Decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137
(e successive modificazioni)
(Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2004, n. 45, suppl.
ord., corretto con comunicato 26 febbraio 2004, in
Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2004, n. 47)
Parte prima - Disposizioni generali
Art. 1 - Principi
1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione,
la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale
in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117
della Costituzione e secondo le disposizioni del
presente codice.
2. La tutela e la valorizzazione del patrimonio
culturale concorrono a preservare la memoria della
comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere
lo sviluppo della cultura.
3. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le
province e i comuni assicurano e sostengono la
conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono
la pubblica fruizione e la valorizzazione.
4. Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento
della loro attività, assicurano la conservazione e la
pubblica fruizione del loro patrimonio culturale.
5. I privati proprietari, possessori o detentori di
beni appartenenti al patrimonio culturale sono tenuti a
garantirne la conservazione.
6. Le attività concernenti la conservazione, la
fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale
indicate ai commi 3, 4 e 5 sono svolte in conformità
alla normativa di tutela.
Art. 2 - Patrimonio culturale
1. Il patrimonio culturale è costituito dai beni
culturali e dai beni paesaggistici.
2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che,
ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse
artistico, storico, archeologico, etnoantropologico,
archivistico e bibliografico e le altre cose individuate
dalla legge o in base alla legge quali testimonianze
aventi valore di civiltà.
3. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree
indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei
valori storici, culturali, naturali, morfologici ed
estetici del territorio, e gli altri beni individuati
dalla legge o in base alla legge.
4. I beni del patrimonio culturale di appartenenza
pubblica sono destinati alla fruizione della
collettività, compatibilmente con le esigenze di uso
istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di
tutela.
Art. 3 - Tutela del patrimonio culturale
1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e
nella disciplina delle attività dirette, sulla base di
un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni
costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la
protezione e la conservazione per fini di pubblica
fruizione.
2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica
anche attraverso provvedimenti volti a conformare e
regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio
culturale.
Art. 4 - Funzioni dello Stato in materia di tutela
del patrimonio culturale
1. Al fine di garantire l'esercizio unitario delle
funzioni di tutela, ai sensi dell'articolo 118 della
Costituzione, le funzioni stesse sono attribuite al
Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito
denominato "Ministero", che le esercita direttamente o
ne può conferire l'esercizio alle regioni, tramite forme
di intesa e coordinamenti ai sensi dell'articolo 5,
commi 3 e 4. Sono fatte salve le funzioni già conferite
alle regioni ai sensi dei commi 2 e 6 del medesimo
articolo 5.
2. Il Ministero esercita le funzioni di tutela sui
beni culturali di appartenenza statale anche se in
consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi
dal Ministero.
Art. 5 - Cooperazione delle regioni e degli altri
enti pubblici territoriali in materia di tutela del
patrimonio culturale
1. Le regioni, nonché i comuni, le città
metropolitane e le province, di seguito denominati
"altri enti pubblici territoriali", cooperano con il
Ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela in
conformità a quanto disposto dal Titolo I della Parte
seconda del presente codice.
2. Le funzioni di tutela previste dal presente codice
che abbiano ad oggetto manoscritti, autografi, carteggi,
incunaboli, raccolte librarie, nonché libri, stampe e
incisioni, non appartenenti allo Stato, sono esercitate
dalle regioni. Qualora l'interesse culturale delle
predette cose sia stato riconosciuto con provvedimento
ministeriale, l'esercizio delle potestà previste
dall'articolo 128 compete al Ministero [1].
3. Sulla base di specifici accordi od intese e previo
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, di seguito denominata "Conferenza
Stato-regioni", le regioni possono esercitare le
funzioni di tutela su carte geografiche, spartiti
musicali, fotografie, pellicole o altro materiale
audiovisivo, con relativi negativi e matrici, non
appartenenti allo Stato [2].
4. Nelle forme previste dal comma 3 e sulla base dei
principi di differenziazione ed adeguatezza, possono
essere individuate ulteriori forme di coordinamento in
materia di tutela con le regioni che ne facciano
richiesta.
5. Gli accordi o le intese possono prevedere
particolari forme di cooperazione con gli altri enti
pubblici territoriali.
6. Le funzioni amministrative di tutela dei beni
paesaggistici sono esercitate dallo Stato e dalle
regioni secondo le disposizioni di cui alla Parte terza
del presente codice [3].
7. Relativamente alle funzioni esercitate dalle
regioni ai sensi dei commi 2, 3, 4, 5 e 6, il Ministero
esercita le potestà di indirizzo e di vigilanza e il
potere sostitutivo in caso di perdurante inerzia o
inadempienza [4].
Art. 6 - Valorizzazione del patrimonio culturale
1. La valorizzazione consiste nell'esercizio delle
funzioni e nella disciplina delle attività dirette a
promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad
assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e
fruizione pubblica del patrimonio stesso, al fine di
promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende
anche la promozione ed il sostegno degli interventi di
conservazione del patrimonio culturale. In riferimento
ai beni paesaggistici la valorizzazione comprende
altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree
sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la
realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed
integrati [5].
2. La valorizzazione è attuata in forme compatibili
con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.
3. La Repubblica favorisce e sostiene la
partecipazione dei soggetti privati, singoli o
associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale.
Art. 7 - Funzioni e compiti in materia di
valorizzazione del patrimonio culturale
1. Il presente codice fissa i principi fondamentali
in materia di valorizzazione del patrimonio culturale.
Nel rispetto di tali principi le regioni esercitano la
propria potestà legislativa.
2. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali perseguono il coordinamento,
l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di
valorizzazione dei beni pubblici.
Art. 8 - Regioni e province ad autonomia speciale
1. Nelle materie disciplinate dal presente codice
restano ferme le potestà attribuite alle regioni a
statuto speciale ed alle province autonome di Trento e
Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di
attuazione.
Art. 9 - Beni culturali di interesse religioso
1. Per i beni culturali di interesse religioso
appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa
cattolica o di altre confessioni religiose, il Ministero
e, per quanto di competenza, le regioni provvedono,
relativamente alle esigenze di culto, d'accordo con le
rispettive autorità.
2. Si osservano, altresì, le disposizioni stabilite
dalle intese concluse ai sensi dell'articolo 12
dell'Accordo di modificazione del Concordato lateranense
firmato il 18 febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo
con legge 25 marzo 1985, n. 121, ovvero dalle leggi
emanate sulla base delle intese sottoscritte con le
confessioni religiose diverse dalla cattolica, ai sensi
dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione.
Parte seconda - Beni culturali
Titolo I - Tutela
Capo I - Oggetto della tutela
Art. 10 - Beni culturali
1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili
appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti
pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed
istituto pubblico e a persone giuridiche private senza
fine di lucro, che presentano interesse artistico,
storico, archeologico o etnoantropologico.
2. Sono inoltre beni culturali:
a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e
altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni,
degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni
altro ente ed istituto pubblico;
b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato,
delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali,
nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
c) le raccolte librarie delle biblioteche dello
Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici
territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto
pubblico, ad eccezione delle raccolte delle biblioteche
indicate all'articolo 47, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 234 luglio 1977, n. 616, e
di quelle ad esse assimilabili [6].
3. Sono altresì beni culturali, quando sia
intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:
a) le cose immobili e mobili che presentano interesse
artistico, storico, archeologico o etnoantropologico
particolarmente importante, appartenenti a soggetti
diversi da quelli indicati al comma 1;
b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a
privati, che rivestono interesse storico particolarmente
importante;
c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di
eccezionale interesse culturale;
d) le cose immobili e mobili, a chiunque
appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente
importante a causa del loro riferimento con la storia
politica, militare, della letteratura, dell'arte e della
cultura in genere, ovvero quali testimonianze
dell'identità e della storia delle istituzioni
pubbliche, collettive o religiose;
e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque
appartenenti, che, per tradizione, fama e particolari
caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza
artistica, storica, archeologica, numismatica o
etnoantropologica rivestono come complesso un
eccezionale interesse [7].
4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al
comma 3, lettera a):
a) le cose che interessano la paleontologia, la
preistoria e le primitive civiltà;
b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto
all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione,
nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di
rarità o di pregio, anche storico [8];
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli
incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni,
con relative matrici, aventi carattere di rarità e di
pregio;
d) le carte geografiche e gli spartiti musicali
aventi carattere di rarità e di pregio;
e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le
pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in
genere, aventi carattere di rarità e di pregio;
f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano
interesse artistico o storico;
g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi
aperti urbani di interesse artistico o storico;
h) i siti minerari di interesse storico od
etnoantropologico;
i) le navi e i galleggianti aventi interesse
artistico, storico od etnoantropologico;
l) le architetture rurali aventi interesse storico od
etnoantropologico quali testimonianze dell'economia
rurale tradizionale [9].
5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non
sono soggette alla disciplina del presente Titolo le
cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e),
che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione
non risalga ad oltre cinquanta anni.
Art. 11 - Beni oggetto di specifiche disposizioni
di tutela
1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 10,
qualora ne ricorrano presupposti e condizioni, sono beni
culturali, in quanto oggetto di specifiche disposizioni
del presente Titolo:
a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi,
le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi
decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica
vista, di cui all'articolo 50, comma 1 [10];
b) gli studi d'artista, di cui all'articolo 51;
c) le aree pubbliche di cui all'articolo 52;
d) le opere di pittura, di scultura, di grafica e
qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui
esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, di cui
agli articoli 64 e 65;
e) le opere dell'architettura contemporanea di
particolare valore artistico, di cui all'articolo 37;
f) le fotografie, con relativi negativi e matrici,
gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o
di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni
di manifestazioni, sonore o verbali, comunque
realizzate, la cui produzione risalga ad oltre
venticinque anni, di cui all'articolo 65;
g) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque
anni, di cui agli articoli 65 e 67, comma 2;
h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia
della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta
anni, di cui all'articolo 65;
i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in
materia di tutela del patrimonio storico della Prima
guerra mondiale, di cui all'articolo 50, comma 2.
Art. 12 - Verifica dell'interesse culturale
1. Le cose immobili e mobili indicate all'articolo
10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e
la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, sono
sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a
quando non sia stata effettuata la verifica di cui al
comma 2 [11].
2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su
richiesta formulata dai soggetti cui le cose
appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi,
verificano la sussistenza dell'interesse artistico,
storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di
cui al comma 1, sulla base di indirizzi di carattere
generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di
assicurare uniformità di valutazione.
3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di
cui al comma 2 è corredata da elenchi dei beni e dalle
relative schede descrittive. I criteri per la
predisposizione degli elenchi, le modalità di redazione
delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e
schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato
di concerto con l'Agenzia del demanio e, per i beni
immobili in uso all'amministrazione della difesa, anche
con il concerto della competente direzione generale dei
lavori e del demanio. Il Ministero fissa, con propri
decreti i criteri e le modalità per la predisposizione e
la presentazione delle richieste di verifica, e della
relativa documentazione conoscitiva, da parte degli
altri soggetti di cui al comma 1 [12].
4. Qualora nelle cose sottoposte a schedatura non sia
stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose
medesime sono escluse dall'applicazione delle
disposizioni del presente Titolo.
5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose
appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e
degli altri enti pubblici territoriali, la scheda
contenente i relativi dati è trasmessa ai competenti
uffici affinché ne dispongano la sdemanializzazione,
qualora, secondo le valutazioni dell'amministrazione
interessata, non vi ostino altre ragioni di pubblico
interesse.
6. Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma
5 per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione
sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice
[13].
7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico,
archeologico o etnoantropologico, effettuato in
conformità agli indirizzi generali di cui al comma 2,
costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 ed
il relativo provvedimento è trascritto nei modi previsti
dall'articolo 15, comma 2. I beni restano
definitivamente sottoposti alle disposizioni del
presente Titolo.
8. Le schede descrittive degli immobili di proprietà
dello Stato oggetto di verifica con esito positivo,
integrate con il provvedimento di cui al comma 7,
confluiscono in un archivio informatico accessibile al
Ministero e all'agenzia del demanio, per finalità di
monitoraggio del patrimonio immobiliare e di
programmazione degli interventi in funzione delle
rispettive competenze istituzionali.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano
alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui
esse appartengono mutino in qualunque modo la loro
natura giuridica.
10. Il procedimento di verifica si conclude entro
centoventi giorni dal ricevimento della richiesta [14].
Art. 13 - Dichiarazione dell'interesse culturale
1. La dichiarazione accerta la sussistenza, nella
cosa che ne forma oggetto, dell'interesse richiesto
dall'articolo 10, comma 3.
2. La dichiarazione non è richiesta per i beni di cui
all'articolo 10, comma 2. Tali beni rimangono sottoposti
a tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono
mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.
Art. 14 - Procedimento di dichiarazione
1. Il soprintendente avvia il procedimento per la
dichiarazione dell'interesse culturale, anche su
motivata richiesta della regione e di ogni altro ente
territoriale interessato, dandone comunicazione al
proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo
della cosa che ne forma oggetto.
2. La comunicazione contiene gli elementi di
identificazione e di valutazione della cosa risultanti
dalle prime indagini, l'indicazione degli effetti
previsti dal comma 4, nonché l'indicazione del termine,
comunque non inferiore a trenta giorni, per la
presentazione di eventuali osservazioni.
3. Se il procedimento riguarda complessi immobiliari,
la comunicazione è inviata anche al comune e alla città
metropolitana [15].
4. La comunicazione comporta l'applicazione, in via
cautelare, delle disposizioni previste dal Capo II,
dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo
IV del presente Titolo.
5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla
scadenza del termine del procedimento di dichiarazione,
che il Ministero stabilisce a norma dell'articolo 2,
comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. La dichiarazione dell'interesse culturale è
adottata dal Ministero.
Art. 15 - Notifica della dichiarazione
1. La dichiarazione prevista dall'articolo 13 è
notificata al proprietario, possessore o detentore a
qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto,
tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con
avviso di ricevimento.
2. Ove si tratti di cose soggette a pubblicità
immobiliare o mobiliare, il provvedimento di
dichiarazione è trascritto, su richiesta del
soprintendente, nei relativi registri ed ha efficacia
nei confronti di ogni successivo proprietario,
possessore o detentore a qualsiasi titolo.
Art. 16 - Ricorso amministrativo avverso la
dichiarazione
1. Avverso il provvedimento conclusivo della verifica
di cui all'articolo 12 o la dichiarazione di cui
all'articolo 13 è ammesso ricorso al Ministero, per
motivi di legittimità e di merito, entro trenta giorni
dalla notifica della dichiarazione [16].
2. La proposizione del ricorso comporta la
sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.
Rimane ferma l'applicazione, in via cautelare, delle
disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del
Capo III e dalla sezione I del Capo IV del presente
Titolo.
3. Il Ministero, sentito il competente organo
consultivo, decide sul ricorso entro il termine di
novanta giorni dalla presentazione dello stesso.
4. Il Ministero, qualora accolga il ricorso, annulla
o riforma l'atto impugnato.
5. Si applicano le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
Art. 17 - Catalogazione
1. Il Ministero, con il concorso delle regioni e
degli altri enti pubblici territoriali, assicura la
catalogazione dei beni culturali e coordina le relative
attività.
2. Le procedure e le modalità di catalogazione sono
stabilite con decreto ministeriale. A tal fine il
Ministero, con il concorso delle regioni, individua e
definisce metodologie comuni di raccolta, scambio,
accesso ed elaborazione dei dati a livello nazionale e
di integrazione in rete delle banche dati dello Stato,
delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali.
3. Il Ministero e le regioni, anche con la
collaborazione delle università, concorrono alla
definizione di programmi concernenti studi, ricerche ed
iniziative scientifiche in tema di metodologie di
catalogazione e inventariazione.
4. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali, con le modalità di cui al decreto
ministeriale previsto al comma 2, curano la
catalogazione dei beni culturali loro appartenenti e,
previe intese con gli enti proprietari, degli altri beni
culturali.
5. I dati di cui al presente articolo affluiscono al
catalogo nazionale dei beni culturali in ogni sua
articolazione [17].
6. La consultazione dei dati concernenti le
dichiarazioni emesse ai sensi dell'articolo 13 è
disciplinata in modo da garantire la sicurezza dei beni
e la tutela della riservatezza.
Capo II - Vigilanza e ispezione
Art. 18 - Vigilanza
1. La vigilanza sui beni culturali compete al
Ministero.
2. La vigilanza sulle cose indicate all'articolo 12,
comma 1, di appartenenza statale, da chiunque siano
tenute in uso o in consegna, è esercitata direttamente
dal Ministero. Per l'esercizio dei poteri di vigilanza
sulle cose indicate all'articolo 12, comma 1,
appartenenti alle regioni e agli altri enti pubblici
territoriali, il Ministero procede anche mediante forme
di intesa e di coordinamento con le regioni.
Art. 19 - Ispezione
1. I soprintendenti possono procedere in ogni tempo,
con preavviso non inferiore a cinque giorni, fatti salvi
i casi di estrema urgenza, ad ispezioni volte ad
accertare l'esistenza e lo stato di conservazione e di
custodia dei beni culturali.
Capo III - Protezione e conservazione
Sezione I - Misure di protezione
Art. 20 - Interventi vietati
1. I beni culturali non possono essere distrutti,
danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro
carattere storico o artistico oppure tali da recare
pregiudizio alla loro conservazione.
2. Gli archivi pubblici e gli archivi privati per i
quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi
dell'articolo 13 non possono essere smembrati [18].
Art. 21 - Interventi soggetti ad autorizzazione
1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:
a) la demolizione delle cose costituenti beni
culturali, anche con successiva ricostituzione;
b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni
culturali, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3;
c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;
d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e
degli archivi privati per i quali sia intervenuta la
dichiarazione ai sensi dell'articolo 13, nonché lo
scarto di materiale bibliografico delle biblioteche
pubbliche, con l'eccezione prevista all'articolo 10,
comma 2, lettera c), e delle biblioteche private per le
quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi
dell'articolo 13 [19];
e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di
complessi organici di documentazione di archivi
pubblici, nonché di archivi privati per i quali sia
intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13
[20].
2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal
mutamento di dimora o di sede del detentore, è
preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro
trenta giorni dal ricevimento della denuncia, può
prescrivere le misure necessarie perché i beni non
subiscano danno dal trasporto.
3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato
e degli enti ed istituti pubblici non è soggetto ad
autorizzazione.
4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti,
l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su
beni culturali è subordinata ad autorizzazione del
soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei
beni medesimi è comunicato al soprintendente per le
finalità di cui all'articolo 20, comma 1 [21].
5. L'autorizzazione è resa su progetto o, qualora
sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento,
presentati dal richiedente, e può contenere
prescrizioni. Se i lavori non iniziano entro cinque anni
dal rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente può
dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle
già date in relazione al mutare delle tecniche di
conservazione [22].
Art. 22 - Procedimento di autorizzazione per
interventi di edilizia
1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 25 e 26,
l'autorizzazione prevista dall'articolo 21, comma 4,
relativa ad interventi in materia di edilizia pubblica e
privata è rilasciata entro il termine di centoventi
giorni dalla ricezione della richiesta da parte della
soprintendenza.
2. Qualora la soprintendenza chieda chiarimenti o
elementi integrativi di giudizio, il termine indicato al
comma 1 è sospeso fino al ricevimento della
documentazione richiesta.
3. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti
di natura tecnica, la soprintendenza ne dà preventiva
comunicazione al richiedente ed il termine indicato al
comma 1 è sospeso fino all'acquisizione delle risultanze
degli accertamenti d'ufficio e comunque per non più di
trenta giorni [23].
4. Decorso inutilmente il termine stabilito, il
richiedente può diffidare l'amministrazione a
provvedere. Se l'amministrazione non provvede nei trenta
giorni successivi al ricevimento della diffida, il
richiedente può agire ai sensi dell'articolo 21-bis
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive
modificazioni [24].
Art. 23 - Procedure edilizie semplificate
1. Qualora gli interventi autorizzati ai sensi
dell'articolo 21 necessitino anche di titolo abilitativo
in materia edilizia, è possibile il ricorso alla
denuncia di inizio attività, nei casi previsti dalla
legge. A tal fine l'interessato, all'atto della
denuncia, trasmette al comune l'autorizzazione
conseguita, corredata dal relativo progetto.
Art. 24 - Interventi su beni pubblici
1. Per gli interventi su beni culturali pubblici da
eseguirsi da parte di amministrazioni dello Stato, delle
regioni, di altri enti pubblici territoriali, nonché di
ogni altro ente ed istituto pubblico, l'autorizzazione
necessaria ai sensi dell'articolo 21 può essere espressa
nell'àmbito di accordi tra il Ministero ed il soggetto
pubblico interessato.
Art. 25 - Conferenza di servizi
1. Nei procedimenti relativi ad opere o lavori
incidenti su beni culturali, ove si ricorra alla
conferenza di servizi, l'autorizzazione necessaria ai
sensi dell'articolo 21 è rilasciata in quella sede dal
competente organo del Ministero con dichiarazione
motivata, acquisita al verbale della conferenza e
contenente le eventuali prescrizioni impartite per la
realizzazione del progetto.
2. Qualora l'organo ministeriale esprima motivato
dissenso, l'amministrazione procedente può richiedere la
determinazione di conclusione del procedimento al
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri.
3. Il destinatario della determinazione conclusiva
favorevole adottata in conferenza di servizi informa il
Ministero dell'avvenuto adempimento delle prescrizioni
da quest'ultimo impartite.
Art. 26 - Valutazione di impatto ambientale
1. Per i progetti di opere da sottoporre a
valutazione di impatto ambientale, l'autorizzazione
prevista dall'articolo 21 è espressa dal Ministero in
sede di concerto per la pronuncia sulla compatibilità
ambientale, sulla base del progetto definitivo da
presentarsi ai fini della valutazione medesima.
2. Qualora dall'esame del progetto effettuato a norma
del comma 1 risulti che l'opera non è in alcun modo
compatibile con le esigenze di protezione dei beni
culturali sui quali essa è destinata ad incidere, il
Ministero si pronuncia negativamente, dandone
comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio. In tal caso, la procedura di valutazione
di impatto ambientale si considera conclusa
negativamente.
3. Se nel corso dei lavori risultano comportamenti
contrastanti con l'autorizzazione espressa nelle forme
di cui al comma 1, tali da porre in pericolo l'integrità
dei beni culturali soggetti a tutela, il soprintendente
ordina la sospensione dei lavori.
Art. 27 - Situazioni di urgenza
1. Nel caso di assoluta urgenza possono essere
effettuati gli interventi provvisori indispensabili per
evitare danni al bene tutelato, purché ne sia data
immediata comunicazione alla soprintendenza, alla quale
sono tempestivamente inviati i progetti degli interventi
definitivi per la necessaria autorizzazione.
Art. 28 - Misure cautelari e preventive
1. Il soprintendente può ordinare la sospensione di
interventi iniziati contro il disposto degli articoli
20, 21, 25, 26 e 27 ovvero condotti in difformità
dall'autorizzazione.
2. Al soprintendente spetta altresì la facoltà di
ordinare l'inibizione o la sospensione di interventi
relativi alle cose indicate nell'articolo 10, anche
quando per esse non siano ancora intervenute la verifica
di cui all'articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di
cui all'articolo 13.
3. L'ordine di cui al comma 2 si intende revocato se,
entro trenta giorni dalla ricezione del medesimo, non è
comunicato, a cura del soprintendente, l'avvio del
procedimento di verifica o di dichiarazione.
4. In caso di realizzazione di lavori pubblici
ricadenti in aree di interesse archeologico, anche
quando per esse non siano intervenute la verifica di cui
all'articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui
all'articolo 13, il soprintendente può richiedere
l'esecuzione di saggi archeologici preventivi sulle aree
medesime a spese del committente [25].
Sezione II - Misure di conservazione
Art. 29 - Conservazione
1. La conservazione del patrimonio culturale è
assicurata mediante una coerente, coordinata e
programmata attività di studio, prevenzione,
manutenzione e restauro.
2. Per prevenzione si intende il complesso delle
attività idonee a limitare le situazioni di rischio
connesse al bene culturale nel suo contesto.
3. Per manutenzione si intende il complesso delle
attività e degli interventi destinati al controllo delle
condizioni del bene culturale e al mantenimento
dell'integrità, dell'efficienza funzionale e
dell'identità del bene e delle sue parti.
4. Per restauro si intende l'intervento diretto sul
bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate
all'integrità materiale ed al recupero del bene
medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi
valori culturali. Nel caso di beni immobili situati
nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla
normativa vigente, il restauro comprende l'intervento di
miglioramento strutturale.
5. Il Ministero definisce, anche con il concorso
delle regioni e con la collaborazione delle università e
degli istituti di ricerca competenti, linee di
indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di
intervento in materia di conservazione dei beni
culturali.
6. Fermo quanto disposto dalla normativa in materia
di progettazione ed esecuzione di opere su beni
architettonici, gli interventi di manutenzione e
restauro su beni culturali mobili e superfici decorate
di beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva da
coloro che sono restauratori di beni culturali ai sensi
della normativa in materia.
7. I profili di competenza dei restauratori e degli
altri operatori che svolgono attività complementari al
restauro o altre attività di conservazione dei beni
culturali mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici sono definiti con decreto del Ministro
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza
Stato-regioni.
8. Con decreto del Ministro adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988
di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, sono definiti i criteri
ed i livelli di qualità cui si adegua l'insegnamento del
restauro [26].
9. L'insegnamento del restauro è impartito dalle
scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998,
n. 368, nonché dai centri di cui al comma 11 e dagli
altri soggetti pubblici e privati accreditati presso lo
Stato. Con decreto del Ministro adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1998
di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, sono individuati le
modalità di accreditamento, i requisiti minimi
organizzativi e di funzionamento dei soggetti di cui al
presente comma, le modalità della vigilanza sullo
svolgimento delle attività didattiche e dell'esame
finale, abilitante alle attività di cui al comma 6 e
avente valore di esame di Stato, cui partecipa almeno un
rappresentante del Ministero, il titolo accademico
rilasciato a seguito del superamento di detto esame, che
è equiparato al diploma di laurea specialistica o
magistrale, nonché le caratteristiche del corpo docente.
Il procedimento di accreditamento si conclude con
provvedimento adottato entro novanta giorni dalla
presentazione della domanda corredata dalla prescritta
documentazione [27].
9-bis. Dalla data di entrata in vigore dei decreti
previsti dai commi 7, 8 e 9, agli effetti
dell'esecuzione degli interventi di manutenzione e
restauro su beni culturali mobili e superfici decorate
di beni architettonici, nonché agli effetti del possesso
dei requisiti di qualificazione da parte dei soggetti
esecutori di detti lavori, la qualifica di restauratore
di beni culturali è acquisita esclusivamente in
applicazione delle predette disposizioni [28].
10. La formazione delle figure professionali che
svolgono attività complementari al restauro o altre
attività di conservazione è assicurata da soggetti
pubblici e privati ai sensi della normativa regionale. I
relativi corsi si adeguano a criteri e livelli di
qualità definiti con accordo in sede di Conferenza
Stato-regioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
11. Mediante appositi accordi il Ministero e le
regioni, anche con il concorso delle università e di
altri soggetti pubblici e privati, possono istituire
congiuntamente centri, anche a carattere interregionale,
dotati di personalità giuridica, cui affidare attività
di ricerca, sperimentazione, studio, documentazione ed
attuazione di interventi di conservazione e restauro su
beni culturali, di particolare complessità. Presso tali
centri possono essere altresì istituite, ove
accreditate, ai sensi del comma 9, scuole di alta
formazione per l'insegnamento del restauro.
All'attuazione del presente comma si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica [29].
Art. 30 - Obblighi conservativi
1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici
territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico
hanno l'obbligo di garantire la sicurezza e la
conservazione dei beni culturali di loro appartenenza.
2. I soggetti indicati al comma 1 e le persone
giuridiche private senza fine di lucro fissano i beni
culturali di loro appartenenza, ad eccezione degli
archivi correnti, nel luogo di loro destinazione nel
modo indicato dal soprintendente.
3. I privati proprietari, possessori o detentori di
beni culturali sono tenuti a garantirne la
conservazione.
4. I soggetti indicati al comma 1 hanno l'obbligo di
conservare i propri archivi nella loro organicità e di
ordinarli, nonché di inventariare i propri archivi
storici, costituiti dai documenti relativi agli affari
esauriti da oltre quaranta anni. Allo stesso obbligo
sono assoggettati i proprietari, possessori o detentori,
a qualsiasi titolo, di archivi privati per i quali sia
intervenuta la dichiarazione di cui all'articolo 13.
Copia degli inventari e dei relativi aggiornamenti è
inviata alla soprintendenza, nonché al Ministero
dell'interno per gli accertamenti di cui all'articolo
125 [30].
Art. 31 - Interventi conservativi volontari
1. Il restauro e gli altri interventi conservativi su
beni culturali ad iniziativa del proprietario,
possessore o detentore a qualsiasi titolo sono
autorizzati ai sensi dell'articolo 21.
2. In sede di autorizzazione, il soprintendente si
pronuncia, a richiesta dell'interessato,
sull'ammissibilità dell'intervento ai contributi statali
previsti dagli articoli 35 e 37 e certifica
eventualmente il carattere necessario dell'intervento
stesso ai fini della concessione delle agevolazioni
tributarie previste dalla legge.
Art. 32 - Interventi conservativi imposti
1. Il Ministero può imporre al proprietario,
possessore o detentore a qualsiasi titolo gli interventi
necessari per assicurare la conservazione dei beni
culturali, ovvero provvedervi direttamente.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche
agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 4.
Art. 33 - Procedura di esecuzione degli interventi
conservativi imposti
1. Ai fini dell'articolo 32 il soprintendente redige
una relazione tecnica e dichiara la necessità degli
interventi da eseguire.
2. La relazione tecnica è inviata, insieme alla
comunicazione di avvio del procedimento, al
proprietario, possessore o detentore del bene, che può
far pervenire le sue osservazioni entro trenta giorni
dal ricevimento degli atti.
3. Il soprintendente, se non ritiene necessaria
l'esecuzione diretta degli interventi, assegna al
proprietario, possessore o detentore un termine per la
presentazione del progetto esecutivo delle opere da
effettuarsi, conformemente alla relazione tecnica.
4. Il progetto presentato è approvato dal
soprintendente con le eventuali prescrizioni e con la
fissazione del termine per l'inizio dei lavori. Per i
beni immobili il progetto presentato è trasmesso dalla
soprintendenza al comune o alla città metropolitana, che
possono esprimere parere motivato entro trenta giorni
dalla ricezione della comunicazione.
5. Se il proprietario, possessore o detentore del
bene non adempie all'obbligo di presentazione del
progetto, o non provvede a modificarlo secondo le
indicazioni del soprintendente nel termine da esso
fissato, ovvero se il progetto è respinto, si procede
con l'esecuzione diretta.
6. In caso di urgenza, il soprintendente può adottare
immediatamente le misure conservative necessarie.
Art. 34 - Oneri per gli interventi conservativi
imposti
1. Gli oneri per gli interventi su beni culturali,
imposti o eseguiti direttamente dal Ministero ai sensi
dell'articolo 32, sono a carico del proprietario,
possessore o detentore. Tuttavia, se gli interventi sono
di particolare rilevanza ovvero sono eseguiti su beni in
uso o godimento pubblico, il Ministero può concorrere in
tutto o in parte alla relativa spesa. In tal caso,
determina l'ammontare dell'onere che intende sostenere e
ne dà comunicazione all'interessato.
2. Se le spese degli interventi sono sostenute dal
proprietario, possessore o detentore, il Ministero
provvede al loro rimborso, anche mediante l'erogazione
di acconti ai sensi dell'articolo 36, commi 2 e 3, nei
limiti dell'ammontare determinato ai sensi del comma 1.
3. Per le spese degli interventi sostenute
direttamente, il Ministero determina la somma da porre a
carico del proprietario, possessore o detentore, e ne
cura il recupero nelle forme previste dalla normativa in
materia di riscossione coattiva delle entrate
patrimoniali dello Stato.
Art. 35 - Intervento finanziario del Ministero
1. Il Ministero ha facoltà di concorrere alla spesa
sostenuta dal proprietario, possessore o detentore del
bene culturale per l'esecuzione degli interventi
previsti dall'articolo 31, comma 1, per un ammontare non
superiore alla metà della stessa. Se gli interventi sono
di particolare rilevanza o riguardano beni in uso o
godimento pubblico, il Ministero può concorrere alla
spesa fino al suo intero ammontare.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli
interventi sugli archivi storici previsti dall'articolo
30, comma 4.
3. Per la determinazione della percentuale del
contributo di cui al comma 1 si tiene conto di altri
contributi pubblici e di eventuali contributi privati
relativamente ai quali siano stati ottenuti benefici
fiscali.
Art. 36 - Erogazione del contributo
1. Il contributo è concesso dal Ministero a lavori
ultimati e collaudati sulla spesa effettivamente
sostenuta dal beneficiario.
2. Possono essere erogati acconti sulla base degli
stati di avanzamento dei lavori regolarmente
certificati.
3. Il beneficiario è tenuto alla restituzione degli
acconti percepiti se gli interventi non sono stati, in
tutto o in parte, regolarmente eseguiti. Per il recupero
delle relative somme si provvede nelle forme previste
dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle
entrate patrimoniali dello Stato.
Art. 37 - Contributo in conto interessi
1. Il Ministero può concedere contributi in conto
interessi sui mutui accordati da istituti di credito ai
proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo
di beni culturali per la realizzazione degli interventi
conservativi autorizzati [31].
2. Il contributo è concesso nella misura massima
corrispondente agli interessi calcolati ad un tasso
annuo di sei punti percentuali sul capitale erogato a
titolo di mutuo.
3. Il contributo è corrisposto direttamente dal
Ministero all'istituto di credito secondo modalità da
stabilire con convenzioni.
4. Il contributo di cui al comma 1 può essere
concesso anche per interventi conservativi su opere di
architettura contemporanea di cui il soprintendente
abbia riconosciuto, su richiesta del proprietario, il
particolare valore artistico.
Art. 38 - Accessibilità del pubblico ai beni
culturali oggetto di interventi conservativi [32]
1. I beni culturali restaurati o sottoposti ad altri
interventi conservativi con il concorso totale o
parziale dello Stato nella spesa, o per i quali siano
stati concessi contributi in conto interessi, sono resi
accessibili al pubblico secondo modalità fissate, caso
per caso, da appositi accordi o convenzioni da
stipularsi fra il Ministero ed i singoli proprietari
all'atto della assunzione dell'onere della spesa ai
sensi dell'articolo 34 o della concessione del
contributo ai sensi dell'articolo 35 [33].
2. Gli accordi e le convenzioni stabiliscono i limiti
temporali dell'obbligo di apertura al pubblico, tenendo
conto della tipologia degli interventi, del valore
artistico e storico degli immobili e dei beni in essi
esistenti. Accordi e convenzioni sono trasmessi, a cura
del soprintendente, al comune o alla città metropolitana
nel cui territorio si trovano gli immobili.
Art. 39 - Interventi conservativi su beni dello
Stato
1. Il Ministero provvede alle esigenze di
conservazione dei beni culturali di appartenenza
statale, anche se in consegna o in uso ad
amministrazioni diverse o ad altri soggetti, sentiti i
medesimi.
2. Salvo che non sia diversamente concordato, la
progettazione e l'esecuzione degli interventi di cui al
comma 1, relativi a beni immobili, sono assunte
dall'amministrazione o dal soggetto medesimi, ferma
restando la competenza del Ministero al rilascio
dell'autorizzazione sul progetto ed alla vigilanza sui
lavori.
3. Per l'esecuzione degli interventi di cui al comma
1, relativi a beni immobili, il Ministero trasmette il
progetto e comunica l'inizio dei lavori al comune o alla
città metropolitana.
Art. 40 - Interventi conservativi su beni delle
regioni e degli altri enti pubblici territoriali
1. Per i beni culturali appartenenti alle regioni e
agli altri enti pubblici territoriali, le misure
previste dall'articolo 32 sono disposte, salvo i casi di
assoluta urgenza, in base ad accordi con l'ente
interessato.
2. Gli accordi possono riguardare anche i contenuti
delle prescrizioni di cui all'articolo 30, comma 2.
3. Gli interventi conservativi sui beni culturali che
coinvolgono lo Stato, le regioni e gli altri enti
pubblici territoriali nonché altri soggetti pubblici e
privati, sono ordinariamente oggetto di preventivi
accordi programmatici.
Art. 41 - Obblighi di versamento agli Archivi di
Stato dei documenti conservati dalle amministrazioni
statali
1. Gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato
versano all'archivio centrale dello Stato e agli archivi
di Stato i documenti relativi agli affari esauriti da
oltre quarant'anni, unitamente agli strumenti che ne
garantiscono la consultazione. Le liste di leva e di
estrazione sono versate settant'anni dopo l'anno di
nascita della classe cui si riferiscono. Gli archivi
notarili versano gli atti notarili ricevuti dai notai
che cessarono l'esercizio professionale anteriormente
all'ultimo centennio.
2. Il soprintendente all'archivio centrale dello
Stato e i direttori degli archivi di Stato possono
accettare versamenti di documenti più recenti, quando vi
sia pericolo di dispersione o di danneggiamento.
3. Nessun versamento può essere ricevuto se non sono
state effettuate le operazioni di scarto. Le spese per
il versamento sono a carico delle amministrazioni
versanti.
4. Gli archivi degli uffici statali soppressi e degli
enti pubblici estinti sono versati all'archivio centrale
dello Stato e agli archivi di Stato, a meno che non se
ne renda necessario il trasferimento, in tutto o in
parte, ad altri enti.
5. Presso gli organi indicati nel comma 1 sono
istituite commissioni, delle quali fanno parte
rappresentanti del Ministero e del Ministero
dell'interno, con il compito di vigilare sulla corretta
tenuta degli archivi correnti e di deposito, di
collaborare alla definizione dei criteri di
organizzazione, gestione e conservazione dei documenti,
di proporre gli scarti di cui al comma 3, di curare i
versamenti previsti al comma 1, di identificare gli atti
di natura riservata. La composizione e il funzionamento
delle commissioni sono disciplinati con decreto adottato
dal Ministro per i beni e le attività culturali di
concerto con il Ministro dell'interno, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400. Gli scarti sono autorizzati dal Ministero.
6. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano al Ministero per gli affari esteri; non si
applicano altresì agli stati maggiori dell'esercito,
della marina e dell'aeronautica per quanto attiene la
documentazione di carattere militare e operativo.
Art. 42 - Conservazione degli archivi storici di
organi costituzionali
1. La Presidenza della Repubblica conserva i suoi
atti presso il proprio archivio storico, secondo le
determinazioni assunte dal Presidente della Repubblica
con proprio decreto, su proposta del Segretario generale
della Presidenza della Repubblica. Con lo stesso decreto
sono stabilite le modalità di consultazione e di accesso
agli atti conservati presso l'archivio storico della
Presidenza della Repubblica.
2. La Camera dei deputati e il Senato della
Repubblica conservano i loro atti presso il proprio
archivio storico, secondo le determinazioni dei
rispettivi uffici di presidenza.
3. La Corte Costituzionale conserva i suoi atti
presso il proprio archivio storico, secondo le
disposizioni stabilite con regolamento adottato ai sensi
della vigente normativa in materia di costituzione e
funzionamento della Corte medesima.
3-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri
conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico,
secondo le determinazioni assunte dal Presidente del
Consiglio dei Ministri con proprio decreto. Con lo
stesso decreto sono stabilite le modalità di
conservazione, di consultazione e di accesso agli atti
presso l'archivio storico della Presidenza del Consiglio
dei Ministri [34].
Art. 43 - Custodia coattiva
1. Il Ministero ha facoltà di far trasportare e
temporaneamente custodire in pubblici istituti i beni
culturali mobili al fine di garantirne la sicurezza o
assicurarne la conservazione ai sensi dell'articolo 29.
Art. 44 - Comodato e deposito di beni culturali
1. I direttori degli archivi e degli istituti che
abbiano in amministrazione o in deposito raccolte o
collezioni artistiche, archeologiche, bibliografiche e
scientifiche possono ricevere in comodato da privati
proprietari, previo assenso del competente organo
ministeriale, beni culturali mobili al fine di
consentirne la fruizione da parte della collettività,
qualora si tratti di beni di particolare pregio o che
rappresentino significative integrazioni delle
collezioni pubbliche e purché la loro custodia presso i
pubblici istituti non risulti particolarmente onerosa
[35].
2. Il comodato non può avere durata inferiore a
cinque anni e si intende prorogato tacitamente per un
periodo pari a quello convenuto, qualora una delle parti
contraenti non abbia comunicato all'altra la disdetta
almeno due mesi prima della scadenza del termine. Anche
prima della scadenza le parti possono risolvere
consensualmente il comodato.
3. I direttori adottano ogni misura necessaria per la
conservazione dei beni ricevuti in comodato, dandone
comunicazione al comodante. Le relative spese sono a
carico del Ministero.
4. I beni sono protetti da idonea copertura
assicurativa a carico del Ministero. L'assicurazione può
essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da
parte dello Stato, ai sensi dell'articolo 48, comma 5
[36].
5. I direttori possono ricevere altresì in deposito,
previo assenso del competente organo ministeriale, beni
culturali appartenenti ad enti pubblici. Le spese di
conservazione e custodia specificamente riferite ai beni
depositati sono a carico degli enti depositanti.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente
articolo, si applicano le disposizioni in materia di
comodato e di deposito.
Sezione III - Altre forme di protezione
Art. 45 - Prescrizioni di tutela indiretta
1. Il Ministero ha facoltà di prescrivere le
distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare
che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali
immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o
ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.
2. Le prescrizioni di cui al comma 1, adottate e
notificate ai sensi degli articoli 46 e 47, sono
immediatamente precettive. Gli enti pubblici
territoriali interessati recepiscono le prescrizioni
medesime nei regolamenti edilizi e negli strumenti
urbanistici.
Art. 46 - Procedimento per la tutela indiretta
1. Il soprintendente avvia il procedimento per la
tutela indiretta, anche su motivata richiesta della
regione o di altri enti pubblici territoriali
interessati, dandone comunicazione al proprietario,
possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile
cui le prescrizioni si riferiscono. Se per il numero dei
destinatari la comunicazione personale non è possibile o
risulta particolarmente gravosa, il soprintendente
comunica l'avvio del procedimento mediante idonee forme
di pubblicità.
2. La comunicazione di avvio del procedimento
individua l'immobile in relazione al quale si intendono
adottare le prescrizioni di tutela indiretta e indica i
contenuti essenziali di tali prescrizioni.
3. Nel caso di complessi immobiliari, la
comunicazione è inviata anche al comune e alla città
metropolitana [37].
4. La comunicazione comporta, in via cautelare, la
temporanea immodificabilità dell'immobile limitatamente
agli aspetti cui si riferiscono le prescrizioni
contenute nella comunicazione stessa.
5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla
scadenza del termine del relativo procedimento,
stabilito dal Ministero ai sensi dell'articolo 2, comma
2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 47 - Notifica delle prescrizioni di tutela
indiretta e ricorso amministrativo
1. Il provvedimento contenente le prescrizioni di
tutela indiretta è notificato al proprietario,
possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili
interessati, tramite messo comunale o a mezzo posta
raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Il provvedimento è trascritto nei registri
immobiliari e hanno efficacia nei confronti di ogni
successivo proprietario, possessore o detentore a
qualsiasi titolo degli immobili cui le prescrizioni
stesse si riferiscono.
3. Avverso il provvedimento contenente le
prescrizioni di tutela indiretta è ammesso ricorso
amministrativo ai sensi dell'articolo 16. La
proposizione del ricorso, tuttavia, non comporta la
sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.
Art. 48 - Autorizzazione per mostre ed esposizioni
1. E' soggetto ad autorizzazione il prestito per
mostre ed esposizioni:
a) delle cose mobili indicate nell'articolo 12, comma
1;
b) dei beni mobili indicati nell'articolo 10, comma
1;
c) dei beni mobili indicati all'articolo 10, comma 3,
lettere a), ed e);
d) delle raccolte e dei singoli beni ad esse
pertinenti, di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a),
delle raccolte librarie indicate all'articolo 10, commi
2, lettera c), e 3, lettera c), nonché degli archivi e
dei singoli documenti indicati all'articolo 10, commi 2,
lettera b), e 3, lettera b).
2. Qualora l'autorizzazione abbia ad oggetto beni
appartenenti allo Stato o sottoposti a tutela statale,
la richiesta è presentata al Ministero almeno quattro
mesi prima dell'inizio della manifestazione ed indica il
responsabile della custodia delle opere in prestito.
3. L'autorizzazione è rilasciata tenendo conto delle
esigenze di conservazione dei beni e, per quelli
appartenenti allo Stato, anche delle esigenze di
fruizione pubblica; essa è subordinata all'adozione
delle misure necessarie per garantirne l'integrità. I
criteri, le procedure e le modalità per il rilascio
dell'autorizzazione medesima sono stabiliti con decreto
ministeriale.
4. Il rilascio dell'autorizzazione è inoltre
subordinato all'assicurazione delle cose e dei beni da
parte del richiedente, per il valore indicato nella
domanda, previa verifica della sua congruità da parte
del Ministero.
5. Per le mostre e le manifestazioni sul territorio
nazionale promosse dal Ministero o, con la
partecipazione statale, da enti o istituti pubblici,
l'assicurazione prevista al comma 4 può essere
sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte
dello Stato. La garanzia statale è rilasciata secondo le
procedure, le modalità e alle condizioni stabilite con
decreto ministeriale, sentito il Ministero dell'economia
e delle finanze. Ai corrispondenti oneri si provvede
mediante utilizzazione delle risorse disponibili
nell'àmbito del fondo di riserva per le spese
obbligatorie e d'ordine istituito nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e
delle finanze [38].
6. Il Ministero ha facoltà di dichiarare, a richiesta
dell'interessato, il rilevante interesse culturale o
scientifico di mostre o esposizioni di beni culturali e
di ogni altra iniziativa a carattere culturale, ai fini
dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla
normativa fiscale.
Art. 49 - Manifesti e cartelli pubblicitari
1. E' vietato collocare o affiggere cartelli o altri
mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelati
come beni culturali. Il soprintendente può, tuttavia,
autorizzare il collocamento o l'affissione quando non ne
derivi danno all'aspetto, al decoro e alla pubblica
fruizione di detti edifici ed aree. L'autorizzazione è
trasmessa al comune ai fini dell'eventuale rilascio del
provvedimento autorizzativo di competenza.
2. Lungo le strade site nell'àmbito o in prossimità
dei beni indicati al comma 1, è vietato collocare
cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo
autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in
materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle
strade e sui veicoli, previo parere favorevole della
soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o
della tipologia del mezzo di pubblicità con l'aspetto,
il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati.
3. In relazione ai beni indicati al comma 1 il
soprintendente, valutatane la compatibilità con il loro
carattere artistico o storico, rilascia o nega il nulla
osta o l'assenso per l'utilizzo a fini pubblicitari
delle coperture dei ponteggi predisposti per
l'esecuzione degli interventi di conservazione, per un
periodo non superiore alla durata dei lavori. A tal fine
alla richiesta di nulla osta o di assenso deve essere
allegato il contratto di appalto dei lavori medesimi.
Art. 50 - Distacco di beni culturali
1. E' vietato, senza l'autorizzazione del
soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di
affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni,
tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici,
esposti o non alla pubblica vista [39].
2. E' vietato, senza l'autorizzazione del
soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di
stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli nonché
la rimozione di cippi e monumenti, costituenti vestigia
della Prima guerra mondiale ai sensi della normativa in
materia.
Art. 51 - Studi d'artista
1. E' vietato modificare la destinazione d'uso degli
studi d'artista nonché rimuoverne il contenuto,
costituito da opere, documenti, cimeli e simili, qualora
esso, considerato nel suo insieme ed in relazione al
contesto in cui è inserito, sia dichiarato di interesse
particolarmente importante per il suo valore storico, ai
sensi dell'articolo 13.
2. E' altresì vietato modificare la destinazione
d'uso degli studi d'artista rispondenti alla
tradizionale tipologia a lucernario e adibiti a tale
funzione da almeno vent'anni.
Art. 52 - Esercizio del commercio in aree di
valore culturale
1. Con le deliberazioni previste dalla normativa in
materia di riforma della disciplina relativa al settore
del commercio, i comuni, sentito il soprintendente,
individuano le aree pubbliche aventi valore
archeologico, storico, artistico e ambientale nelle
quali vietare o sottoporre a condizioni particolari
l'esercizio del commercio.
Capo IV - Circolazione in ambito nazionale
Sezione I - Alienazione e altri modi di trasmissione
Art. 53 - Beni del demanio culturale
1. I beni culturali appartenenti allo Stato, alle
regioni e agli altri enti pubblici territoriali che
rientrino nelle tipologie indicate all'articolo 822 del
codice civile costituiscono il demanio culturale.
2. I beni del demanio culturale non possono essere
alienati, né formare oggetto di diritti a favore di
terzi, se non nei modi previsti dal presente codice.
Art. 54 - Beni inalienabili
1. Sono inalienabili i beni culturali demaniali di
seguito indicati:
a) gli immobili e le aree di interesse archeologico;
b) gli immobili riconosciuti monumenti nazionali con
atti aventi forza di legge;
c) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e
biblioteche;
d) gli archivi.
2. Sono altresì inalienabili:
a) le cose immobili e mobili appartenenti ai soggetti
indicati all'articolo 10, comma 1, che siano opera di
autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad
oltre cinquanta anni, fino alla conclusione del
procedimento di verifica previsto dall'articolo 12. Se
il procedimento si conclude con esito negativo, le cose
medesime sono liberamente alienabili, ai fini del
presente codice, ai sensi dell'articolo 12, commi 4, 5 e
6 [40];
b) le cose mobili che siano opera di autore vivente o
la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni,
se incluse in raccolte appartenenti ai soggetti di cui
all'articolo 53;
c) i singoli documenti appartenenti ai soggetti di
cui all'articolo 53, nonché gli archivi e i singoli
documenti di enti ed istituti pubblici diversi da quelli
indicati al medesimo articolo 53;
d) le cose immobili appartenenti ai soggetti di cui
all'articolo 53 dichiarate di interesse particolarmente
importante, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera
d) [41].
3. I beni e le cose di cui ai commi 1 e 2 possono
essere oggetto di trasferimento tra lo Stato, le regioni
e gli altri enti pubblici territoriali.
4. I beni e le cose indicati ai commi 1 e 2 possono
essere utilizzati esclusivamente secondo le modalità e
per i fini previsti dal Titolo II della presente Parte.
Art. 55 - Alienabilità di immobili appartenenti al
demanio culturale
1. I beni culturali immobili appartenenti al demanio
culturale e non rientranti tra quelli elencati
nell'articolo 54, commi 1 e 2, non possono essere
alienati senza l'autorizzazione del Ministero.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere
rilasciata a condizione che:
a) l'alienazione assicuri la tutela, la fruizione
pubblica e la valorizzazione dei beni [42];
b) nel provvedimento di autorizzazione siano indicate
destinazioni d'uso compatibili con il carattere storico
ed artistico degli immobili e tali da non recare danno
alla loro conservazione.
3. L'autorizzazione ad alienare comporta la
sdemanializzazione dei beni culturali cui essa si
riferisce. Tali beni restano sottoposti a tutela ai
sensi dell'articolo 12, comma 7.
Art. 56 - Altre alienazioni soggette ad
autorizzazione
1. E' altresì soggetta ad autorizzazione da parte del
Ministero:
a) l'alienazione dei beni culturali appartenenti allo
Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici
territoriali, e diversi da quelli indicati negli
articoli 54, commi 1 e 2, e 55, comma 1.
b) l'alienazione dei beni culturali appartenenti a
soggetti pubblici diversi da quelli indicati alla
lettera a) o a persone giuridiche private senza fine di
lucro, ad eccezione delle cose e dei beni indicati
all'articolo 54, comma 2, lettere a) e c).
2. L'autorizzazione è richiesta anche nel caso di
vendita parziale, da parte dei soggetti di cui al comma
1, lettera b), di collezioni o serie di oggetti e di
raccolte librarie.
3. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano
anche alle costituzioni di ipoteca e di pegno ed ai
negozi giuridici che possono comportare l'alienazione
dei beni culturali ivi indicati.
4. Gli atti che comportano l'alienazione di beni
culturali a favore dello Stato, ivi comprese le cessioni
in pagamento di obbligazioni tributarie, non sono
soggetti ad autorizzazione.
Art. 57 - Regime dell'autorizzazione ad alienare
1. La richiesta di autorizzazione ad alienare è
presentata dall'ente cui i beni appartengono ed è
corredata dalla indicazione della destinazione d'uso in
atto e dal programma degli interventi conservativi
necessari.
2. Relativamente ai beni di cui all'articolo 55,
comma 1, l'autorizzazione può essere rilasciata dal
Ministero su proposta delle soprintendenze, sentita la
regione e, per suo tramite, gli altri enti pubblici
territoriali interessati, alle condizioni stabilite al
comma 2 del medesimo articolo 55. Le prescrizioni e le
condizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione
sono riportate nell'atto di alienazione e sono
trascritte su richiesta del soprintendente nei registri
immobiliari [43].
3. Il bene alienato non può essere assoggettato ad
interventi di alcun genere senza che il relativo
progetto sia stato preventivamente autorizzato ai sensi
dell'articolo 21, comma 4.
4. Relativamente ai beni di cui all'articolo 56,
comma 1, lettera a), e ai beni degli enti ed istituti
pubblici di cui all'articolo 56, comma 1, lettera b) e
comma 2, l'autorizzazione può essere rilasciata qualora
i beni medesimi non abbiano interesse per le raccolte
pubbliche e dall'alienazione non derivi danno alla loro
conservazione e non ne sia menomato il pubblico
godimento.
5. Relativamente ai beni di cui all'articolo 56,
comma 1, lettera b) e comma 2, di proprietà di persone
giuridiche private senza fine di lucro, l'autorizzazione
può essere rilasciata qualora dalla alienazione non
derivi un grave danno alla conservazione o al pubblico
godimento dei beni medesimi.
Art. 58 - Autorizzazione alla permuta
1. Il Ministero può autorizzare la permuta dei beni
indicati agli articoli 55 e 56 nonché di singoli beni
appartenenti alle pubbliche raccolte con altri
appartenenti ad enti, istituti e privati, anche
stranieri, qualora dalla permuta stessa derivi un
incremento del patrimonio culturale nazionale ovvero
l'arricchimento delle pubbliche raccolte.
Art. 59 - Denuncia di trasferimento
1. Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a
qualsiasi titolo, la proprietà o la detenzione di beni
culturali sono denunciati al Ministero.
2. La denuncia è effettuata entro trenta giorni:
a) dall'alienante o dal cedente la detenzione, in
caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito o di
trasferimento della detenzione;
b) dall'acquirente, in caso di trasferimento avvenuto
nell'ambito di procedure di vendita forzata o
fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli
effetti di un contratto di alienazione non concluso;
c) dall'erede o dal legatario, in caso di successione
a causa di morte. Per l'erede, il termine decorre
dall'accettazione dell'eredità o dalla presentazione
della dichiarazione ai competenti uffici tributari; per
il legatario, il termine decorre dalla comunicazione
notarile prevista dall'articolo 623 del codice civile,
salva rinuncia ai sensi delle disposizioni del codice
civile [44].
3. La denuncia è presentata al competente
soprintendente del luogo ove si trovano i beni.
4. La denuncia contiene:
a) i dati identificativi delle parti e la
sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti
legali;
b) i dati identificativi dei beni;
c) l'indicazione del luogo ove si trovano i beni;
d) l'indicazione della natura e delle condizioni
dell'atto di trasferimento;
e) l'indicazione del domicilio in Italia delle parti
ai fini delle eventuali comunicazioni previste dal
presente Titolo.
5. Si considera non avvenuta la denuncia priva delle
indicazioni previste dal comma 4 o con indicazioni
incomplete o imprecise.
Sezione II - Prelazione
Art. 60 - Acquisto in via di prelazione
1. Il Ministero o, nel caso previsto dall'articolo
62, comma 3, la regione o l'altro ente pubblico
territoriale interessato, hanno facoltà di acquistare in
via di prelazione i beni culturali alienati a titolo
oneroso o conferiti in società, rispettivamente, al
medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione o al
medesimo valore attribuito nell'atto di conferimento
[45].
2. Qualora il bene sia alienato con altri per un
unico corrispettivo o sia ceduto senza previsione di un
corrispettivo in denaro ovvero sia dato in permuta, il
valore economico è determinato d'ufficio dal soggetto
che procede alla prelazione ai sensi del comma 1.
3. Ove l'alienante non ritenga di accettare la
determinazione effettuata ai sensi del comma 2, il
valore economico della cosa è stabilito da un terzo,
designato concordemente dall'alienante e dal soggetto
che procede alla prelazione. Se le parti non si
accordano per la nomina del terzo, ovvero per la sua
sostituzione qualora il terzo nominato non voglia o non
possa accettare l'incarico, la nomina è effettuata, su
richiesta di una delle parti, dal presidente del
tribunale del luogo in cui è stato concluso il
contratto. Le spese relative sono anticipate
dall'alienante.
4. La determinazione del terzo è impugnabile in caso
di errore o di manifesta iniquità.
5. La prelazione può essere esercitata anche quando
il bene sia a qualunque titolo dato in pagamento.
Art. 61 - Condizioni della prelazione
1. La prelazione è esercitata nel termine di sessanta
giorni dalla data di ricezione della denuncia prevista
dall'articolo 59.
2. Nel caso in cui la denuncia sia stata omessa o
presentata tardivamente oppure risulti incompleta, la
prelazione è esercitata nel termine di centottanta
giorni dal momento in cui il Ministero ha ricevuto la
denuncia tardiva o ha comunque acquisito tutti gli
elementi costitutivi della stessa ai sensi dell'articolo
59, comma 4.
3. Entro i termini indicati dai commi 1 e 2 il
provvedimento di prelazione è notificato all'alienante
ed all'acquirente. La proprietà passa allo Stato dalla
data dell'ultima notifica.
4. In pendenza del termine prescritto dal comma 1
l'atto di alienazione rimane condizionato
sospensivamente all'esercizio della prelazione e
all'alienante è vietato effettuare la consegna della
cosa.
5. Le clausole del contratto di alienazione non
vincolano lo Stato.
6. Nel caso in cui il Ministero eserciti la
prelazione su parte delle cose alienate, l'acquirente ha
facoltà di recedere dal contratto.
Art. 62 - Procedimento per la prelazione
1. Il soprintendente, ricevuta la denuncia di un atto
soggetto a prelazione, ne dà immediata comunicazione
alla regione e agli altri enti pubblici territoriali nel
cui ambito si trova il bene. Trattandosi di bene mobile,
la regione ne dà notizia sul proprio Bollettino
Ufficiale ed eventualmente mediante altri idonei mezzi
di pubblicità a livello nazionale, con la descrizione
dell'opera e l'indicazione del prezzo.
2. La regione e gli altri enti pubblici territoriali,
nel termine di venti giorni dalla denuncia, formulano al
Ministero una proposta di prelazione, corredata dalla
deliberazione dell'organo competente che predisponga, a
valere sul bilancio dell'ente, la necessaria copertura
finanziaria della spesa indicando le specifiche finalità
di valorizzazione culturale del bene [46].
3. Il Ministero può rinunciare all'esercizio della
prelazione, trasferendone la facoltà all'ente
interessato entro venti giorni dalla ricezione della
denuncia. Detto ente assume il relativo impegno di
spesa, adotta il provvedimento di prelazione e lo
notifica all'alienante ed all'acquirente entro e non
oltre sessanta giorni dalla denuncia medesima. La
proprietà del bene passa all'ente che ha esercitato la
prelazione dalla data dell'ultima notifica [47].
4. Nei casi di cui all'articolo 61, comma 2, i
termini indicati al comma 2 ed al comma 3, primo e
secondo periodo, sono, rispettivamente, di novanta,
centoventi e centottanta giorni dalla denuncia tardiva o
dalla data di acquisizione degli elementi costitutivi
della denuncia medesima.
Sezione III - Commercio
Art. 63 - Obbligo di denuncia dell'attività
commerciale e di tenuta del registro. Obbligo di
denuncia della vendita o dell'acquisto di documenti
1. L'autorità locale di pubblica sicurezza,
abilitata, ai sensi della normativa in materia, a
ricevere la dichiarazione preventiva di esercizio del
commercio di cose antiche o usate, trasmette al
soprintendente e alla regione copia della dichiarazione
medesima, presentata da chi esercita il commercio di
cose rientranti nelle categorie di cui alla lettera A
dell'Allegato A del presente decreto legislativo.
2. Coloro che esercitano il commercio delle cose
indicate al comma 1 annotano giornalmente le operazioni
eseguite nel registro prescritto dalla normativa in
materia di pubblica sicurezza, descrivendo le
caratteristiche delle cose medesime. Con decreto
adottato dal Ministro di concerto con il Ministro
dell'interno sono definiti i limiti di valore al di
sopra dei quali è obbligatoria una dettagliata
descrizione delle cose oggetto delle operazioni
commerciali.
3. Il soprintendente verifica l'adempimento
dell'obbligo di cui al secondo periodo del comma 2 con
ispezioni periodiche, anche a mezzo di funzionari da lui
delegati. La verifica è svolta da funzionari della
regione nei casi di esercizio della tutela ai sensi
dell'articolo 5, commi 2, 3 e 4. Il verbale
dell'ispezione è notificato all'interessato ed alla
locale autorità di pubblica sicurezza.
4. Coloro che esercitano il commercio di documenti, i
titolari delle case di vendita, nonché i pubblici
ufficiali preposti alle vendite mobiliari hanno
l'obbligo di comunicare al soprintendente l'elenco dei
documenti di interesse storico posti in vendita. Allo
stesso obbligo sono soggetti i privati proprietari,
possessori o detentori a qualsiasi titolo di archivi che
acquisiscano documenti aventi il medesimo interesse,
entro novanta giorni dall'acquisizione. Entro novanta
giorni dalla comunicazione il soprintendente può avviare
il procedimento di cui all'articolo 13.
5. Il soprintendente può comunque accertare d'ufficio
l'esistenza di archivi o di singoli documenti dei quali
siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi
titolo, i privati e di cui sia presumibile l'interesse
storico particolarmente importante.
Art. 64 - Attestati di autenticità e di
provenienza
1. Chiunque esercita l'attività di vendita al
pubblico, di esposizione a fini di commercio o di
intermediazione finalizzata alla vendita di opere di
pittura, di scultura, di grafica ovvero di oggetti
d'antichità o di interesse storico od archeologico, o
comunque abitualmente vende le opere o gli oggetti
medesimi, ha l'obbligo di consegnare all'acquirente la
documentazione attestante l'autenticità o almeno la
probabile attribuzione e la provenienza; ovvero, in
mancanza, di rilasciare, con le modalità previste dalle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, una dichiarazione recante
tutte le informazioni disponibili sull'autenticità o la
probabile attribuzione e la provenienza. Tale
dichiarazione, ove possibile in relazione alla natura
dell'opera o dell'oggetto, è apposta su copia
fotografica degli stessi.
Capo V - Circolazione in ambito internazionale
Sezione I - Uscita dal territorio nazionale e
ingresso nel territorio nazionale
Art. 65 - Uscita definitiva
1. E' vietata l'uscita definitiva dal territorio
della Repubblica dei beni culturali mobili indicati
nell'articolo 10, commi 1, 2 e 3.
2. E' vietata altresì l'uscita:
a) delle cose mobili appartenenti ai soggetti
indicati all'articolo 10, comma 1, che siano opera di
autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad
oltre cinquanta anni, fino a quando non sia stata
effettuata la verifica prevista dall'articolo 12.
b) dei beni, a chiunque appartenenti, che rientrino
nelle categorie indicate all'articolo 10, comma 3, e che
il Ministero, sentito il competente organo consultivo,
abbia preventivamente individuato e, per periodi
temporali definiti, abbia escluso dall'uscita, perché
dannosa per il patrimonio culturale in relazione alle
caratteristiche oggettive, alla provenienza o
all'appartenenza dei beni medesimi.
3. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, è
soggetta ad autorizzazione, secondo le modalità
stabilite nella presente sezione e nella sezione II di
questo Capo, l'uscita definitiva dal territorio della
Repubblica:
a) delle cose, a chiunque appartenenti, che
presentino interesse culturale, siano opera di autore
non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre
cinquanta anni;
b) degli archivi e dei singoli documenti,
appartenenti a privati, che presentino interesse
culturale;
c) dei beni rientranti nelle categorie di cui
all'articolo 11, comma 1, lettere f), g) ed h), a
chiunque appartengano.
4. Non è soggetta ad autorizzazione l'uscita delle
cose di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d).
L'interessato ha tuttavia l'onere di comprovare al
competente ufficio di esportazione che le cose da
trasferire all'estero sono opera di autore vivente o la
cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni,
secondo le procedure e con le modalità stabilite con
decreto ministeriale.
Art. 66 - Uscita temporanea per manifestazioni
1. Può essere autorizzata l'uscita temporanea dal
territorio della Repubblica delle cose e dei beni
culturali indicati nell'articolo 65, commi 1, 2, lettera
a), e 3, per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte
di alto interesse culturale, sempre che ne siano
garantite l'integrità e la sicurezza.
2. Non possono comunque uscire:
a) i beni suscettibili di subire danni nel trasporto
o nella permanenza in condizioni ambientali sfavorevoli;
b) i beni che costituiscono il fondo principale di
una determinata ed organica sezione di un museo,
pinacoteca, galleria, archivio o biblioteca o di una
collezione artistica o bibliografica.
Art. 67 - Altri casi di uscita temporanea
1. Le cose e i beni culturali indicati nell'articolo
65, commi 1, 2, lettera a), e 3 possono essere
autorizzati ad uscire temporaneamente anche quando:
a) costituiscano mobilio privato dei cittadini
italiani che ricoprono, presso sedi diplomatiche o
consolari, istituzioni comunitarie o organizzazioni
internazionali, cariche che comportano il trasferimento
all'estero degli interessati, per un periodo non
superiore alla durata del loro mandato;
b) costituiscano l'arredamento delle sedi
diplomatiche e consolari all'estero;
c) debbano essere sottoposti ad analisi, indagini o
interventi di conservazione da eseguire necessariamente
all'estero;
d) la loro uscita sia richiesta in attuazione di
accordi culturali con istituzioni museali straniere, in
regime di reciprocità e per la durata stabilita negli
accordi medesimi, che non può essere, comunque,
superiore a quattro anni.
2. Non è soggetta ad autorizzazione l'uscita
temporanea dal territorio della Repubblica dei mezzi di
trasporto aventi più di settantacinque anni per la
partecipazione a mostre e raduni internazionali, salvo
che sia per essi intervenuta la dichiarazione ai sensi
dell'articolo 13.
Art. 68 - Attestato di libera circolazione
1. Chi intende far uscire in via definitiva dal
territorio della Repubblica le cose e i beni indicati
nell'articolo 65, comma 3, deve farne denuncia e
presentarli al competente ufficio di esportazione,
indicando, contestualmente e per ciascuno di essi, il
valore venale, al fine di ottenere l'attestato di libera
circolazione.
2. L'ufficio di esportazione, entro tre giorni
dall'avvenuta presentazione della cosa o del bene, ne dà
notizia ai competenti uffici del Ministero, che
segnalano ad esso, entro i successivi dieci giorni, ogni
elemento conoscitivo utile in ordine agli oggetti
presentati per l'uscita definitiva.
3. L'ufficio di esportazione, accertata la congruità
del valore indicato, rilascia o nega con motivato
giudizio, anche sulla base delle segnalazioni ricevute,
l'attestato di libera circolazione, dandone
comunicazione all'interessato entro quaranta giorni
dalla presentazione della cosa o del bene.
4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto
dell'attestato di libera circolazione gli uffici di
esportazione si attengono a indirizzi di carattere
generale stabiliti dal Ministero, sentito il competente
organo consultivo.
5. L'attestato di libera circolazione ha validità
triennale ed è redatto in tre originali, uno dei quali è
depositato agli atti d'ufficio; un secondo è consegnato
all'interessato e deve accompagnare la circolazione
dell'oggetto; un terzo è trasmesso al Ministero per la
formazione del registro ufficiale degli attestati.
6. Il diniego comporta l'avvio del procedimento di
dichiarazione, ai sensi dell'articolo 14. A tal fine,
contestualmente al diniego, sono comunicati
all'interessato gli elementi di cui all'articolo 14,
comma 2, e le cose o i beni sono sottoposti alla
disposizione di cui al comma 4 del medesimo articolo.
7. Per le cose o i beni di proprietà di enti
sottoposti alla vigilanza regionale, l'ufficio di
esportazione acquisisce il parere della regione, che è
reso nel termine perentorio di trenta giorni dalla data
di ricezione della richiesta e, se negativo, è
vincolante.
Art. 69 - Ricorso amministrativo avverso il
diniego di attestato
1. Avverso il diniego dell'attestato è ammesso, entro
i successivi trenta giorni, ricorso al Ministero, per
motivi di legittimità e di merito.
2. Il Ministero, sentito il competente organo
consultivo, decide sul ricorso entro il termine di
novanta giorni dalla presentazione dello stesso.
3. Dalla data di presentazione del ricorso
amministrativo e fino alla scadenza del termine di cui
al comma 2, il procedimento di dichiarazione è sospeso,
ma i beni rimangono assoggettati alla disposizione di
cui all'articolo 14, comma 4.
4. Qualora il Ministero accolga il ricorso, rimette
gli atti all'ufficio di esportazione, che provvede in
conformità nei successivi venti giorni.
5. Si applicano le disposizioni del decreto del
Presiedente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
Art. 70 - Acquisto coattivo
1. Entro il termine indicato all'articolo 68, comma
3, l'ufficio di esportazione può proporre al Ministero
l'acquisto coattivo della cosa o del bene per i quali è
richiesto l'attestato di libera circolazione, dandone
contestuale comunicazione alla regione e
all'interessato, al quale dichiara altresì che l'oggetto
gravato dalla proposta di acquisto resta in custodia
presso l'ufficio medesimo fino alla conclusione del
relativo procedimento. In tal caso il termine per il
rilascio dell'attestato è prorogato di sessanta giorni.
2. Il Ministero ha la facoltà di acquistare la cosa o
il bene per il valore indicato nella denuncia. Il
provvedimento di acquisto è notificato all'interessato
entro il termine perentorio di novanta giorni dalla
denuncia. Fino a quando non sia intervenuta la notifica
del provvedimento di acquisto, l'interessato può
rinunciare all'uscita dell'oggetto e provvedere al
ritiro del medesimo.
3. Qualora il Ministero non intenda procedere
all'acquisto, ne dà comunicazione, entro sessanta giorni
dalla denuncia, alla regione nel cui territorio si trova
l'ufficio di esportazione proponente. La regione ha
facoltà di acquistare la cosa o il bene nel rispetto di
quanto stabilito all'articolo 62, commi 2 e 3. Il
relativo provvedimento è notificato all'interessato
entro il termine perentorio di novanta giorni dalla
denuncia [48].
Art. 71 - Attestato di circolazione temporanea
1. Chi intende far uscire in via temporanea dal
territorio della Repubblica, ai sensi degli articoli 66
e 67, le cose e i beni ivi indicati, deve farne denuncia
e presentarli al competente ufficio di esportazione,
indicando, contestualmente e per ciascuno di essi, il
valore venale e il responsabile della sua custodia
all'estero, al fine di ottenere l'attestato di
circolazione temporanea.
2. L'ufficio di esportazione, accertata la congruità
del valore indicato, rilascia o nega, con motivato
giudizio, l'attestato di circolazione temporanea,
dettando le prescrizioni necessarie e dandone
comunicazione all'interessato entro quaranta giorni
dalla presentazione della cosa o del bene. Avverso il
provvedimento di diniego di uscita temporanea è ammesso
ricorso amministrativo nei modi previsti dall'articolo
69.
3. Qualora la cosa o il bene presentati per l'uscita
temporanea rivestano l'interesse richiesto dall'articolo
10, contestualmente alla pronuncia positiva o negativa
sono comunicati all'interessato, ai fini dell'avvio del
procedimento di dichiarazione, gli elementi indicati
all'articolo 14, comma 2, e l'oggetto è sottoposto alle
misure di cui all'articolo 14, comma 4.
4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto
dell'attestato, gli uffici di esportazione si attengono
ad indirizzi di carattere generale stabiliti dal
Ministero, sentito il competente organo consultivo. Per
i casi di uscita temporanea disciplinati dall'articolo
66 e dall'articolo 67, comma 1, lettere b) e c), il
rilascio dell'attestato è subordinato all'autorizzazione
di cui all'articolo 48.
5. L'attestato indica anche il termine per il rientro
delle cose o dei beni, che è prorogabile su richiesta
dell'interessato, ma non può essere comunque superiore a
diciotto mesi dalla loro uscita dal territorio
nazionale, salvo quanto disposto dal comma 8.
6. Il rilascio dell'attestato è sempre subordinato
all'assicurazione dei beni da parte dell'interessato per
il valore indicato nella domanda. Per le mostre e le
manifestazioni promosse all'estero dal Ministero o, con
la partecipazione statale, da enti pubblici, dagli
istituti italiani di cultura all'estero o da organismi
sovranazionali, l'assicurazione può essere sostituita
dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello
Stato, ai sensi dell'articolo 48, comma 5.
7. Per i beni culturali di cui all'articolo 65, comma
1, nonché per le cose o i beni di cui al comma 3,
l'uscita temporanea è garantita mediante cauzione,
costituita anche da polizza fideiussoria, emessa da un
istituto bancario o da una società di assicurazione, per
un importo superiore del dieci per cento al valore del
bene o della cosa, come accertato in sede di rilascio
dell'attestato. La cauzione è incamerata
dall'amministrazione ove gli oggetti ammessi alla
temporanea esportazione non rientrino nel territorio
nazionale nel termine stabilito. La cauzione non è
richiesta per i beni appartenenti allo Stato e alle
amministrazioni pubbliche. Il Ministero può esonerare
dall'obbligo della cauzione istituzioni di particolare
importanza culturale.
8. Le disposizioni dei commi da 5 a 7 non si
applicano ai casi di uscita temporanea previsti
dall'articolo 67, comma 1.
Art. 72 - Ingresso nel territorio nazionale
1. La spedizione in Italia da uno Stato membro
dell'Unione europea o l'importazione da un Paese terzo
delle cose o dei beni indicati nell'articolo 65, comma
3, sono certificati, a domanda, dall'ufficio di
esportazione.
2. I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta
importazione sono rilasciati sulla base di
documentazione idonea ad identificare la cosa o il bene
e a comprovarne la provenienza dal territorio dello
Stato membro o del Paese terzo dai quali la cosa o il
bene medesimi sono stati, rispettivamente, spediti o
importati.
3. I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta
importazione hanno validità quinquennale e possono
essere prorogati su richiesta dell'interessato.
4. Con decreto ministeriale possono essere stabilite
condizioni, modalità e procedure per il rilascio e la
proroga dei certificati, con particolare riguardo
all'accertamento della provenienza della cosa o del bene
spediti o importati.
Sezione II - Esportazione dal territorio dell'Unione
europea
Art. 73 - Denominazioni
1. Nella presente sezione e nella sezione III di
questo Capo si intendono:
a) per "regolamento CEE", il regolamento (CEE) n.
3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, come
modificato dal regolamento (CE) n. 2469/96 del
Consiglio, del 16 dicembre 1996 e dal regolamento (CE)
n. 974/01 del Consiglio, del 14 maggio 2001;
b) per "direttiva CEE", la direttiva 93/7/CEE del 15
marzo 1993, del Consiglio, come modificata dalla
direttiva 96/100/CE del 17 febbraio 1997 del Parlamento
europeo e del Consiglio, e dalla direttiva 2001/38/CE
del 5 giugno 2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio;
c) per "Stato richiedente", lo Stato membro
dell'Unione europea che promuove l'azione di
restituzione a norma della sezione III.
Art. 74 - Esportazione di beni culturali dal
territorio dell'Unione europea
1. L'esportazione al di fuori del territorio
dell'Unione europea dei beni culturali indicati
nell'allegato A del presente codice è disciplinata dal
regolamento CEE e dal presente articolo.
2. La licenza di esportazione prevista dall'articolo
2 del regolamento CEE è rilasciata dall'ufficio di
esportazione contestualmente all'attestato di libera
circolazione, ovvero non oltre trenta mesi dal rilascio
di quest'ultimo da parte del medesimo ufficio. La
licenza è valida sei mesi.
3. Nel caso di esportazione temporanea di un bene
elencato nell'allegato A del presente codice, l'ufficio
di esportazione rilascia la licenza di esportazione
temporanea alle condizioni e secondo le modalità
stabilite dagli articoli 66, 67 e 71.
4. Le disposizioni della sezione I del presente Capo
non si applicano ai beni culturali entrati nel
territorio dello Stato con licenza di esportazione
rilasciata da altro Stato membro dell'Unione europea a
norma dell'articolo 2 del regolamento CEE, per la durata
di validità della licenza medesima.
5. Ai fini del regolamento CEE gli uffici di
esportazione del Ministero sono autorità competenti per
il rilascio delle licenze di esportazione di beni
culturali. Il Ministero ne forma e conserva l'elenco,
comunicando alla Commissione delle Comunità europee
eventuali aggiornamenti entro due mesi dalla loro
effettuazione.
Sezione III - Restituzione di beni culturali
illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro
dell'Unione europea
Art. 75 - Restituzione
1. I beni culturali usciti illecitamente dal
territorio di uno Stato membro dell'Unione europea dopo
il 31 dicembre 1992 sono restituiti ai sensi delle
disposizioni della presente sezione.
2. Sono considerati beni culturali quelli
qualificati, anche dopo la loro uscita dal territorio
dello Stato richiedente, in base alle norme ivi vigenti,
come appartenenti al patrimonio culturale nazionale,
secondo quanto stabilito dall'articolo 30 del Trattato
istitutivo della Comunità economica europea, sostituito
dall'articolo 6 del Trattato di Amsterdam, e dalle
relative norme di ratifica ed esecuzione.
3. La restituzione è ammessa per i beni culturali
ricompresi in una delle seguenti categorie:
a) beni indicati nell'allegato A;
b) beni facenti parte di collezioni pubbliche,
inventariate in musei, archivi e fondi di conservazione
di biblioteche. Si intendono pubbliche le collezioni di
proprietà dello Stato, delle regioni, degli altri enti
pubblici territoriali e di ogni altro ente ed istituto
pubblico, nonché le collezioni finanziate in modo
significativo dallo Stato, dalle regioni o dagli altri
enti pubblici territoriali;
c) beni inclusi in inventari ecclesiastici.
4. E' illecita l'uscita dei beni culturali avvenuta
in violazione del regolamento CEE o della legislazione
dello Stato richiedente in materia di protezione del
patrimonio culturale nazionale, ovvero determinata dal
mancato rientro alla scadenza del termine di uscita o di
esportazione temporanee.
5. Si considerano illecitamente usciti i beni dei
quali sia stata autorizzata l'uscita o l'esportazione
temporanee qualora siano violate le prescrizioni
stabilite con il provvedimento previsto nell'articolo
71, comma 2.
6. La restituzione è ammessa se le condizioni
indicate nei commi 4 e 5 sussistono al momento della
proposizione della domanda.
Art. 76 - Assistenza e collaborazione a favore
degli Stati membri dell'Unione europea
1. L'autorità centrale prevista dall'articolo 3 della
direttiva CEE è, per l'Italia, il Ministero. Esso si
avvale, per i vari compiti indicati nella direttiva, dei
suoi organi centrali e periferici, nonché della
cooperazione degli altri Ministeri, degli altri organi
dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici
territoriali.
2. Per il ritrovamento e la restituzione dei beni
culturali appartenenti al patrimonio di altro Stato
membro dell'Unione europea, il Ministero:
a) assicura la propria collaborazione alle autorità
competenti degli altri Stati membri;
b) fa eseguire sul territorio nazionale ricerche
volte alla localizzazione del bene culturale e alla
identificazione di chi lo possieda o comunque lo
detenga. Le ricerche sono disposte su domanda dello
Stato richiedente, corredata di ogni notizia e documento
utili per agevolare le indagini, con particolare
riguardo alla localizzazione del bene;
c) notifica agli Stati membri interessati il
ritrovamento nel territorio nazionale di un bene
culturale la cui illecita uscita da uno Stato membro
possa presumersi per indizi precisi e concordanti;
d) agevola le operazioni che lo Stato membro
interessato esegue per verificare, in ordine al bene
oggetto della notifica di cui alla lettera c), la
sussistenza dei presupposti e delle condizioni indicati
all'articolo 75, purché tali operazioni vengano
effettuate entro due mesi dalla notifica stessa. Qualora
la verifica non sia eseguita entro il prescritto
termine, non sono applicabili le disposizioni contenute
nella lettera e);
e) dispone, ove necessario, la rimozione del bene e
la sua temporanea custodia presso istituti pubblici
nonché ogni altra misura necessaria per assicurarne la
conservazione ed impedirne la sottrazione alla procedura
di restituzione;
f) favorisce l'amichevole composizione, tra Stato
richiedente e possessore o detentore a qualsiasi titolo
del bene culturale, di ogni controversia concernente la
restituzione. A tal fine, tenuto conto della qualità dei
soggetti e della natura del bene, il Ministero può
proporre allo Stato richiedente e ai soggetti possessori
o detentori la definizione della controversia mediante
arbitrato, da svolgersi secondo la legislazione
italiana, e raccogliere, per l'effetto, il formale
accordo di entrambe le parti.
Art. 77 - Azione di restituzione
1. Per i beni culturali usciti illecitamente dal loro
territorio, gli Stati membri dell'Unione europea possono
esercitare l'azione di restituzione davanti all'autorità
giudiziaria ordinaria, secondo quanto previsto
dall'articolo 75.
2. L'azione è proposta davanti al tribunale del luogo
in cui il bene si trova.
3. Oltre ai requisiti previsti nell'articolo 163 del
codice di procedura civile, l'atto di citazione deve
contenere:
a) un documento descrittivo del bene richiesto che ne
certifichi la qualità di bene culturale;
b) la dichiarazione delle autorità competenti dello
Stato richiedente relativa all'uscita illecita del bene
dal territorio nazionale.
4. L'atto di citazione è notificato, oltre che al
possessore o al detentore a qualsiasi titolo del bene,
anche al Ministero per essere annotato nello speciale
registro di trascrizione delle domande giudiziali di
restituzione.
5. Il Ministero notifica immediatamente l'avvenuta
trascrizione alle autorità centrali degli altri Stati
membri.
Art. 78 - Termini di decadenza e di prescrizione
dell'azione
1. L'azione di restituzione è promossa nel termine
perentorio di un anno a decorrere dal giorno in cui lo
Stato richiedente ha avuto conoscenza che il bene uscito
illecitamente si trova in un determinato luogo e ne ha
identificato il possessore o detentore a qualsiasi
titolo.
2. L'azione di restituzione si prescrive in ogni caso
entro il termine di trenta anni dal giorno dell'uscita
illecita del bene dal territorio dello Stato
richiedente.
3. L'azione di restituzione non si prescrive per i
beni indicati nell'articolo 75, comma 3, lettere b) e
c).
Art. 79 - Indennizzo
1. Il tribunale, nel disporre la restituzione del
bene, può, su domanda della parte interessata, liquidare
un indennizzo determinato in base a criteri equitativi.
2. Per ottenere l'indennizzo previsto dal comma 1, il
soggetto interessato è tenuto a dimostrare di aver
usato, all'atto dell'acquisizione, la diligenza
necessaria a seconda delle circostanze.
3. Il soggetto che abbia acquisito il possesso del
bene per donazione, eredità o legato non può beneficiare
di una posizione più favorevole di quella del proprio
dante causa.
4. Lo Stato richiedente che sia obbligato al
pagamento dell'indennizzo può rivalersi nei confronti
del soggetto responsabile dell'illecita circolazione
residente in Italia.
Art. 80 - Pagamento dell'indennizzo
1. L'indennizzo è corrisposto da parte dello Stato
richiedente contestualmente alla restituzione del bene.
2. Del pagamento e della consegna del bene è redatto
processo verbale a cura di un notaio, di un ufficiale
giudiziario o di funzionari all'uopo designati dal
Ministero, al quale è rimessa copia del processo verbale
medesimo.
3. Il processo verbale costituisce titolo idoneo per
la cancellazione della trascrizione della domanda
giudiziale.
Art. 81 - Oneri per l'assistenza e la
collaborazione
1. Sono a carico dello Stato richiedente le spese
relative alla ricerca, rimozione o custodia temporanea
del bene da restituire, le altre comunque conseguenti
all'applicazione dell'articolo 76, nonché quelle
inerenti all'esecuzione della sentenza che dispone la
restituzione.
Art. 82 - Azione di restituzione a favore
dell'Italia
1. L'azione di restituzione dei beni culturali usciti
illecitamente dal territorio italiano è esercitata dal
Ministero, d'intesa con il Ministero degli affari
esteri, davanti al giudice dello Stato membro
dell'Unione europea in cui si trova il bene culturale.
2. Il Ministero si avvale dell'assistenza
dell'Avvocatura generale dello Stato.
Art. 83 - Destinazione del bene restituito
1. Qualora il bene culturale restituito non
appartenga allo Stato, il Ministero provvede alla sua
custodia fino alla consegna all'avente diritto.
2. La consegna del bene è subordinata al rimborso
allo Stato delle spese sostenute per il procedimento di
restituzione e per la custodia del bene.
3. Quando non sia conosciuto chi abbia diritto alla
consegna del bene, il Ministero dà notizia del
provvedimento di restituzione mediante avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e con
altra forma di pubblicità.
4. Qualora l'avente diritto non ne richieda la
consegna entro cinque anni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso previsto dal comma
3, il bene è acquisito al demanio dello Stato. Il
Ministero, sentiti il competente organo consultivo e le
regioni interessate, dispone che il bene sia assegnato
ad un museo, biblioteca o archivio dello Stato, di una
regione o di altro ente pubblico territoriale, al fine
di assicurarne la migliore tutela e la pubblica
fruizione nel contesto culturale più opportuno.
Art. 84 - Informazioni alla Commissione europea e
al Parlamento nazionale
1. Il Ministro informa la Commissione delle Comunità
europee delle misure adottate dall'Italia per assicurare
l'esecuzione del regolamento CEE e acquisisce le
corrispondenti informazioni trasmesse alla Commissione
dagli altri Stati membri.
2. Il Ministro trasmette annualmente al Parlamento,
in allegato allo stato di previsione della spesa del
Ministero, una relazione sull'attuazione del presente
Capo nonché sull'attuazione della direttiva CEE e del
regolamento CEE in Italia e negli altri Stati membri.
3. Il Ministro, sentito il competente organo
consultivo, predispone ogni tre anni la relazione
sull'applicazione del regolamento CEE e della direttiva
CEE per la Commissione indicata al comma 1. La relazione
è trasmessa al Parlamento.
Art. 85 - Banca dati dei beni culturali
illecitamente sottratti
1. Presso il Ministero è istituita la banca dati dei
beni culturali illecitamente sottratti, secondo modalità
stabilite con decreto ministeriale.
Art. 86 - Accordi con gli altri Stati membri
dell'Unione europea
1. Al fine di sollecitare e favorire una reciproca,
maggiore conoscenza del patrimonio culturale nonché
della legislazione e dell'organizzazione di tutela dei
diversi Stati membri dell'Unione europea, il Ministero
promuove gli opportuni accordi con le corrispondenti
autorità degli altri Stati membri.
Sezione IV - Convenzione UNIDROIT
Art. 87 - Beni culturali rubati o illecitamente
esportati
1. La restituzione dei beni culturali indicati
nell'annesso alla Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno
internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente
esportati è disciplinata dalle disposizioni della
Convenzione medesima e dalle relative norme di ratifica
ed esecuzione.
Capo VI - Ritrovamenti e scoperte
Sezione I - Ricerche e rinvenimenti fortuiti
nell'ambito del territorio nazionale
Art. 88 - Attività di ricerca
1. Le ricerche archeologiche e, in genere, le opere
per il ritrovamento delle cose indicate all'articolo 10
in qualunque parte del territorio nazionale sono
riservate al Ministero.
2. Il Ministero può ordinare l'occupazione temporanea
degli immobili ove devono eseguirsi le ricerche o le
opere di cui al comma 1.
3. Il proprietario dell'immobile ha diritto ad
un'indennità per l'occupazione, determinata secondo le
modalità stabilite dalle disposizioni generali in
materia di espropriazione per pubblica utilità.
L'indennità può essere corrisposta in denaro o, a
richiesta del proprietario, mediante rilascio delle cose
ritrovate o di parte di esse, quando non interessino le
raccolte dello Stato.
Art. 89 - Concessione di ricerca
1. Il Ministero può dare in concessione a soggetti
pubblici o privati l'esecuzione delle ricerche e delle
opere indicate nell'articolo 88 ed emettere a favore del
concessionario il decreto di occupazione degli immobili
ove devono eseguirsi i lavori.
2. Il concessionario deve osservare, oltre alle
prescrizioni imposte nell'atto di concessione, tutte le
altre che il Ministero ritenga di impartire. In caso di
inosservanza la concessione è revocata.
3. La concessione può essere revocata anche quando il
Ministero intenda sostituirsi nell'esecuzione o
prosecuzione delle opere. In tal caso sono rimborsate al
concessionario le spese occorse per le opere già
eseguite ed il relativo importo è fissato dal Ministero.
4. Ove il concessionario non ritenga di accettare la
determinazione ministeriale, l'importo è stabilito da un
perito tecnico nominato dal presidente del tribunale. Le
relative spese sono anticipate dal concessionario.
5. La concessione prevista al comma 1 può essere
rilasciata anche al proprietario degli immobili ove
devono eseguirsi i lavori.
6. Il Ministero può consentire, a richiesta, che le
cose rinvenute rimangano, in tutto o in parte, presso la
Regione od altro ente pubblico territoriale per fini
espositivi, sempre che l'ente disponga di una sede
idonea e possa garantire la conservazione e la custodia
delle cose medesime.
Art. 90 - Scoperte fortuite
1. Chi scopre fortuitamente cose immobili o mobili
indicate nell'articolo 10 ne fa denuncia entro
ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco ovvero
all'autorità di pubblica sicurezza e provvede alla
conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle
condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute.
2. Ove si tratti di cose mobili delle quali non si
possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore
ha facoltà di rimuoverle per meglio garantirne la
sicurezza e la conservazione sino alla visita
dell'autorità competente e, ove occorra, di chiedere
l'ausilio della forza pubblica.
3. Agli obblighi di conservazione e custodia previsti
nei commi 1 e 2 è soggetto ogni detentore di cose
scoperte fortuitamente.
4. Le spese sostenute per la custodia e rimozione
sono rimborsate dal Ministero.
Art. 91 - Appartenenza e qualificazione delle cose
ritrovate
1. Le cose indicate nell'articolo 10, da chiunque e
in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali
marini, appartengono allo Stato e, a seconda che siano
immobili o mobili, fanno parte del demanio o del
patrimonio indisponibile, ai sensi degli articoli 822 e
826 del codice civile.
2. Qualora si proceda per conto dello Stato, delle
regioni, degli altri enti pubblici territoriali o di
altro ente o istituto pubblico alla demolizione di un
immobile, tra i materiali di risulta che per contratto
siano stati riservati all'impresa di demolizione non
sono comprese le cose rinvenienti dall'abbattimento che
abbiano l'interesse di cui all'articolo 10, comma 3,
lettera a). E' nullo ogni patto contrario.
Art. 92 - Premio per i ritrovamenti
1. Il Ministero corrisponde un premio non superiore
al quarto del valore delle cose ritrovate:
a) al proprietario dell'immobile dove è avvenuto il
ritrovamento;
b) al concessionario dell'attività di ricerca, ai
sensi dell'articolo 89;
c) allo scopritore fortuito che ha ottemperato agli
obblighi previsti dall'articolo 90.
2. Il proprietario dell'immobile che abbia ottenuto
la concessione prevista dall'articolo 89 ovvero sia
scopritore della cosa, ha diritto ad un premio non
superiore alla metà del valore delle cose ritrovate.
3. Nessun premio spetta allo scopritore che si sia
introdotto e abbia ricercato nel fondo altrui senza il
consenso del proprietario o del possessore.
4. Il premio può essere corrisposto in denaro o
mediante rilascio di parte delle cose ritrovate. In
luogo del premio, l'interessato può ottenere, a
richiesta, un credito di imposta di pari ammontare,
secondo le modalità e con i limiti stabiliti con decreto
adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministro, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 93 - Determinazione del premio
1. Il Ministero provvede alla determinazione del
premio spettante agli aventi titolo ai sensi
dell'articolo 92, previa stima delle cose ritrovate.
2. In corso di stima, a ciascuno degli aventi titolo
è corrisposto un acconto del premio in misura non
superiore ad un quinto del valore, determinato in via
provvisoria, delle cose ritrovate. L'accettazione
dell'acconto non comporta acquiescenza alla stima
definitiva.
3. Se gli aventi titolo non accettano la stima
definitiva del Ministero, il valore delle cose ritrovate
è determinato da un terzo, designato concordemente dalle
parti. Se esse non si accordano per la nomina del terzo
ovvero per la sua sostituzione, qualora il terzo
nominato non voglia o non possa accettare l'incarico, la
nomina è effettuata, su richiesta di una delle parti,
dal presidente del tribunale del luogo in cui le cose
sono state ritrovate. Le spese della perizia sono
anticipate dagli aventi titolo al premio.
4. La determinazione del terzo è impugnabile in caso
di errore o di manifesta iniquità.
Sezione II - Ricerche e rinvenimenti fortuiti nella
zona contigua al mare territoriale
Art. 94 - Convenzione UNESCO
1. Gli oggetti archeologici e storici rinvenuti nei
fondali della zona di mare estesa dodici miglia marine a
partire dal limite esterno del mare territoriale sono
tutelati ai sensi delle "Regole relative agli interventi
sul patrimonio culturale subacqueo" allegate alla
Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio
culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre
2001.
Capo VII - Espropriazione
Art. 95 - Espropriazione di beni culturali
1. I beni culturali immobili e mobili possono essere
espropriati dal Ministero per causa di pubblica utilità,
quando l'espropriazione risponda ad un importante
interesse a migliorare le condizioni di tutela ai fini
della fruizione pubblica dei beni medesimi.
2. Il Ministero può autorizzare, a richiesta, le
regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché
ogni altro ente ed istituto pubblico ad effettuare
l'espropriazione di cui al comma 1. In tal caso dichiara
la pubblica utilità ai fini dell'esproprio e rimette gli
atti all'ente interessato per la prosecuzione del
procedimento.
3. Il Ministero può anche disporre l'espropriazione a
favore di persone giuridiche private senza fine di
lucro, curando direttamente il relativo procedimento.
Art. 96 - Espropriazione per fini strumentali
1. Possono essere espropriati per causa di pubblica
utilità edifici ed aree quando ciò sia necessario per
isolare o restaurare monumenti, assicurarne la luce o la
prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro o il
godimento da parte del pubblico, facilitarne l'accesso.
Art. 97 - Espropriazione per interesse
archeologico
1. Il Ministero può procedere all'espropriazione di
immobili al fine di eseguire interventi di interesse
archeologico o ricerche per il ritrovamento delle cose
indicate nell'articolo 10.
Art. 98 - Dichiarazione di pubblica utilità
1. La pubblica utilità è dichiarata con decreto
ministeriale o, nel caso dell'articolo 96, anche con
provvedimento della regione comunicato al Ministero.
2. Nei casi di espropriazione previsti dagli articoli
96 e 97 l'approvazione del progetto equivale a
dichiarazione di pubblica utilità.
Art. 99 - Indennità di esproprio per i beni
culturali
1. Nel caso di espropriazione previsto dall'articolo
95 l'indennità consiste nel giusto prezzo che il bene
avrebbe in una libera contrattazione di compravendita
all'interno dello Stato.
2. Il pagamento dell'indennità è effettuato secondo
le modalità stabilite dalle disposizioni generali in
materia di espropriazione per pubblica utilità.
Art. 100 - Rinvio a norme generali
1. Nei casi di espropriazione disciplinati dagli
articoli 96 e 97 si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni generali in materia di espropriazione per
pubblica utilità.
Titolo II - Fruizione e valorizzazione
Capo I - Fruizione dei beni culturali
Sezione I - PrincIpi generali
Art. 101 - Istituti e luoghi della cultura
1. Ai fini del presente codice sono istituti e luoghi
della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le
aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.
2. Si intende per:
a) "museo", una struttura permanente che acquisisce,
conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità
di educazione e di studio;
b) "biblioteca", una struttura permanente che
raccoglie e conserva un insieme organizzato di libri,
materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su
qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al
fine di promuovere la lettura e lo studio;
c) "archivio", una struttura permanente che
raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di
interesse storico e ne assicura la consultazione per
finalità di studio e di ricerca.
d) "area archeologica", un sito caratterizzato dalla
presenza di resti di natura fossile o di manufatti o
strutture preistorici o di età antica;
e) "parco archeologico", un ambito territoriale
caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e
dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o
ambientali, attrezzato come museo all'aperto;
f) "complesso monumentale", un insieme formato da una
pluralità di fabbricati edificati anche in epoche
diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme,
una autonoma rilevanza artistica, storica o
etnoantropologica.
3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che
appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla
pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.
4. Le strutture espositive e di consultazione nonché
i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti
privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio
privato di utilità sociale.
Art. 102 - Fruizione degli istituti e dei luoghi
della cultura di appartenenza pubblica
1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici
territoriali ed ogni altro ente ed istituto pubblico,
assicurano la fruizione dei beni presenti negli istituti
e nei luoghi indicati all'articolo 101, nel rispetto dei
principi fondamentali fissati dal presente codice.
2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1,
la legislazione regionale disciplina la fruizione dei
beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura
non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia
trasferito la disponibilità sulla base della normativa
vigente.
3. La fruizione dei beni culturali pubblici al di
fuori degli istituti e dei luoghi di cui all'articolo
101 è assicurata, secondo le disposizioni del presente
Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi
istituzionali cui detti beni sono destinati.
4. Al fine di coordinare, armonizzare ed integrare la
fruizione relativamente agli istituti ed ai luoghi della
cultura di appartenenza pubblica lo Stato, e per esso il
Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali definiscono accordi nell'ambito e con le
procedure dell'articolo 112. In assenza di accordo,
ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire la
fruizione dei beni di cui ha comunque la disponibilità.
5. Mediante gli accordi di cui al comma 4 il
Ministero può altresì trasferire alle regioni e agli
altri enti pubblici territoriali, in base ai principi di
sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, la
disponibilità di istituti e luoghi della cultura, al
fine di assicurare un'adeguata fruizione e
valorizzazione dei beni ivi presenti.
Art. 103 - Accesso agli istituti ed ai luoghi
della cultura
1. L'accesso agli istituti ed ai luoghi pubblici
della cultura può essere gratuito o a pagamento. Il
Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali possono stipulare intese per coordinare
l'accesso ad essi.
2. L'accesso alle biblioteche ed agli archivi
pubblici per finalità di lettura, studio e ricerca è
gratuito.
3. Nei casi di accesso a pagamento, il Ministero, le
regioni e gli altri enti pubblici territoriali
determinano:
a) i casi di libero accesso e di ingresso gratuito;
b) le categorie di biglietti e i criteri per la
determinazione del relativo prezzo. Il prezzo del
biglietto include gli oneri derivanti dalla stipula
delle convenzioni previste alla lettera c);
c) le modalità di emissione, distribuzione e vendita
del biglietto d'ingresso e di riscossione del
corrispettivo, anche mediante convenzioni con soggetti
pubblici e privati. Per la gestione dei biglietti
d'ingresso possono essere impiegate nuove tecnologie
informatiche, con possibilità di prevendita e vendita
presso terzi convenzionati.
d) l'eventuale percentuale dei proventi dei biglietti
da assegnare all'Ente nazionale di assistenza e
previdenza per i pittori, scultori, musicisti, scrittori
ed autori drammatici.
4. Eventuali agevolazioni per l'accesso devono essere
regolate in modo da non creare discriminazioni
ingiustificate nei confronti dei cittadini degli altri
Stati membri dell'Unione europea.
Art. 104 - Fruizione di beni culturali di
proprietà privata
1. Possono essere assoggettati a visita da parte del
pubblico per scopi culturali:
a) i beni culturali immobili indicati all'articolo
10, comma 3, lettere a) e d), che rivestono interesse
eccezionale;
b) le collezioni dichiarate ai sensi dell'articolo
13.
2. L'interesse eccezionale degli immobili indicati al
comma 1, lettera a), è dichiarato con atto del
Ministero, sentito il proprietario.
3. Le modalità di visita sono concordate tra il
proprietario e il soprintendente, che ne dà
comunicazione al comune o alla città metropolitana nel
cui territorio si trovano i beni.
4. Sono fatte salve le disposizioni di cui
all'articolo 38.
Art. 105 - Diritti di uso e godimento pubblico
1. Il Ministero e le regioni vigilano, nell'ambito
delle rispettive competenze, affinché siano rispettati i
diritti di uso e godimento che il pubblico abbia
acquisito sulle cose e i beni soggetti alle disposizioni
della presente Parte.
Sezione II - Uso dei beni culturali
Art. 106 - Uso individuale di beni culturali
1. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali possono concedere l'uso dei beni culturali
che abbiano in consegna, per finalità compatibili con la
loro destinazione culturale, a singoli richiedenti [49].
2. Per i beni in consegna al Ministero, il
soprintendente determina il canone dovuto e adotta il
relativo provvedimento.
2-bis. Per i beni diversi da quelli indicati al comma
2, la concessione in uso è subordinata
all'autorizzazione del Ministero, rilasciata a
condizione che il conferimento garantisca la
conservazione e la fruizione pubblica del bene e sia
assicurata la compatibilità della destinazione d'uso con
il carattere storico-artistico del bene medesimo. Con
l'autorizzazione possono essere dettate prescrizioni per
la migliore conservazione del bene [50].
Art. 107 - Uso strumentale e precario e
riproduzione di beni culturali
1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali possono consentire la riproduzione nonché
l'uso strumentale e precario dei beni culturali che
abbiano in consegna, fatte salve le disposizioni di cui
al comma 2 e quelle in materia di diritto d'autore.
2. E' di regola vietata la riproduzione di beni
culturali che consista nel trarre calchi dagli originali
di sculture e di opere a rilievo in genere, di qualunque
materiale tali beni siano fatti. Sono ordinariamente
consentiti, previa autorizzazione del soprintendente, i
calchi da copie degli originali già esistenti nonché
quelli ottenuti con tecniche che escludano il contatto
diretto con l'originale. Le modalità per la
realizzazione dei calchi sono disciplinate con decreto
ministeriale [51].
Art. 108 - Canoni di concessione, corrispettivi di
riproduzione, cauzione
1. I canoni di concessione ed i corrispettivi
connessi alle riproduzioni di beni culturali sono
determinati dall'autorità che ha in consegna i beni
tenendo anche conto:
a) del carattere delle attività cui si riferiscono le
concessioni d'uso;
b) dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle
riproduzioni;
c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi
e dei beni;
d) dell'uso e della destinazione delle riproduzioni,
nonché dei benefici economici che ne derivano al
richiedente.
2. I canoni e i corrispettivi sono corrisposti, di
regola, in via anticipata.
3. Nessun canone è dovuto per le riproduzioni
richieste da privati per uso personale o per motivi di
studio, ovvero da soggetti pubblici per finalità di
valorizzazione. I richiedenti sono comunque tenuti al
rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione
concedente.
4. Nei casi in cui dall'attività in concessione possa
derivare un pregiudizio ai beni culturali, l'autorità
che ha in consegna i beni determina l'importo della
cauzione, costituita anche mediante fideiussione
bancaria o assicurativa. Per gli stessi motivi, la
cauzione è dovuta anche nei casi di esenzione dal
pagamento dei canoni e corrispettivi.
5. La cauzione è restituita quando sia stato
accertato che i beni in concessione non hanno subito
danni e le spese sostenute sono state rimborsate.
6. Gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi
per l'uso e la riproduzione dei beni sono fissati con
provvedimento dell'amministrazione concedente.
Art. 109 - Catalogo di immagini fotografiche e di
riprese di beni culturali
1. Qualora la concessione abbia ad oggetto la
riproduzione di beni culturali per fini di raccolta e
catalogo di immagini fotografiche e di riprese in
genere, il provvedimento concessorio prescrive:
a) il deposito del doppio originale di ogni ripresa o
fotografia;
b) la restituzione, dopo l'uso, del fotocolor
originale con relativo codice.
Art. 110 - Incasso e riparto di proventi
1. Nei casi previsti dall'articolo 115, comma 2, i
proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di
ingresso agli istituti ed ai luoghi della cultura,
nonché dai canoni di concessione e dai corrispettivi per
la riproduzione dei beni culturali, sono versati ai
soggetti pubblici cui gli istituti, i luoghi o i singoli
beni appartengono o sono in consegna, in conformità alle
rispettive disposizioni di contabilità pubblica.
2. Ove si tratti di istituti, luoghi o beni
appartenenti o in consegna allo Stato, i proventi di cui
al comma 1 sono versati alla sezione di tesoreria
provinciale dello Stato, anche mediante versamento in
conto corrente postale intestato alla tesoreria
medesima, ovvero sul conto corrente bancario aperto da
ciascun responsabile di istituto o luogo della cultura
presso un istituto di credito. In tale ultima ipotesi
l'istituto bancario provvede, non oltre cinque giorni
dalla riscossione, al versamento delle somme affluite
alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato. Il
Ministro dell'economia e delle finanze riassegna le
somme incassate alle competenti unità previsionali di
base dello stato di previsione della spesa del
Ministero, secondo i criteri e nella misura fissati dal
Ministero medesimo.
3. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti
d'ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in
consegna allo Stato sono destinati alla realizzazione di
interventi per la sicurezza e la conservazione dei
luoghi medesimi, ai sensi dell'articolo 29, nonché
all'espropriazione e all'acquisto di beni culturali,
anche mediante esercizio della prelazione.
4. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti
d'ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in
consegna ad altri soggetti pubblici sono destinati
all'incremento ed alla valorizzazione del patrimonio
culturale.
Capo II - PrincIpi della valorizzazione dei beni
culturali
Art. 111 - Attività di valorizzazione
1. Le attività di valorizzazione dei beni culturali
consistono nella costituzione ed organizzazione stabile
di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a
disposizione di competenze tecniche o risorse
finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio
delle funzioni ed al perseguimento delle finalità
indicate all'articolo 6. A tali attività possono
concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati.
2. La valorizzazione è ad iniziativa pubblica o
privata.
3. La valorizzazione ad iniziativa pubblica si
conforma ai principi di libertà di partecipazione,
pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità
di trattamento, economicità e trasparenza della
gestione.
4. La valorizzazione ad iniziativa privata è attività
socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità di
solidarietà sociale.
Art. 112 - Valorizzazione dei beni culturali di
appartenenza pubblica
1. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali assicurano la valorizzazione dei beni
presenti negli istituti e nei luoghi indicati
all'articolo 101, nel rispetto dei principi fondamentali
fissati dal presente codice.
2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1,
la legislazione regionale disciplina le funzioni e le
attività di valorizzazione dei beni presenti negli
istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti
allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la
disponibilità sulla base della normativa vigente.
3. La valorizzazione dei beni culturali pubblici al
di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all'articolo
101 è assicurata, secondo le disposizioni del presente
Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi
istituzionali cui detti beni sono destinati.
4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali stipulano accordi per definire strategie ed
obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare
i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i
programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza
pubblica. Gli accordi possono essere conclusi su base
regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti
territoriali definiti, e promuovono altresì
l'integrazione, nel processo di valorizzazione
concordato, delle infrastrutture e dei settori
produttivi collegati. Gli accordi medesimi possono
riguardare anche beni di proprietà privata, previo
consenso degli interessati. Lo Stato stipula gli accordi
per il tramite del Ministero, che opera direttamente
ovvero d'intesa con le altre amministrazioni statali
eventualmente competenti.
5. Lo Stato, per il tramite del Ministero e delle
altre amministrazioni statali eventualmente competenti,
le regioni e gli altri enti pubblici territoriali
possono costituire, nel rispetto delle vigenti
disposizioni, appositi soggetti giuridici cui affidare
l'elaborazione e lo sviluppo dei piani di cui al comma
4.
6. In assenza degli accordi di cui al comma 4,
ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire la
valorizzazione dei beni di cui ha comunque la
disponibilità.
7. Con decreto del Ministro sono definiti modalità e
criteri in base ai quali il Ministero costituisce i
soggetti giuridici indicati al comma 5 o vi partecipa.
8. Ai soggetti di cui al comma 5 possono partecipare
privati proprietari di beni culturali suscettibili di
essere oggetto di valorizzazione, nonché persone
giuridiche private senza fine di lucro, anche quando non
dispongano di beni culturali che siano oggetto della
valorizzazione, a condizione che l'intervento in tale
settore di attività sia per esse previsto dalla legge o
dallo statuto.
9. Anche indipendentemente dagli accordi di cui al
comma 4, possono essere stipulati accordi tra lo Stato,
per il tramite del Ministero e delle altre
amministrazioni statali eventualmente competenti, le
regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i
privati interessati, per regolare servizi strumentali
comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di
beni culturali. Con gli accordi medesimi possono essere
anche istituite forme consortili non imprenditoriali per
la gestione di uffici comuni. All'attuazione del
presente comma si provvede nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica [52].
Art. 113 - Valorizzazione dei beni culturali di
proprietà privata
1. Le attività e le strutture di valorizzazione, ad
iniziativa privata, di beni culturali di proprietà
privata possono beneficiare del sostegno pubblico da
parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti
pubblici territoriali.
2. Le misure di sostegno sono adottate tenendo conto
della rilevanza dei beni culturali ai quali si
riferiscono.
3. Le modalità della valorizzazione sono stabilite
con accordo da stipularsi con il proprietario,
possessore o detentore del bene in sede di adozione
della misura di sostegno.
4. La regione e gli altri enti pubblici territoriali
possono anche concorrere alla valorizzazione dei beni di
cui all'articolo 104, comma 1, partecipando agli accordi
ivi previsti al comma 3.
Art. 114 - Livelli di qualità della valorizzazione
1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali, anche con il concorso delle università,
fissano i livelli minimi uniformi di qualità delle
attività di valorizzazione su beni di pertinenza
pubblica e ne curano l'aggiornamento periodico [53].
2. I livelli di cui al comma 1 sono adottati con
decreto del Ministro previa intesa in sede di Conferenza
unificata.
3. I soggetti che, ai sensi dell'articolo 115, hanno
la gestione delle attività di valorizzazione sono tenuti
ad assicurare il rispetto dei livelli adottati.
Art. 115 - Forme di gestione
1. Le attività di valorizzazione dei beni culturali
di appartenenza pubblica sono gestite in forma diretta o
indiretta.
2. La gestione diretta è svolta per mezzo di
strutture organizzative interne alle amministrazioni,
dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa,
finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale
tecnico. Le amministrazioni medesime possono attuare la
gestione diretta anche in forma consortile pubblica.
3. La gestione indiretta è attuata tramite
concessione a terzi delle attività di valorizzazione,
anche in forma congiunta e integrata, da parte delle
amministrazioni cui i beni appartengono o dei soggetti
giuridici costituiti ai sensi dell'articolo 112, comma
5, qualora siano conferitari dei beni ai sensi del comma
7, mediante procedure di evidenza pubblica, sulla base
della valutazione comparativa di specifici progetti. I
privati che eventualmente partecipano ai soggetti
indicati all'articolo 112, comma 5, non possono comunque
essere individuati quali concessionari delle attività di
valorizzazione.
4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali ricorrono alla gestione indiretta al fine
di assicurare un miglior livello di valorizzazione dei
beni culturali. La scelta tra le due forme di gestione
indicate ai commi 2 e 3 è attuata mediante valutazione
comparativa in termini di sostenibilità
economico-finanziaria e di efficacia, sulla base di
obbiettivi previamente definiti. La gestione in forma
indiretta è attuata nel rispetto dei parametri di cui
all'articolo 114.
5. Le amministrazioni cui i beni pertengono e, ove
conferitari dei beni, i soggetti giuridici costituiti ai
sensi dell'articolo 112, comma 5, regolano i rapporti
con i concessionari delle attività di valorizzazione
mediante contratto di servizio, nel quale sono
determinati, tra l'altro, i contenuti del progetto di
gestione delle attività di valorizzazione ed i relativi
tempi di attuazione, i livelli qualitativi delle
attività da assicurare e dei servizi da erogare, nonché
le professionalità degli addetti. Nel contratto di
servizio sono indicati i servizi essenziali che devono
essere comunque garantiti per la pubblica fruizione del
bene.
6. Nel caso in cui la concessione a terzi delle
attività di valorizzazione sia attuata dai soggetti
giuridici di cui all'articolo 112, comma 5, in quanto
conferitari dei beni oggetto della valorizzazione, la
vigilanza sul rapporto concessorio è esercitata anche
dalle amministrazioni cui i beni pertengono. Il grave
inadempimento, da parte del concessionario, degli
obblighi derivanti dalla concessione e dal contratto di
servizio, oltre alle conseguenze convenzionalmente
stabilite, determina anche, a richiesta delle
amministrazioni cui i beni pertengono, la risoluzione
del rapporto concessorio e la cessazione, senza
indennizzo, degli effetti del conferimento in uso dei
beni.
7. Le amministrazioni possono partecipare al
patrimonio dei soggetti di cui all'articolo 112, comma
5, anche con il conferimento in uso dei beni culturali
che ad esse pertengono e che siano oggetto della
valorizzazione. Al di fuori dell'ipotesi prevista al
comma 6, gli effetti del conferimento si esauriscono,
senza indennizzo, in tutti i casi di cessazione dalla
partecipazione ai soggetti di cui al primo periodo o di
estinzione dei medesimi. I beni conferiti in uso non
sono assoggettati a garanzia patrimoniale specifica se
non in ragione del loro controvalore economico.
8. Alla concessione delle attività di valorizzazione
può essere collegata la concessione in uso degli spazi
necessari all'esercizio delle attività medesime,
previamente individuati nel capitolato d'oneri. La
concessione in uso perde efficacia, senza indennizzo, in
qualsiasi caso di cessazione della concessione delle
attività.
9. Alle funzioni ed ai compiti derivanti dalle
disposizioni del presente articolo il Ministero provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica [54].
Art. 116 - Tutela dei beni culturali conferiti o
concessi in uso
1. I beni culturali che siano stati conferiti o
concessi in uso ai sensi dell'articolo 115, commi 7 e 8,
restano a tutti gli effetti assoggettati al regime
giuridico loro proprio. Le funzioni di tutela sono
esercitate dal Ministero in conformità alle disposizioni
del presente codice. Gli organi istituzionalmente
preposti alla tutela non partecipano agli organismi di
gestione dei soggetti giuridici indicati all'articolo
112, comma 5 [55].
Art. 117 - Servizi aggiuntivi
1. Negli istituti e nei luoghi della cultura indicati
all'articolo 101 possono essere istituiti servizi di
assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico.
2. Rientrano tra i servizi di cui al comma 1:
a) il servizio editoriale e di vendita riguardante i
cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e
informatici, ogni altro materiale informativo, e le
riproduzioni di beni culturali;
b) i servizi riguardanti beni librari e archivistici
per la fornitura di riproduzioni e il recapito del
prestito bibliotecario;
c) la gestione di raccolte discografiche, di
diapoteche e biblioteche museali;
d) la gestione dei punti vendita e l'utilizzazione
commerciale delle riproduzioni dei beni;
e) i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di
assistenza e di intrattenimento per l'infanzia, i
servizi di informazione, di guida e assistenza
didattica, i centri di incontro;
f) i servizi di caffetteria, di ristorazione, di
guardaroba;
g) l'organizzazione di mostre e manifestazioni
culturali, nonché di iniziative promozionali.
3. I servizi di cui al comma 1 possono essere gestiti
in forma integrata con i servizi di pulizia, di
vigilanza e di biglietteria.
4. La gestione dei servizi medesimi è attuata nelle
forme previste dall'articolo 115.
5. I canoni di concessione dei servizi sono incassati
e ripartiti ai sensi dell'articolo 110.
Art. 118 - Promozione di attività di studio e
ricerca
1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali, anche con il concorso delle università e
di altri soggetti pubblici e privati, realizzano,
promuovono e sostengono, anche congiuntamente, ricerche,
studi ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto il
patrimonio culturale.
2. Al fine di garantire la raccolta e la diffusione
sistematica dei risultati degli studi, delle ricerche e
delle altre attività di cui al comma 1, ivi compresa la
catalogazione, il Ministero e le regioni possono
stipulare accordi per istituire, a livello regionale o
interregionale, centri permanenti di studio e
documentazione del patrimonio culturale, prevedendo il
concorso delle università e di altri soggetti pubblici e
privati.
Art. 119 - Diffusione della conoscenza del
patrimonio culturale nelle scuole
1. Il Ministero, il Ministero per l'istruzione,
l'università e la ricerca, le regioni e gli altri enti
pubblici territoriali interessati possono concludere
accordi per diffondere la conoscenza e favorire la
fruizione del patrimonio culturale da parte degli
studenti.
2. Sulla base degli accordi previsti al comma 1, i
responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura
di cui all'articolo 101 possono stipulare con le scuole
di ogni ordine e grado, appartenenti al sistema
nazionale di istruzione, apposite convenzioni per la
elaborazione di percorsi didattici, la predisposizione
di materiali e sussidi audiovisivi, nonché per la
formazione e l'aggiornamento dei docenti. I percorsi, i
materiali e i sussidi tengono conto della specificità
della scuola richiedente e delle eventuali particolari
esigenze determinate dalla presenza di alunni disabili.
Art. 120 - Sponsorizzazione di beni culturali
1. E' sponsorizzazione di beni culturali ogni forma
di contributo in beni o servizi da parte di soggetti
privati alla progettazione o all'attuazione di
iniziative del Ministero, delle regioni e degli altri
enti pubblici territoriali, ovvero di soggetti privati,
nel campo della tutela e valorizzazione del patrimonio
culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il
marchio, l'immagine, l'attività o il prodotto
dell'attività dei soggetti medesimi.
2. La promozione di cui al comma 1 avviene attraverso
l'associazione del nome, del marchio, dell'immagine,
dell'attività o del prodotto all'iniziativa oggetto del
contributo, in forme compatibili con il carattere
artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene
culturale da tutelare o valorizzare, da stabilirsi con
il contratto di sponsorizzazione.
3. Con il contratto di sponsorizzazione sono altresì
definite le modalità di erogazione del contributo nonché
le forme del controllo, da parte del soggetto erogante,
sulla realizzazione dell'iniziativa cui il contributo si
riferisce.
Art. 121 - Accordi con le fondazioni bancarie
1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali, ciascuno nel proprio àmbito, possono
stipulare, anche congiuntamente, protocolli di intesa
con le fondazioni conferenti di cui alle disposizioni in
materia di ristrutturazione e disciplina del gruppo
creditizio, che statutariamente perseguano scopi di
utilità sociale nel settore dell'arte e delle attività e
beni culturali, al fine di coordinare gli interventi di
valorizzazione sul patrimonio culturale e, in tale
contesto, garantire l'equilibrato impiego delle risorse
finanziarie messe a disposizione. La parte pubblica può
concorrere, con proprie risorse finanziarie, per
garantire il perseguimento degli obiettivi dei
protocolli di intesa.
Capo III - Consultabilità dei documenti degli archivi
e tutela della riservatezza
Art. 122 - Archivi di Stato e archivi storici
degli enti pubblici: consultabilità dei documenti
1. I documenti conservati negli archivi di Stato e
negli archivi storici delle regioni, degli altri enti
pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed
istituto pubblico sono liberamente consultabili, ad
eccezione:
a) di quelli dichiarati di carattere riservato, ai
sensi dell'articolo 125, relativi alla politica estera o
interna dello Stato, che diventano consultabili
cinquanta anni dopo la loro data;
b) di quelli contenenti i dati sensibili nonché i
dati relativi a provvedimenti di natura penale
espressamente indicati dalla normativa in materia di
trattamento dei dati personali, che diventano
consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine
è di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo
stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati
di tipo familiare;
b-bis) di quelli versati ai sensi dell'articolo 41,
comma 2, fino allo scadere dei termini indicati al comma
1 dello stesso articolo [56].
2. Anteriormente al decorso dei termini indicati nel
comma 1, i documenti restano accessibili ai sensi della
disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi.
Sull'istanza di accesso provvede, ove ancora operante,
l'amministrazione che deteneva il documento prima del
versamento o del deposito [57].
3. Alle disposizioni del comma 1 sono assoggettati
anche gli archivi e i documenti di proprietà privata
depositati negli archivi di Stato e negli archivi
storici degli enti pubblici, o agli archivi medesimi
donati o venduti o lasciati in eredità o legato. I
depositanti e coloro che donano o vendono o lasciano in
eredità o legato i documenti possono anche stabilire la
condizione della non consultabilità di tutti o di parte
dei documenti dell'ultimo settantennio. Tale
limitazione, così come quella generale stabilita dal
comma 1, non opera nei riguardi dei depositanti, dei
donanti, dei venditori e di qualsiasi altra persona da
essi designata; detta limitazione è altresì inoperante
nei confronti degli aventi causa dai depositanti,
donanti e venditori, quando si tratti di documenti
concernenti oggetti patrimoniali, ai quali essi siano
interessati per il titolo di acquisto.
Art. 123 - Archivi di Stato e archivi storici
degli enti pubblici: consultabilità dei documenti
riservati
1. Il Ministro dell'interno, previo parere del
direttore dell'Archivio di Stato competente e udita la
commissione per le questioni inerenti alla
consultabilità degli atti di archivio riservati,
istituita presso il Ministero dell'interno, può
autorizzare la consultazione per scopi storici di
documenti di carattere riservato conservati negli
archivi di Stato anche prima della scadenza dei termini
indicati nell'articolo 122, comma 1. L'autorizzazione è
rilasciata, a parità di condizioni, ad ogni richiedente.
2. I documenti per i quali è autorizzata la
consultazione ai sensi del comma 1 conservano il loro
carattere riservato e non possono essere diffusi.
3. Alle disposizioni dei commi 1 e 2 è assoggettata
anche la consultazione per scopi storici di documenti di
carattere riservato conservati negli archivi storici
delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali
nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico. Il
parere di cui al comma 1 è reso dal soprintendente
archivistico.
Art. 124 - Consultabilità a scopi storici degli
archivi correnti
1. Salvo quanto disposto dalla vigente normativa in
materia di accesso agli atti della pubblica
amministrazione, lo Stato, le regioni e gli altri enti
pubblici territoriali disciplinano la consultazione a
scopi storici dei propri archivi correnti e di deposito.
2. La consultazione ai fini del comma 1 degli archivi
correnti e di deposito degli altri enti ed istituti
pubblici, è regolata dagli enti ed istituti medesimi,
sulla base di indirizzi generali stabiliti dal
Ministero.
Art. 125 - Declaratoria di riservatezza
1. L'accertamento dell'esistenza e della natura degli
atti non liberamente consultabili indicati agli articoli
122 e 127 è effettuato dal Ministero dell'interno,
d'intesa con il Ministero.
Art. 126 - Protezione di dati personali
1. Qualora il titolare di dati personali abbia
esercitato i diritti a lui riconosciuti dalla normativa
che ne disciplina il trattamento, i documenti degli
archivi storici sono conservati e consultabili
unitamente alla documentazione relativa all'esercizio
degli stessi diritti.
2. Su richiesta del titolare medesimo, può essere
disposto il blocco dei dati personali che non siano di
rilevante interesse pubblico, qualora il loro
trattamento comporti un concreto pericolo di lesione
della dignità, della riservatezza o dell'identità
personale dell'interessato.
3. La consultazione per scopi storici dei documenti
contenenti dati personali è assoggettata anche alle
disposizioni del codice di deontologia e di buona
condotta previsto dalla normativa in materia di
trattamento dei dati personali.
Art. 127 - Consultabilità degli archivi privati
1. I privati proprietari, possessori o detentori a
qualsiasi titolo di archivi o di singoli documenti
dichiarati ai sensi dell'articolo 13 hanno l'obbligo di
permettere agli studiosi, che ne facciano motivata
richiesta tramite il soprintendente archivistico, la
consultazione dei documenti secondo modalità concordate
tra i privati stessi e il soprintendente. Le relative
spese sono a carico dello studioso.
2. Sono esclusi dalla consultazione i singoli
documenti dichiarati di carattere riservato ai sensi
dell'articolo 125. Possono essere esclusi dalla
consultazione anche i documenti per i quali sia stata
posta la condizione di non consultabilità ai sensi
dell'articolo 122, comma 3.
3. Agli archivi privati utilizzati per scopi storici,
anche se non dichiarati a norma dell'articolo 13, si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 123,
comma 3, e 126, comma 3.
Titolo III - Norme transitorie e finali
Art. 128 - Notifiche effettuate a norma della
legislazione precedente
1. I beni culturali di cui all'articolo 10, comma 3,
per i quali non sono state rinnovate e trascritte le
notifiche effettuate a norma della legge 20 giugno 1909,
n. 364 e della legge 11 giugno 1922, n. 778, sono
sottoposti al procedimento di cui all'articolo 14. Fino
alla conclusione del procedimento medesimo, dette
notifiche restano comunque valide agli effetti di questa
Parte.
2. Conservano altresì efficacia le notifiche
effettuate a norma degli articoli 2, 3, 5 e 21 della
legge 1 giugno 1939, n. 1089 e le dichiarazioni adottate
e notificate a norma dell'articolo 36 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 e
degli articoli 6, 7, 8 e 49 del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490.
3. In presenza di elementi di fatto sopravvenuti
ovvero precedentemente non conosciuti o non valutati, il
Ministero può rinnovare, d'ufficio o a richiesta del
proprietario, possessore o detentore interessati, il
procedimento di dichiarazione dei beni che sono stati
oggetto delle notifiche di cui al comma 2, al fine di
verificare la perdurante sussistenza dei presupposti per
l'assoggettamento dei beni medesimi alle disposizioni di
tutela.
4. Avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza
di rinnovo del procedimento di dichiarazione, prodotta
ai sensi del comma 3, ovvero avverso la dichiarazione
conclusiva del procedimento medesimo, anche quando esso
sia stato avviato d'ufficio, è ammesso ricorso
amministrativo ai sensi dell'articolo 16.
Art. 129 - Provvedimenti legislativi particolari
1. Sono fatte salve le leggi aventi ad oggetto
singole città o parti di esse, complessi architettonici,
monumenti nazionali, siti od aree di interesse storico,
artistico od archeologico.
2. Restano altresì salve le disposizioni relative
alle raccolte artistiche ex-fidecommissarie, impartite
con legge 28 giugno 1871, n. 286, legge 8 luglio 1883,
n. 1461, regio decreto 23 novembre 1891, n. 653 e legge
7 febbraio 1892, n. 31.
Art. 130 - Disposizioni regolamentari precedenti
1. Fino all'emanazione dei decreti e dei regolamenti
previsti dal presente codice, restano in vigore, in
quanto applicabili, le disposizioni dei regolamenti
approvati con regio decreto 2 ottobre 1991, n. 1163 e
regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, e ogni altra
disposizione regolamentare attinente alle norme
contenute in questa Parte.
Parte terza - Beni paesaggistici
Titolo I - Tutela e valorizzazione
Capo I - Disposizioni generali
Art. 131 - Salvaguardia dei valori del paesaggio
1. Ai fini del presente codice per paesaggio si
intendono parti di territorio i cui caratteri distintivi
derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle
reciproche interrelazioni [58].
2. La tutela e la valorizzazione del paesaggio
salvaguardano i valori che esso esprime quali
manifestazioni identitarie percepibili.
Art. 132 - Cooperazione tra amministrazioni
pubbliche
1. Le amministrazioni pubbliche cooperano per la
definizione di indirizzi e criteri riguardanti le
attività di tutela, pianificazione, recupero,
riqualificazione e valorizzazione del paesaggio e di
gestione dei relativi interventi.
2. Gli indirizzi e i criteri perseguono gli obiettivi
della salvaguardia e della reintegrazione dei valori del
paesaggio anche nella prospettiva dello sviluppo
sostenibile.
3. Al fine di diffondere ed accrescere la conoscenza
del paesaggio le amministrazioni pubbliche intraprendono
attività di formazione e di educazione.
4. Il Ministero e le regioni definiscono le politiche
di tutela e valorizzazione del paesaggio tenendo conto
anche degli studi, delle analisi e delle proposte
formulati dall'Osservatorio nazionale per la qualità del
paesaggio, istituito con decreto del Ministro, nonché
dagli Osservatori istituiti in ogni regione con le
medesime finalità.
Art. 133 - Convenzioni internazionali
1. Le attività di tutela e di valorizzazione del
paesaggio si conformano agli obblighi e ai principi di
cooperazione tra gli Stati derivanti dalle convenzioni
internazionali.
Art. 134 - Beni paesaggistici
1. Sono beni paesaggistici:
a) gli immobili e le aree indicati all'articolo 136,
individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141;
b) le aree indicate all'articolo 142;
c) gli immobili e le aree tipizzati, individuati e
sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti
dagli articoli 143 e 156 [59].
Art. 135 - Pianificazione paesaggistica
1. Lo Stato e le regioni assicurano che il paesaggio
sia adeguatamente conosciuto, tutelato e valorizzato. A
tale fine le regioni, anche in collaborazione con lo
Stato, nelle forme previste dall'articolo 143,
sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio,
approvando piani paesaggistici, ovvero piani
urbanistico-territoriali con specifica considerazione
dei valori paesaggistici, concernenti l'intero
territorio regionale, entrambi di seguito denominati
"piani paesaggistici".
2. I piani paesaggistici, in base alle
caratteristiche naturali e storiche, individuano ambiti
definiti in relazione alla tipologia, rilevanza e
integrità dei valori paesaggistici.
3. Al fine di tutelare e migliorare la qualità del
paesaggio, i piani paesaggistici definiscono per ciascun
ambito specifiche prescrizioni e previsioni ordinate:
a) al mantenimento delle caratteristiche, degli
elementi costitutivi e delle morfologie dei beni
sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie
architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali
costruttivi;
b) all'individuazione delle linee di sviluppo
urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi
livelli di valore riconosciuti e con il principio del
minor consumo del territorio, e comunque tali da non
diminuire il pregio paesaggistico di ciascun ambito, con
particolare attenzione alla salvaguardia dei siti
inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO
e delle aree agricole;
c) al recupero e alla riqualificazione degli immobili
e delle aree compromessi o degradati, al fine di
reintegrare i valori preesistenti, nonché alla
realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed
integrati;
d) all'individuazione di altri interventi di
valorizzazione del paesaggio, anche in relazione ai
principi dello sviluppo sostenibile [60].
Capo II - Individuazione dei beni paesaggistici
Art. 136 - Immobili ed aree di notevole interesse
pubblico
1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo
per il loro notevole interesse pubblico:
a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di
bellezza naturale o di singolarità geologica;
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati
dalle disposizioni della Parte seconda del presente
codice, che si distinguono per la loro non comune
bellezza;
c) i complessi di cose immobili che compongono un
caratteristico aspetto avente valore estetico e
tradizionale, ivi comprese le zone di interesse
archeologico [61];
d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e
così pure quei punti di vista o di belvedere,
accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo
di quelle bellezze.
Art. 137 - Commissioni regionali
1. Ciascuna regione istituisce una o più commissioni
con il compito di formulare proposte per la
dichiarazione di notevole interesse pubblico degli
immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1
dell'articolo 136 e delle aree indicate alle lettere c)
e d) del comma 1 del medesimo articolo 136.
2. Di ciascuna commissione fanno parte di diritto il
direttore regionale, il soprintendente per i beni
architettonici e per il paesaggio ed il soprintendente
per i beni archeologici competenti per territorio,
nonché due dirigenti preposti agli uffici regionali
competenti in materia di paesaggio. I restanti membri,
in numero non superiore a quattro, sono nominati dalla
regione tra soggetti con qualificata, pluriennale e
documentata professionalità ed esperienza nella tutela
del paesaggio, eventualmente scelti nell'ambito di terne
designate, rispettivamente, dalle università aventi sede
nella regione, dalle fondazioni aventi per statuto
finalità di promozione e tutela del patrimonio culturale
e dalle associazioni portatrici di interessi diffusi
individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8
luglio 1986, n. 349. Decorsi infruttuosamente sessanta
giorni dalla richiesta di designazione, la regione
procede comunque alle nomine.
3. Fino all'istituzione delle commissioni di cui ai
commi 1 e 2, le relative funzioni sono esercitate dalle
commissioni istituite ai sensi della normativa
previgente per l'esercizio di competenze analoghe [62].
Art. 138 - Proposta di dichiarazione di notevole
interesse pubblico
1. Su richiesta del direttore regionale, della
regione o degli altri enti pubblici territoriali
interessati, la commissione di cui all'articolo 137
acquisisce le necessarie informazioni attraverso le
soprintendenze e gli uffici regionali e provinciali,
procede alla consultazione dei comuni interessati e, ove
lo ritenga, di esperti, valuta la sussistenza del
notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree
di cui all'articolo 136 e propone la dichiarazione di
notevole interesse pubblico. La proposta è motivata con
riferimento alle caratteristiche storiche, culturali,
naturali, morfologiche ed estetiche degli immobili o
delle aree che abbiano significato e valore identitario
del territorio in cui ricadono o che siano percepite
come tali dalle popolazioni e contiene le prescrizioni,
le misure ed i criteri di gestione indicati all'articolo
143, comma 1.
2. Le proposte di dichiarazione di notevole interesse
pubblico contengono una specifica disciplina di tutela,
nonché l'eventuale indicazione di interventi di
valorizzazione degli immobili e delle aree cui si
riferiscono, che vanno a costituire parte integrante del
piano paesaggistico da approvare o modificare.
3. La commissione delibera entro sessanta giorni
dalla presentazione dell'atto di iniziativa. Decorso
infruttuosamente il predetto termine, la proposta è
formulata dall'organo richiedente o, in mancanza, dagli
altri soggetti titolari di organi statali o regionali
componenti della commissione, entro il successivo
termine di trenta giorni [63].
Art. 139 - Partecipazione al procedimento di
dichiarazione di notevole interesse pubblico
1. La proposta di dichiarazione di notevole interesse
pubblico di immobili ed aree, corredata dalla relativa
planimetria redatta in scala idonea alla loro
identificazione, è pubblicata per novanta giorni
all'albo pretorio e depositata a disposizione del
pubblico presso gli uffici dei comuni interessati. La
proposta è altresì comunicata alla città metropolitana e
alla provincia interessata.
2. Dell'avvenuta proposta e relativa pubblicazione è
data senza indugio notizia su almeno due quotidiani
diffusi nella regione territorialmente interessata,
nonché su un quotidiano a diffusione nazionale e sui
siti informatici della regione e degli altri enti
pubblici territoriali nel cui ambito ricadono gli
immobili o le aree da assoggettare a tutela. Dal primo
giorno di pubblicazione decorrono gli effetti di cui
all'articolo 146, comma 1. Alle medesime forme di
pubblicità è sottoposta la determinazione negativa della
commissione.
3. Per gli immobili indicati alle lettere a) e b) del
comma 1 dell'articolo 136, viene altresì data
comunicazione dell'avvio del procedimento di
dichiarazione al proprietario, possessore o detentore
del bene.
4. La comunicazione di cui al comma 3 contiene gli
elementi, anche catastali, identificativi dell'immobile
e la proposta formulata dalla commissione. Dalla data di
ricevimento della comunicazione decorrono gli effetti di
cui all'articolo 146, comma 1.
5. Entro i trenta giorni successivi al periodo di
pubblicazione di cui al comma 1, i comuni, le città
metropolitane, le province, le associazioni portatrici
di interessi diffusi individuate ai sensi dell'articolo
13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e gli altri
soggetti interessati possono presentare osservazioni e
documenti alla regione, che ha altresì facoltà di indire
un'inchiesta pubblica. I proprietari, possessori o
detentori del bene possono presentare osservazioni e
documenti entro i trenta giorni successivi alla
comunicazione individuale di cui al comma 3 [64].
Art. 140 - Dichiarazione di notevole interesse
pubblico e relative misure di conoscenza
1. La regione, sulla base della proposta della
commissione, esaminati le osservazioni e i documenti e
tenuto conto dell'esito dell'eventuale inchiesta
pubblica, entro il termine di sessanta giorni dalla data
di scadenza dei termini di cui all'articolo 139, comma
5, emana il provvedimento relativo alla dichiarazione di
notevole interesse pubblico paesaggistico degli immobili
indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo
136 e delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma
1 del medesimo articolo 136.
2. I provvedimenti di dichiarazione di interesse
pubblico paesaggistico contengono una specifica
disciplina di tutela, nonché l'eventuale indicazione di
interventi di valorizzazione degli immobili e delle aree
cui si riferiscono, che vanno a costituire parte
integrante del piano paesaggistico da approvare o
modificare.
3. I provvedimenti di dichiarazione di notevole
interesse pubblico sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino
ufficiale della regione.
4. I provvedimenti di dichiarazione di notevole
interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere
a) e b) del comma 1 dell'articolo 136 sono altresì
notificati al proprietario, possessore o detentore,
depositati presso il comune o i comuni interessati,
nonché trascritti a cura della regione nei registri
immobiliari.
5. Copia della Gazzetta Ufficiale è affissa per
novanta giorni all'albo pretorio di tutti i comuni
interessati. Copia della dichiarazione e delle relative
planimetrie resta depositata a disposizione del pubblico
presso gli uffici dei comuni interessati [65].
Art. 141 - Provvedimenti ministeriali
1. Qualora la commissione non deliberi entro i
termini di cui all'articolo 138 o la regione non
provveda nel termine di cui all'articolo 140, il
competente organo ministeriale periferico comunica alla
regione ed al Ministero l'avvio della procedura di
sostituzione.
2. A questo fine il predetto organo, ricevuta copia
della documentazione eventualmente acquisita dalla
commissione provinciale, espleta l'istruttoria, formula
la proposta e la invia contestualmente ai Ministero,
alla regione, nonché ai comuni interessati affinché
questi ultimi provvedano agli adempimenti indicati
all'articolo 139, comma 1, e provvede direttamente agli
adempimenti indicati all'articolo 139, commi 2, 3 e 4.
3. Il Ministero valuta le osservazioni presentate ai
sensi dell'articolo 139, comma 5, e provvede con decreto
entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine
per la presentazione delle osservazioni. Il decreto di
dichiarazione di notevole interesse pubblico è
notificato, depositato, trascritto e pubblicato nelle
forme previste dall'articolo 140, commi 3, 4 e 5. In
caso di inutile decorso del predetto termine cessano gli
effetti cui all'articolo 146, comma 1.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si
applicano anche alle proposte di integrazione del
contenuto dei provvedimenti di dichiarazione di notevole
interesse pubblico in precedenza emanati [66].
Art. 142 - Aree tutelate per legge
1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono
sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:
a) i territori costieri compresi in una fascia della
profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche
per i terreni elevati sul mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una
fascia della profondità di 300 metri dalla linea di
battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti
negli elenchi previsti dal testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici,
approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e
le relative sponde o piedi degli argini per una fascia
di 150 metri ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul
livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul
livello del mare per la catena appenninica e per le
isole;
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali,
nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi,
ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli
sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti
dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 227;
h) le aree assegnate alle università agrarie e le
zone gravate da usi civici;
i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976,
n. 448;
l) i vulcani;
m) le zone di interesse archeologico individuate alla
data di entrata in vigore del presente codice.
2. Non sono comprese tra i beni elencati nel comma 1
le aree che alla data del 6 settembre 1985:
a) erano delimitate negli strumenti urbanistici come
zone A e B;
b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai
sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444,
come zone diverse dalle zone A e B, ed erano ricomprese
in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le
relative previsioni siano state concretamente
realizzate;
c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti,
ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi
dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
3. La disposizione del comma 1 non si applica ai beni
ivi indicati alla lettera c) che la regione, in tutto o
in parte, abbia ritenuto, entro la data di entrata in
vigore della presente disposizione, irrilevanti ai fini
paesaggistici includendoli in apposito elenco reso
pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con
provvedimento motivato, può confermare la rilevanza
paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di
conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste
dall'articolo 140, comma 3.
4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante
dagli atti e dai provvedimenti indicati all'articolo 157
[67].
Capo III - Pianificazione paesaggistica
Art. 143 - Piano paesaggistico
1. L'elaborazione del piano paesaggistico si articola
nelle seguenti fasi:
a) ricognizione dell'intero territorio, considerato
mediante l'analisi delle caratteristiche storiche,
naturali, estetiche e delle loro interrelazioni e la
conseguente definizione dei valori paesaggistici da
tutelare, recuperare, riqualificare e valorizzare;
b) puntuale individuazione, nell'ambito del
territorio regionale, delle aree di cui al comma 1,
dell'articolo 142 e determinazione della specifica
disciplina ordinata alla loro tutela e valorizzazione;
c) analisi delle dinamiche di trasformazione del
territorio attraverso l'individuazione dei fattori di
rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio,
nonché la comparazione con gli altri atti di
programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;
d) individuazione degli ambiti paesaggistici di cui
all'articolo 135;
e) definizione di prescrizioni generali ed operative
per la tutela e l'uso del territorio compreso negli
ambiti individuati;
f) determinazione di misure per la conservazione dei
caratteri connotativi delle aree tutelate per legge e,
ove necessario, dei criteri di gestione e degli
interventi di valorizzazione paesaggistica degli
immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse
pubblico;
g) individuazione degli interventi di recupero e
riqualificazione delle aree significativamente
compromesse o degradate e degli altri interventi di
valorizzazione;
h) individuazione delle misure necessarie al corretto
inserimento degli interventi di trasformazione del
territorio nel contesto paesaggistico, alle quali
debbono riferirsi le azioni e gli investimenti
finalizzati allo sviluppo sostenibile delle aree
interessate;
i) tipizzazione ed individuazione, ai sensi
dell'articolo 134, comma 1, lettera c), di immobili o di
aree, diversi da quelli indicati agli articoli 136 e
142, da sottoporre a specifica disciplina di
salvaguardia e di utilizzazione.
2. Il piano paesaggistico, anche in relazione alle
diverse tipologie di opere ed interventi di
trasformazione del territorio, individua le aree nelle
quali la loro realizzazione è consentita sulla base
della verifica del rispetto delle prescrizioni, delle
misure e dei criteri di gestione stabiliti nel piano
paesaggistico ai sensi del comma 1, lettere e), f), g)
ed h), e quelle per le quali il piano paesaggistico
definisce anche specifiche previsioni vincolanti da
introdurre negli strumenti urbanistici in sede di
conformazione e di adeguamento ai sensi dell'articolo
145.
3. Le regioni, il Ministero ed il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio possono
stipulare intese per l'elaborazione congiunta dei piani
paesaggistici. Nell'intesa è stabilito il termine entro
il quale deve essere completata l'elaborazione del
piano. Il contenuto del piano elaborato congiuntamente
forma oggetto di apposito accordo preliminare ai sensi
degli articoli 15 e 11 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni. Entro i novanta giorni
successivi all'accordo il piano è approvato con
provvedimento regionale. Decorso inutilmente tale
termine, il piano è approvato in via sostitutiva con
decreto del Ministro, sentito il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio. L'accordo preliminare
stabilisce altresì i presupposti, le modalità ed i tempi
per la revisione del piano, con particolare riferimento
all'eventuale sopravvenienza di provvedimenti emanati ai
sensi degli articoli 140 e 141.
4. Nel caso in cui il piano sia stato approvato a
seguito dell'accordo di cui al comma 3, nel procedimento
autorizzatorio di cui agli articoli 146 e 147 il parere
del soprintendente è obbligatorio, ma non vincolante.
5. Il piano approvato a seguito dell'accordo di cui
al comma 3 può altresì prevedere:
a) la individuazione delle aree, tutelate ai sensi
dell'articolo 142 e non oggetto di atti o provvedimenti
emanati ai sensi degli articoli 138, 140, 141 e 157,
nelle quali la realizzazione di opere ed interventi può
avvenire previo accertamento, nell'ambito del
procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio,
della loro conformità alle previsioni del piano
paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale;
b) la individuazione delle aree gravemente
compromesse o degradate nelle quali la realizzazione
degli interventi effettivamente volti al recupero ed
alla riqualificazione non richiede il rilascio
dell'autorizzazione di cui all'articolo 146.
6. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai
commi 4 e 5 è subordinata all'approvazione degli
strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggistico,
ai sensi dell'articolo 145.
7. Il piano può subordinare l'entrata in vigore delle
disposizioni che consentono la realizzazione di opere ed
interventi senza autorizzazione paesaggistica, ai sensi
del comma 5, all'esito positivo di un periodo di
monitoraggio che verifichi l'effettiva conformità alle
previsioni vigenti delle trasformazioni del territorio
realizzate.
8. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui al
comma 5, lettera a), siano effettuati controlli a
campione sulle opere ed interventi realizzati e che
l'accertamento di un significativo grado di violazione
delle previsioni vigenti determini la reintroduzione
dell'obbligo dell'autorizzazione di cui agli articoli
146 e 147, relativamente ai comuni nei quali si sono
rilevate le violazioni.
9. Il piano paesaggistico individua anche progetti
prioritari per la conservazione, il recupero, la
riqualificazione, la valorizzazione e la gestione del
paesaggio regionale indicandone gli strumenti di
attuazione, comprese le misure incentivanti [68].
Art. 144 - Pubblicità e partecipazione
1. Nei procedimenti di approvazione dei piani
paesaggistici sono assicurate la concertazione
istituzionale, la partecipazione dei soggetti
interessati e delle associazioni costituite per la
tutela degli interessi diffusi, individuate ai sensi
dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e
ampie forme di pubblicità. A tale fine le regioni
disciplinano mediante apposite norme di legge i
procedimenti di pianificazione paesaggistica, in
particolare stabilendo che a fare data dall'adozione o
approvazione preliminare del piano, da parte della
giunta regionale o del consiglio regionale, non sono
consentiti per gli immobili e nelle aree di cui
all'articolo 134 gli interventi in contrasto con le
prescrizioni di tutela per essi previste nel piano
stesso [69].
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 1, il piano
paesaggistico diviene efficace il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale
della regione [70].
Art. 145 - Coordinamento della pianificazione
paesaggistica con altri strumenti di pianificazione
1. Il Ministero individua ai sensi dell'articolo 52
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le linee
fondamentali dell'assetto del territorio nazionale per
quanto riguarda la tutela del paesaggio, con finalità di
indirizzo della pianificazione.
2. I piani paesaggistici prevedono misure di
coordinamento con gli strumenti di pianificazione
territoriale e di settore, nonché con i piani, programmi
e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico
[71].
3. Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli
articoli 143 e 156 sono cogenti per gli strumenti
urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e
delle province, sono immediatamente prevalenti sulle
disposizioni difformi eventualmente contenute negli
strumenti urbanistici, stabiliscono norme di
salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento
degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti
per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla
tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani
paesaggistici sono comunque prevalenti sulle
disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad
incidenza territoriale previsti dalle normative di
settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle
aree naturali protette [72].
4. Entro il termine stabilito nel piano paesaggistico
e comunque non oltre due anni dalla sua approvazione, i
comuni, le città metropolitane, le province e gli enti
gestori delle aree naturali protette conformano e
adeguano gli strumenti di pianificazione territoriale e
urbanistica alle previsioni dei piani paesaggistici,
introducendo, ove necessario, le ulteriori previsioni
conformative che, alla luce delle caratteristiche
specifiche del territorio, risultino utili ad assicurare
l'ottimale salvaguardia dei valori paesaggistici
individuati dai piani. I limiti alla proprietà derivanti
da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo.
5. La regione disciplina il procedimento di
conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici
alle previsioni della pianificazione paesaggistica,
assicurando la partecipazione degli organi ministeriali
al procedimento medesimo.
Capo IV - Controllo e gestione dei beni soggetti a
tutela
Art. 146 - Autorizzazione
1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi
titolo di immobili e aree oggetto degli atti e dei
provvedimenti elencati all'articolo 157, oggetto di
proposta formulata ai sensi degli articoli 138 e 141,
tutelati ai sensi dell'articolo 142, ovvero sottoposti a
tutela dalle disposizioni del piano paesaggistico, non
possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che
rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di
protezione.
2. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi
titolo dei beni indicati al comma 1, hanno l'obbligo di
sottoporre alla regione o all'ente locale al quale la
regione ha delegato le funzioni i progetti delle opere
che intendano eseguire, corredati della documentazione
prevista, affinché ne sia accertata la compatibilità
paesaggistica e sia rilasciata l'autorizzazione a
realizzarli.
3. Le regioni, ove stabiliscano di non esercitare
direttamente la funzione autorizzatoria di cui al
presente articolo, ne possono delegare l'esercizio alle
province o a forme associative e di cooperazione degli
enti locali in ambiti sovracomunali all'uopo definite ai
sensi degli articoli 24, 31 e 32 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, al fine di assicurarne
l'adeguatezza e garantire la necessaria distinzione tra
la tutela paesaggistica e le competenze urbanistiche ed
edilizie comunali. La regione può delegare ai comuni il
rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche nel caso in
cui abbia approvato il piano paesaggistico ai sensi
dell'articolo 143, comma 3, e a condizione che i comuni
abbiano provveduto al conseguente adeguamento degli
strumenti urbanistici. In ogni caso, ove le regioni
deleghino ai comuni il rilascio delle autorizzazioni
paesaggistiche, il parere della soprintendenza di cui al
comma 8 del presente articolo resta vincolante.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza
Stato-regioni, è individuata la documentazione
necessaria alla verifica di compatibilità paesaggistica
degli interventi proposti.
5. La domanda di autorizzazione dell'intervento
indica lo stato attuale del bene interessato, gli
elementi di valore paesaggistico presenti, gli impatti
sul paesaggio delle trasformazioni proposte e gli
elementi di mitigazione e di compensazione necessari.
6. L'amministrazione competente, nell'esaminare la
domanda di autorizzazione, verifica la conformità
dell'intervento alle prescrizioni contenute nei
provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e
nei piani paesaggistici e ne accerta:
a) la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici
riconosciuti dal vincolo ed alle finalità di tutela e
miglioramento della qualità del paesaggio individuati
dalla dichiarazione di notevole interesse pubblico e dal
piano paesaggistico;
b) la congruità con i criteri di gestione
dell'immobile o dell'area indicati dalla dichiarazione e
dal piano paesaggistico.
7. L'amministrazione competente, acquisito il parere
della commissione per il paesaggio di cui all'articolo
148 e valutata la compatibilità paesaggistica
dell'intervento, entro il termine di quaranta giorni
dalla data di ricezione dell'istanza, trasmette al
soprintendente la proposta di rilascio o di diniego
dell'autorizzazione, corredata dal progetto e dalla
relativa documentazione, dandone comunicazione agli
interessati. La comunicazione costituisce avviso di
inizio del relativo procedimento, ai sensi e per gli
effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora
l'amministrazione verifichi che la documentazione
allegata non corrisponde a quella prevista al comma 4,
chiede le necessarie integrazioni; in tale caso, il
termine è sospeso dalla data della richiesta fino a
quella di ricezione della documentazione. Qualora
l'amministrazione ritenga necessario acquisire
documentazione ulteriore rispetto a quella prevista al
comma 4, ovvero effettuare accertamenti, il termine è
sospeso, per una sola volta, per un periodo comunque non
superiore a trenta giorni, dalla data della richiesta
fino a quella di ricezione della documentazione, ovvero
dalla data di comunicazione della necessità di
accertamenti fino a quella di effettuazione degli
stessi.
8. Il soprintendente comunica il parere entro il
termine perentorio di sessanta giorni dalla data di
ricezione della proposta di cui al comma 7. Decorso
inutilmente il termine per l'acquisizione del parere,
l'amministrazione competente assume comunque le
determinazioni in merito alla domanda di autorizzazione.
Fino all'approvazione del piano paesaggistico ai sensi
dell'articolo 143, comma 3, e all'avvenuto adeguamento
ad esso degli strumenti urbanistici comunali, il parere
è vincolante, secondo quanto previsto dall'articolo 143,
comma 4.
9. Entro il termine di venti giorni dalla ricezione
del parere del soprintendente, l'amministrazione
competente rilascia l'autorizzazione oppure comunica
agli interessati il preavviso di provvedimento negativo
ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni. L'autorizzazione
costituisce atto autonomo e presupposto del permesso di
costruire o degli altri titoli legittimanti l'intervento
edilizio. I lavori non possono essere iniziati in
difetto di essa.
10. Decorsi inutilmente i termini indicati al comma
9, è data facoltà agli interessati di richiedere
l'autorizzazione alla regione, che provvede anche
mediante un commissario ad acta entro il termine di
sessanta giorni dalla data di ricevimento della
richiesta. Qualora venga ritenuto necessario acquisire
documentazione ulteriore o effettuare accertamenti, il
termine è sospeso per una sola volta fino alla data di
ricezione della documentazione richiesta, ovvero fino
alla data di effettuazione degli accertamenti. Laddove
la regione non abbia affidato agli enti locali la
competenza al rilascio dell'autorizzazione
paesaggistica, la richiesta di rilascio in via
sostitutiva è presentata alla soprintendenza competente.
11. L'autorizzazione paesaggistica diventa efficace
decorsi trenta giorni dalla sua emanazione ed è
trasmessa in copia, senza indugio, alla soprintendenza
che ha emesso il parere nel corso del procedimento,
nonché, unitamente al parere, alla regione, agli enti
locali e, ove esistente, all'ente parco nel cui
territorio si trovano l'immobile o l'area sottoposti al
vincolo.
12. L'autorizzazione paesaggistica, fuori dai casi di
cui all'articolo 167, commi 4 e 5, non può essere
rilasciata in sanatoria successivamente alla
realizzazione, anche parziale, degli interventi.
13. L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con
ricorso al tribunale amministrativo regionale o con
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
dalle associazioni ambientaliste portatrici di interessi
diffusi individuate ai sensi dell'articolo 13 della
legge 8 luglio 1986, n. 349, e da qualsiasi altro
soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Il
ricorso è deciso anche se, dopo la sua proposizione,
ovvero in grado di appello, il ricorrente dichiari di
rinunciare o di non avervi più interesse. Le sentenze e
le ordinanze del tribunale amministrativo regionale
possono essere appellate da chi sia legittimato a
ricorrere avverso l'autorizzazione paesaggistica, anche
se non abbia proposto il ricorso di primo grado.
14. Presso ogni amministrazione competente al
rilascio dell'autorizzazione è istituito un elenco,
aggiornato almeno ogni quindici giorni e liberamente
consultabile, in cui è indicata la data di rilascio di
ciascuna autorizzazione paesaggistica, con la
annotazione sintetica del relativo oggetto e con la
precisazione se essa sia stata rilasciata in difformità
dal parere del soprintendente, ove il parere stesso non
sia vincolante, o della commissione per il paesaggio.
Copia dell'elenco è trasmessa trimestralmente alla
regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio
delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 155.
15. Le disposizioni dei commi da 1 a 14 si applicano
anche alle istanze concernenti le attività minerarie di
ricerca ed estrazione riguardanti i beni di cui
all'articolo 134.
16. Le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 13 e 14, non si applicano alle autorizzazioni
per le attività di coltivazione di cave e torbiere. Per
tali attività restano ferme le potestà del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, ai sensi
della normativa in materia, che sono esercitate tenendo
conto delle valutazioni espresse, per quanto attiene ai
profili paesaggistici, dal soprintendente competente. Il
soprintendente si pronuncia entro trenta giorni dalla
richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio [73].
Art. 147 - Autorizzazione per opere da eseguirsi
da parte di amministrazioni statali
1. Qualora la richiesta di autorizzazione prevista
dall'articolo 146 riguardi opere da eseguirsi da parte
di amministrazioni statali, ivi compresi gli alloggi di
servizio per il personale militare, l'autorizzazione
viene rilasciata in esito ad una conferenza di servizi
ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7
agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e
integrazioni.
2. Per i progetti di opere comunque soggetti a
valutazione di impatto ambientale a norma dell'articolo
6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e da eseguirsi da
parte di amministrazioni statali, si applica l'articolo
26 [74].
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente codice, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero,
d'intesa con il Ministero della difesa e con le altre
amministrazioni statali interessate, sono individuate le
modalità di valutazione congiunta e preventiva della
localizzazione delle opere di difesa nazionale che
incidano su immobili o aree sottoposti a tutela
paesaggistica.
Art. 148 - Commissioni locali per il paesaggio
1. Entro il 31 dicembre 2006 le regioni promuovono
l'istituzione e disciplinano il funzionamento delle
commissioni per il paesaggio di supporto ai soggetti ai
quali sono delegate le competenze in materia di
autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo
146, comma 3.
2. Le commissioni, competenti per ambiti
sovracomunali, in modo da realizzare il necessario
coordinamento paesaggistico, sono composte da soggetti
con particolare, pluriennale e qualificata esperienza
nella tutela del paesaggio.
3. Le commissioni esprimono parere obbligatorio in
merito al rilascio delle autorizzazioni previste dagli
articoli 146, 147 e 159.
4. Le regioni e il Ministero possono stipulare
accordi che prevedano le modalità di partecipazione del
Ministero alle commissioni per il paesaggio. In tale
caso, il parere di cui all'articolo 146, comma 8, è
espresso dalle soprintendenze nelle commissioni locali
per il paesaggio, secondo le modalità stabilite
nell'accordo, ferma restando l'applicazione di quanto
previsto dall'articolo 146, commi 12, 13 e 14 [75].
Art. 149 - Interventi non soggetti ad
autorizzazione
1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143,
comma 5, lettera a), non è comunque richiesta
l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146,
dall'articolo 147 e dall'articolo 159 [76]:
a) per gli interventi di manutenzione ordinaria,
straordinaria, di consolidamento statico e di restauro
conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e
l'aspetto esteriore degli edifici;
b) per gli interventi inerenti l'esercizio
dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino
alterazione permanente dello stato dei luoghi con
costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che
si tratti di attività ed opere che non alterino
l'assetto idrogeologico del territorio;
c) per il taglio colturale, la forestazione, la
riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di
conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste
indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purché
previsti ed autorizzati in base alla normativa in
materia.
Art. 150 - Inibizione o sospensione dei lavori
1. Indipendentemente dall'avvenuta pubblicazione
all'albo pretorio prevista dagli articoli 139 e 141,
ovvero dall'avvenuta comunicazione prescritta
dall'articolo 139, comma 3, la regione o il Ministero ha
facoltà di [77]:
a) inibire che si eseguano lavori senza
autorizzazione o comunque capaci di recare pregiudizio
al paesaggio [78];
b) ordinare, anche quando non sia intervenuta la
diffida prevista alla lettera a), la sospensione di
lavori iniziati.
2. Il provvedimento di inibizione o sospensione dei
lavori incidenti su immobili od aree non ancora
dichiarati di notevole interesse pubblico cessa di avere
efficacia se entro il termine di novanta giorni non sia
stata effettuata la pubblicazione all'albo pretorio
della proposta di cui all'articolo 138 o all'articolo
141, ovvero non sia stata ricevuta dagli interessati la
comunicazione prevista dall'articolo 139, comma 3 [79].
3. Il provvedimento di inibizione o sospensione dei
lavori incidenti su di un bene paesaggistico per il
quale il piano paesaggistico preveda misure o interventi
di recupero o di riqualificazione cessa di avere
efficacia se entro il termine di novanta giorni la
regione non abbia comunicato agli interessati le
prescrizioni alle quali attenersi, nella esecuzione dei
lavori [80].
4. I provvedimenti indicati ai commi precedenti sono
comunicati anche al comune interessato.
Art. 151 - Rimborso spese a seguito della
sospensione dei lavori
1. Per lavori su beni paesaggistici che non siano già
stati oggetto dei provvedimenti di cui agli articoli 138
e 141, o che non siano stati precedentemente dichiarati
di notevole interesse pubblico, e dei quali sia stata
ordinata la sospensione senza che fosse stata intimata
la preventiva diffida di cui all'articolo 150, comma 1,
l'interessato può ottenere il rimborso delle spese
sostenute sino al momento della notificata sospensione.
Le opere già eseguite sono demolite a spese
dell'autorità che ha disposto la sospensione.
Art. 152 - Interventi soggetti a particolari
prescrizioni
1. Nel caso di aperture di strade e di cave, di posa
di condotte per impianti industriali e civili e di
palificazioni nell'ambito e in vista delle aree indicate
alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 136
ovvero in prossimità degli immobili indicati alle
lettere a) e b) del comma 1 dello stesso articolo, la
regione, tenendo in debito conto la funzione economica
delle opere già realizzate o da realizzare, ha facoltà
di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai
progetti in corso d'esecuzione, idonee ad evitare
pregiudizio ai beni protetti da questo Titolo. La
medesima facoltà spetta al Ministero, che la esercita
previa consultazione della regione [81].
2. Per le zone di interesse archeologico elencate
all'articolo 136, lettera c), o all'articolo 142, comma
1, lettera m), la regione consulta preventivamente le
competenti soprintendenze [82].
Art. 153 - Cartelli pubblicitari
1. Nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici
indicati nell'articolo 134 è vietato collocare cartelli
e altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione
dell'amministrazione competente individuata dalla
regione.
2. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità
dei beni indicati nel comma 1 è vietato collocare
cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo
autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 23,
comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
e successive modificazioni, previo parere favorevole
della amministrazione competente individuata dalla
regione sulla compatibilità della collocazione o della
tipologia del mezzo pubblicitario con i valori
paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a
tutela.
Art. 154 - Colore delle facciate dei fabbricati
1. L'amministrazione competente individuata dalla
regione può ordinare che, nelle aree contemplate dalle
lettere c) e d) dell'articolo 136, sia dato alle
facciate dei fabbricati, il cui colore rechi disturbo
alla bellezza dell'insieme, un diverso colore che con
quella armonizzi.
2. La disposizione del comma 1 non si applica nei
confronti degli immobili di cui all'articolo 10, comma
3, lettere a) e d), dichiarati ai sensi dell'articolo
13.
3. Per i fabbricati ricadenti nelle zone di interesse
archeologico elencate all'articolo 136, lettera c), o
dall'articolo 142, comma 1, lettera m),
l'amministrazione competente consulta preventivamente le
competenti soprintendenze [83].
4. In caso di inadempienza dei proprietari,
possessori o detentori dei fabbricati, l'amministrazione
provvede all'esecuzione d'ufficio.
Art. 155 - Vigilanza
1. Le funzioni di vigilanza sui beni paesaggistici
tutelati da questo Titolo sono esercitate dal Ministero
e dalle regioni.
2. Le regioni vigilano sull'ottemperanza alle
disposizioni contenute nel presente decreto legislativo
da parte delle amministrazioni da loro individuate per
l'esercizio delle competenze in materia di paesaggio.
L'inottemperanza o la persistente inerzia nell'esercizio
di tali competenze comporta l'attivazione dei poteri
sostitutivi da parte del Ministero [84].
Capo V - Disposizioni di prima applicazione e
transitorie
Art. 156 - Verifica ed adeguamento dei piani
paesaggistici
1. Entro il 1° maggio 2008, le regioni che hanno
redatto i piani previsti dall'articolo 149 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, verificano la
conformità tra le disposizioni dei predetti piani e le
previsioni dell'articolo 143 e provvedono ai necessari
adeguamenti. Decorso inutilmente il termine
sopraindicato il Ministero provvede in via sostitutiva
ai sensi dell'articolo 5, comma 7.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente codice, il Ministero, d'intesa con
la Conferenza Stato-regioni, predispone uno schema
generale di convenzione con le regioni in cui vengono
stabilite le metodologie e le procedure di ricognizione,
analisi, censimento e catalogazione degli immobili e
delle aree oggetto di tutela, ivi comprese le tecniche
per la loro rappresentazione cartografica e le
caratteristiche atte ad assicurare la interoperabilità
dei sistemi informativi.
3. Le regioni e il Ministero, in conformità a quanto
stabilito dal comma 3 dell'articolo 143, possono
stipulare intese per disciplinare lo svolgimento
congiunto della verifica e dell'adeguamento dei piani
paesaggistici. Nell'intesa è stabilito il termine entro
il quale devono essere completati la verifica e
l'adeguamento, nonché il termine entro il quale la
regione approva il piano adeguato. Il contenuto del
piano adeguato forma oggetto di accordo preliminare tra
il Ministero e la regione. Qualora all'accordo
preliminare non consegua entro sessanta giorni
l'approvazione da parte della regione il piano è
approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro.
4. Qualora l'intesa di cui al comma 3 non venga
stipulata, ovvero ad essa non segua l'accordo
procedimentale sul contenuto del piano adeguato, non
trova applicazione quanto previsto dai commi 4 e 5
dell'articolo 143 [85].
Art. 157 - Notifiche eseguite, elenchi compilati,
provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa
previgente
1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143,
comma 6, dell'articolo 144, comma 2 e dell'articolo 156,
comma 4, conservano efficacia a tutti gli effetti:
a) le notifiche di importante interesse pubblico
delle bellezze naturali o panoramiche, eseguite in base
alla legge 11 giugno 1922, n. 778;
b) gli elenchi compilati ai sensi della legge 29
giugno 1939, n. 1497;
c) i provvedimenti di dichiarazione di notevole
interesse pubblico emessi ai sensi della legge 29 giugno
1939, n. 1497;
d) i provvedimenti di riconoscimento delle zone di
interesse archeologico emessi ai sensi dell'articolo 82,
quinto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, aggiunto
dall'articolo 1 del decreto legge 27 giugno 1985, n.
312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto
1985, n. 431 [86];
e) i provvedimenti di dichiarazione di notevole
interesse pubblico emessi ai sensi del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
f) i provvedimenti di riconoscimento delle zone di
interesse archeologico emessi ai sensi del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 [87].
f-bis) i provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo
1-ter del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1985, n. 431 [88].
2. Le disposizioni della presente Parte si applicano
anche agli immobili ed alle aree in ordine ai quali,
alla data di entrata in vigore del presente codice, sia
stata formulata la proposta ovvero definita la
perimetrazione ai fini della dichiarazione di notevole
interesse pubblico o del riconoscimento quali zone di
interesse archeologico.
Art. 158 - Disposizioni regionali di attuazione
1. Fino all'emanazione di apposite disposizioni
regionali di attuazione del presente codice restano in
vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del
regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940,
n. 1357.
Art. 159 - Procedimento di autorizzazione in via
transitoria
1. Fino alla scadenza del termine previsto
dall'articolo 156 ovvero, se anteriore, all'approvazione
o all'adeguamento dei piani paesaggistici,
l'amministrazione competente al rilascio
dell'autorizzazione dà immediata comunicazione alla
soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate,
trasmettendo la documentazione prodotta dall'interessato
nonché le risultanze degli accertamenti eventualmente
esperiti. La comunicazione è inviata contestualmente
agli interessati, per i quali costituisce avviso di
inizio di procedimento, ai sensi e per gli effetti della
legge 7 agosto 1990, n. 241. Nella comunicazione alla
soprintendenza il Comune attesta di avere eseguito il
contestuale invio agli interessati.
2. L'amministrazione competente deve produrre alla
soprintendenza una relazione illustrativa degli
accertamenti indicati dall'articolo 146, comma 6.
L'autorizzazione è rilasciata o negata entro il termine
perentorio di sessanta giorni dalla relativa richiesta e
costituisce comunque atto autonomo e presupposto della
concessione edilizia o degli altri titoli legittimanti
l'intervento edilizio. I lavori non possono essere
iniziati in difetto di essa. In caso di richiesta di
integrazione documentale o di accertamenti il termine è
sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione
della documentazione richiesta ovvero fino alla data di
effettuazione degli accertamenti.
3. La soprintendenza, se ritiene l'autorizzazione non
conforme alle prescrizioni di tutela del paesaggio,
dettate ai sensi del presente Titolo, può annullarla,
con provvedimento motivato, entro i sessanta giorni
successivi alla ricezione della relativa, completa
documentazione. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 6, comma 6-bis, del decreto del Ministro
per i beni culturali e ambientali 13 giugno 1994, n.
495.
4. Decorso il termine di sessanta giorni dalla
richiesta di autorizzazione è data facoltà agli
interessati di richiedere l'autorizzazione stessa alla
soprintendenza, che si pronuncia entro il termine di
sessanta giorni dalla data di ricevimento. La richiesta,
corredata dalla documentazione prescritta, è presentata
alla soprintendenza e ne è data comunicazione alla
amministrazione competente. In caso di richiesta di
integrazione documentale o di accertamenti il termine è
sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione
della documentazione richiesta ovvero fino alla data di
effettuazione degli accertamenti.
5. Per i beni che alla data di entrata in vigore del
presente codice siano oggetto di provvedimenti adottati
ai sensi dell'articolo 1-quinquies del decreto legge 27
giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale in data anteriore al 6 settembre
1985, l'autorizzazione può essere concessa solo dopo
l'approvazione dei piani paesaggistici.
6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo
146, commi 1, 2, 5, 6 e 12 [89].
Parte quarta - Sanzioni
Titolo I - Sanzioni amministrative
Capo I - Sanzioni relative alla Parte seconda
Art. 160 - Ordine di reintegrazione
1. Se per effetto della violazione degli obblighi di
protezione e conservazione stabiliti dalle disposizioni
del Capo III del Titolo I della Parte seconda il bene
culturale subisce un danno, il Ministero ordina al
responsabile l'esecuzione a sue spese delle opere
necessarie alla reintegrazione.
2. Qualora le opere da disporre ai sensi del comma 1
abbiano rilievo urbanistico-edilizio l'avvio del
procedimento e il provvedimento finale sono comunicati
anche alla città metropolitana o al comune interessati.
3. In caso di inottemperanza all'ordine impartito ai
sensi del comma 1, il Ministero provvede all'esecuzione
d'ufficio a spese dell'obbligato. Al recupero delle
somme relative si provvede nelle forme previste dalla
normativa in materia di riscossione coattiva delle
entrate patrimoniali dello Stato.
4. Quando la reintegrazione non sia possibile il
responsabile è tenuto a corrispondere allo Stato una
somma pari al valore della cosa perduta o alla
diminuzione di valore subita dalla cosa.
5. Se la determinazione della somma, fatta dal
Ministero, non è accettata dall'obbligato, la somma
stessa è determinata da una commissione composta di tre
membri da nominarsi uno dal Ministero, uno
dall'obbligato e un terzo dal presidente del tribunale.
Le spese relative sono anticipate dall'obbligato.
Art. 161 - Danno a cose ritrovate
1. Le misure previste nell'articolo 160 si applicano
anche a chi cagiona un danno alle cose di cui
all'articolo 91, trasgredendo agli obblighi indicati
agli articoli 89 e 90.
Art. 162 - Violazioni in materia di affissione
1. Chiunque colloca cartelli o altri mezzi
pubblicitari in violazione delle disposizioni di cui
all'articolo 49 è punito con le sanzioni previste
dall'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 163 - Perdita di beni culturali
1. Se, per effetto della violazione degli obblighi
stabiliti dalle disposizioni della sezione I del Capo IV
e della sezione I del Capo V del Titolo I della Parte
seconda, il bene culturale non sia più rintracciabile o
risulti uscito dal territorio nazionale, il trasgressore
è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al
valore del bene [90].
2. Se il fatto è imputabile a più persone queste sono
tenute in solido al pagamento della somma.
3. Se la determinazione della somma fatta dal
Ministero non è accettata dall'obbligato, la somma
stessa è determinata da una commissione composta di tre
membri da nominarsi uno dal Ministero, uno
dall'obbligato e un terzo dal presidente del tribunale.
Le spese relative sono anticipate dall'obbligato.
4. La determinazione della commissione è impugnabile
in caso di errore o di manifesta iniquità.
Art. 164 - Violazioni in atti giuridici
1. Le alienazioni, le convenzioni e gli atti
giuridici in genere, compiuti contro i divieti stabiliti
dalle disposizioni del Titolo I della Parte seconda, o
senza l'osservanza delle condizioni e modalità da esse
prescritte, sono nulli.
2. Resta salva la facoltà del Ministero di esercitare
la prelazione ai sensi dell'articolo 61, comma 2.
Art. 165 - Violazione di disposizioni in materia
di circolazione internazionale
1. Fuori dei casi di concorso nel delitto previsto
dall'articolo 174, comma 1, chiunque trasferisce
all'estero le cose o i beni indicati nell'articolo 10,
in violazione delle disposizioni di cui alle sezioni I e
II del Capo V del Titolo I della Parte seconda, è punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 77, 50 a euro 465.
Art. 166 - Omessa restituzione di documenti per
l'esportazione
1. Chi, effettuata l'esportazione di un bene
culturale al di fuori del territorio dell'Unione europea
ai sensi del regolamento CEE, non rende al competente
ufficio di esportazione l'esemplare n. 3 del formulario
previsto dal regolamento (CEE) n. 752/93, della
Commissione, del 30 marzo 1993, attuativo del
regolamento CEE, è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 103, 50 a euro 620.
Capo II - Sanzioni relative alla Parte terza
Art. 167 - Ordine di remissione in pristino o di
versamento di indennità pecuniaria
1. In caso di violazione degli obblighi e degli
ordini previsti dal Titolo I della Parte terza, il
trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino
a proprie spese, fatto salvo quanto previsto al comma 4.
2. Con l'ordine di rimessione in pristino è assegnato
al trasgressore un termine per provvedere.
3. In caso di inottemperanza, l'autorità
amministrativa preposta alla tutela paesaggistica
provvede d'ufficio per mezzo del prefetto e rende
esecutoria la nota delle spese. Laddove l'autorità
amministrativa preposta alla tutela paesaggistica non
provveda d'ufficio, il direttore regionale competente,
su richiesta della medesima autorità amministrativa
ovvero, decorsi centottanta giorni dall'accertamento
dell'illecito, previa diffida alla suddetta autorità
competente a provvedervi nei successivi trenta giorni,
procede alla demolizione avvalendosi delle modalità
operative previste dall'articolo 41 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a
seguito di apposita convenzione che può essere stipulata
d'intesa tra il Ministero per i beni e le attività
culturali e il Ministero della difesa.
4. L'autorità amministrativa competente accerta la
compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui
al comma 5, nei seguenti casi:
a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità
dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano
determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero
aumento di quelli legittimamente realizzati;
b) per l'impiego di materiali in difformità
dall'autorizzazione paesaggistica;
c) per i lavori comunque configurabili quali
interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai
sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
5. Il proprietario, possessore o detentore a
qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati
dagli interventi di cui al comma 4 presenta apposita
domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo
ai fini dell'accertamento della compatibilità
paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità
competente si pronuncia sulla domanda entro il termine
perentorio di centottanta giorni, previo parere
vincolante della soprintendenza da rendersi entro il
termine perentorio di novanta giorni. Qualora venga
accertata la compatibilità paesaggistica, il
trasgressore è tenuto al pagamento di una somma
equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e
il profitto conseguito mediante la trasgressione.
L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa
perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si
applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1. La
domanda di accertamento della compatibilità
paesaggistica presentata ai sensi dell'articolo 181,
comma 1-quater, si intende presentata anche ai sensi e
per gli effetti di cui al presente comma.
6. Le somme riscosse per effetto dell'applicazione
del comma 5, nonché per effetto dell'articolo 1, comma
37, lettera b), n. 1), della legge 15 dicembre 2004, n.
308, sono utilizzate, oltre che per l'esecuzione delle
rimessioni in pristino di cui al comma 1, anche per
finalità di salvaguardia nonché per interventi di
recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione
degli immobili e delle aree degradati o interessati
dalle rimessioni in pristino. Per le medesime finalità
possono essere utilizzate anche le somme derivanti dal
recupero delle spese sostenute dall'amministrazione per
l'esecuzione della rimessione in pristino in danno dei
soggetti obbligati, ovvero altre somme a ciò destinate
dalle amministrazioni competenti [91].
Art. 168 - Violazione in materia di affissione
1. Chiunque colloca cartelli o altri mezzi
pubblicitari in violazione delle disposizioni di cui
all'articolo 153 è punito con le sanzioni previste
dall'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 e successive modificazioni.
Titolo II - Sanzioni penali
Capo I - Sanzioni relative alla Parte seconda
Art. 169 - Opere illecite
1. E' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e
con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50:
a) chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove,
modifica, restaura ovvero esegue opere di qualunque
genere sui beni culturali indicati nell'articolo 10;
b) chiunque, senza l'autorizzazione del
soprintendente, procede al distacco di affreschi,
stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri
ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista,
anche se non vi sia stata la dichiarazione prevista
dall'articolo 13;
c) chiunque esegue, in casi di assoluta urgenza,
lavori provvisori indispensabili per evitare danni
notevoli ai beni indicati nell'articolo 10, senza darne
immediata comunicazione alla soprintendenza ovvero senza
inviare, nel più breve tempo, i progetti dei lavori
definitivi per l'autorizzazione.
2. La stessa pena prevista dal comma 1 si applica in
caso di inosservanza dell'ordine di sospensione dei
lavori impartito dal soprintendente ai sensi
dell'articolo 28.
Art. 170 - Uso illecito
1. E' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e
con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50 chiunque
destina i beni culturali indicati nell'articolo 10 ad
uso incompatibile con il loro carattere storico od
artistico o pregiudizievole per la loro conservazione o
integrità.
Art. 171 - Collocazione e rimozione illecita
1. E' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e
con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50 chiunque
omette di fissare al luogo di loro destinazione, nel
modo indicato dal soprintendente, beni culturali
appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 10, comma
1.
2. Alla stessa pena soggiace il detentore che omette
di dare notizia alla competente soprintendenza dello
spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento
di dimora, ovvero non osserva le prescrizioni date dalla
soprintendenza affinché i beni medesimi non subiscano
danno dal trasporto.
Art. 172 - Inosservanza delle prescrizioni di
tutela indiretta
1. E' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e
con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50 chiunque non
osserva le prescrizioni date dal Ministero ai sensi
dell'articolo 45, comma 1.
2. L'inosservanza delle misure cautelari contenute
nell'atto di cui all'articolo 46, comma 4, è punita ai
sensi dell'articolo 180.
Art. 173 - Violazioni in materia di alienazione
1. E' punito con la reclusione fino ad un anno e la
multa da euro 1.549,50 a euro 77.469:
a) chiunque, senza la prescritta autorizzazione,
aliena i beni culturali indicati negli articoli 55 e 56;
b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel
termine indicato all'articolo 59, comma 2, la denuncia
degli atti di trasferimento della proprietà o della
detenzione di beni culturali;
c) l'alienante di un bene culturale soggetto a
prelazione che effettua la consegna della cosa in
pendenza del termine previsto dall'articolo 61, comma 1
[92].
Art. 174 - Uscita o esportazione illecite
1. Chiunque trasferisce all'estero cose di interesse
artistico, storico, archeologico, etnoantropologico,
bibliografico, documentale o archivistico, nonché quelle
indicate all'articolo 11, comma 1, lettere f), g) e h),
senza attestato di libera circolazione o licenza di
esportazione, è punito con la reclusione da uno a
quattro anni o con la multa da euro 258 a euro 5.165.
2. La pena prevista al comma 1 si applica, altresì,
nei confronti di chiunque non fa rientrare nel
territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni
culturali per i quali sia stata autorizzata l'uscita o
l'esportazione temporanee.
3. Il giudice dispone la confisca delle cose, salvo
che queste appartengano a persona estranea al reato. La
confisca ha luogo in conformità delle norme della legge
doganale relative alle cose oggetto di contrabbando.
4. Se il fatto è commesso da chi esercita attività di
vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio
di oggetti di interesse culturale, alla sentenza di
condanna consegue l'interdizione ai sensi dell'articolo
30 del codice penale.
Art. 175 - Violazioni in materia di ricerche
archeologiche
1. E' punito con l'arresto fino ad un anno e
l'ammenda da euro 310 a euro 3.099:
a) chiunque esegue ricerche archeologiche o, in
genere, opere per il ritrovamento di cose indicate
all'articolo 10 senza concessione, ovvero non osserva le
prescrizioni date dall'amministrazione;
b) chiunque, essendovi tenuto, non denuncia nel
termine prescritto dall'articolo 90, comma 1, le cose
indicate nell'articolo 10 rinvenute fortuitamente o non
provvede alla loro conservazione temporanea.
Art. 176 - Impossessamento illecito di beni
culturali appartenenti allo Stato
1. Chiunque si impossessa di beni culturali indicati
nell'articolo 10 appartenenti allo Stato ai sensi
dell'articolo 91 è punito con la reclusione fino a tre
anni e con la multa da euro 31 a euro 516, 50.
2. La pena è della reclusione da uno a sei anni e
della multa da euro 103 a euro 1.033 se il fatto è
commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca
prevista dall'articolo 89.
Art. 177 - Collaborazione per il recupero di beni
culturali
1. La pena applicabile per i reati previsti dagli
articoli 174 e 176 è ridotta da uno a due terzi qualora
il colpevole fornisca una collaborazione decisiva o
comunque di notevole rilevanza per il recupero dei beni
illecitamente sottratti o trasferiti all'estero.
Art. 178 - Contraffazione di opere d'arte
1. E' punito con la reclusione da tre mesi fino a
quattro anni e con la multa da euro 103 a euro 3.099:
a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà,
altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o
grafica, ovvero un oggetto di antichità o di interesse
storico od archeologico;
b) chiunque, anche senza aver concorso nella
contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in
commercio, o detiene per farne commercio, o introduce a
questo fine nel territorio dello Stato, o comunque pone
in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti,
alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura,
grafica o di oggetti di antichità, o di oggetti di
interesse storico od archeologico;
c) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere
od oggetti, indicati alle lettere a) e b), contraffatti,
alterati o riprodotti;
d) chiunque mediante altre dichiarazioni, perizie,
pubblicazioni, apposizione di timbri od etichette o con
qualsiasi altro mezzo accredita o contribuisce ad
accreditare, conoscendone la falsità, come autentici
opere od oggetti indicati alle lettere a) e b)
contraffatti, alterati o riprodotti.
2. Se i fatti sono commessi nell'esercizio di
un'attività commerciale la pena è aumentata e alla
sentenza di condanna consegue l'interdizione a norma
dell'articolo 30 del codice penale.
3. La sentenza di condanna per i reati previsti dal
comma 1 è pubblicata su tre quotidiani con diffusione
nazionale designati dal giudice ed editi in tre diverse
località. Si applica l'articolo 36, comma 3, del codice
penale.
4. E' sempre ordinata la confisca degli esemplari
contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli
oggetti indicati nel comma 1, salvo che si tratti di
cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle
cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la
vendita nelle aste dei corpi di reato.
Art. 179 - Casi di non punibilità
1. Le disposizioni dell'articolo 178 non si applicano
a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti
diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di
grafica, ovvero copie od imitazioni di oggetti di
antichità o di interesse storico od archeologico,
dichiarate espressamente non autentiche all'atto della
esposizione o della vendita, mediante annotazione
scritta sull'opera o sull'oggetto o, quando ciò non sia
possibile per la natura o le dimensioni della copia o
dell'imitazione, mediante dichiarazione rilasciata
all'atto della esposizione o della vendita. Non si
applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano
ricostruito in modo determinante l'opera originale [93].
Art. 180 - Inosservanza dei provvedimenti
amministrativi
1. Salvo che il fatto non costituisca più grave
reato, chiunque non ottempera ad un ordine impartito
dall'autorità preposta alla tutela dei beni culturali in
conformità del presente Titolo è punito con le pene
previste dall'articolo 650 del codice penale.
Capo II - Sanzioni relative alla Parte terza
Art. 181 - Opere eseguite in assenza di
autorizzazione o in difformità da essa
1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in
difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su
beni paesaggistici è punito con le pene previste
dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
1-bis. La pena è della reclusione da uno a quattro
anni qualora i lavori di cui al comma 1:
a) ricadano su immobili od aree che, per le loro
caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di
notevole interesse pubblico con apposito provvedimento
emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei
lavori [94];
b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai
sensi dell'articolo 142 ed abbiano comportato un aumento
dei manufatti superiore al trenta per cento della
volumetria della costruzione originaria o, in
alternativa, un ampliamento della medesima superiore a
settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano
comportato una nuova costruzione con una volumetria
superiore ai mille metri cubi [95].
1-ter. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie di cui all'articolo 167,
qualora l'autorità amministrativa competente accerti la
compatibilità paesaggistica secondo le procedure di cui
al comma 1-quater, la disposizione di cui al comma 1 non
si applica [96]:
a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità
dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano
determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero
aumento di quelli legittimamente realizzati;
b) per l'impiego di materiali in difformità
dall'autorizzazione paesaggistica;
c) per i lavori configurabili quali interventi di
manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi
dell'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 [97].
1-quater. Il proprietario, possessore o detentore a
qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati
dagli interventi di cui al comma 1-ter presenta apposita
domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo
ai fini dell'accertamento della compatibilità
paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità
competente si pronuncia sulla domanda entro il termine
perentorio di centottanta giorni, previo parere
vincolante della soprintendenza da rendersi entro il
termine perentorio di novanta giorni [98].
1-quinquies. La rimessione in pristino delle aree o
degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici, da
parte del trasgressore, prima che venga disposta
d'ufficio dall'autorità amministrativa, e comunque prima
che intervenga la condanna, estingue il reato di cui al
comma 1 [99].
2. Con la sentenza di condanna viene ordinata la
rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese
del condannato. Copia della sentenza è trasmessa alla
regione ed al comune nel cui territorio è stata commessa
la violazione.
Parte quinta - Disposizioni transitorie, abrogazioni
ed entrata in vigore
Art. 182 - Disposizioni transitorie
1. In via transitoria, agli effetti indicati
all'articolo 29, comma 9-bis, acquisisce la qualifica di
restauratore di beni culturali:
a) colui che consegua un diploma presso una scuola di
restauro statale di cui all'articolo 9 del decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, purché risulti
iscritto ai relativi corsi prima della data del 1°
maggio 2004;
b) colui che, alla data di entrata in vigore del
decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia
conseguito un diploma presso una scuola di restauro
statale o regionale di durata non inferiore a due anni
ed abbia svolto, per un periodo di tempo almeno doppio
rispetto a quello scolare mancante per raggiungere un
quadriennio e comunque non inferiore a due anni,
attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e
in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro
dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa
con responsabilità diretta nella gestione tecnica
dell'intervento, con regolare esecuzione certificata
dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli
istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo
20 ottobre 1998, n. 368;
c) colui che, alla data di entrata in vigore del
decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia
svolto, per un periodo di almeno otto anni, attività di
restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio,
ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o
di collaborazione coordinata e continuativa con
responsabilità diretta nella gestione tecnica
dell'intervento, con regolare esecuzione certificata
dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli
istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo
20 ottobre 1998, n. 368 [100].
1-bis. Può altresì acquisire la qualifica di
restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti
indicati all'articolo 29, comma 9-bis, previo
superamento di una prova di idoneità con valore di esame
di stato abilitante, secondo modalità stabilite con
decreto del Ministro da emanarsi di concerto con il
Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, entro il 30 ottobre 2006:
a) colui che, alla data di entrata in vigore del
decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia
svolto, per un periodo almeno pari a quattro anni,
attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e
in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro
dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa
con responsabilità diretta nella gestione tecnica
dell'intervento, con regolare esecuzione certificata
dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli
istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo
20 ottobre 1998, n. 368;
b) colui che abbia conseguito o consegua un diploma
in restauro presso le accademie di belle arti con
insegnamento almeno triennale, purché risulti iscritto
ai relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004;
c) colui che abbia conseguito o consegua un diploma
presso una scuola di restauro statale o regionale di
durata non inferiore a due anni, purché risulti iscritto
ai relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004;
d) colui che consegua un diploma di laurea
specialistica in conservazione e restauro del patrimonio
storico-artistico, purché risulti iscritto ai relativi
corsi prima della data del 1° maggio 2004 [101].
1-ter. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, lettere
b) e c), e 1-bis, lettera a):
a) la durata dell'attività di restauro è documentata
dai termini di consegna e di completamento dei lavori,
con possibilità di cumulare la durata di più lavori
eseguiti nello stesso periodo;
b) il requisito della responsabilità diretta nella
gestione tecnica dell'intervento deve risultare
esclusivamente da atti di data certa anteriore alla data
di entrata in vigore del presente decreto emanati,
ricevuti o comunque custoditi dall'autorità preposta
alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli istituti
di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre
1998, n. 368; i competenti organi ministeriali
rilasciano agli interessati le necessarie attestazioni
entro trenta giorni dalla richiesta [102].
1-quater. La qualifica di restauratore di beni
culturali è attribuita, previa verifica del possesso dei
requisiti ovvero previo superamento della prova di
idoneità, secondo quanto disposto ai commi precedenti,
con provvedimenti del Ministero che danno luogo
all'inserimento in un apposito elenco, reso accessibile
a tutti gli interessati. Alla tenuta dell'elenco
provvede il Ministero medesimo, nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, sentita una rappresentanza degli
iscritti. L'elenco viene tempestivamente aggiornato,
anche mediante inserimento dei nominativi di coloro i
quali conseguono la qualifica ai sensi dell'articolo 29,
commi 7, 8 e 9 [103].
1-quinquies. Nelle more dell'attuazione dell'articolo
29, comma 10, ai medesimi effetti di cui al comma 9-bis
dello stesso articolo, acquisisce la qualifica di
collaboratore restauratore di beni culturali:
a) colui che abbia conseguito un diploma di laurea
universitaria triennale in tecnologie per la
conservazione e il restauro dei beni culturali, ovvero
un diploma in restauro presso le accademie di belle arti
con insegnamento almeno triennale;
b) colui che abbia conseguito un diploma presso una
scuola di restauro statale o regionale di durata non
inferiore a tre anni;
c) colui che, alla data di entrata in vigore del
decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia
svolto lavori di restauro di beni ai sensi dell'articolo
29, comma 4, anche in proprio, per non meno di quattro
anni. L'attività svolta è dimostrata mediante
dichiarazione del datore di lavoro, ovvero
autocertificazione dell'interessato ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, accompagnate dal visto di buon esito degli
interventi rilasciato dai competenti organi
ministeriali;
d) il candidato che, essendo ammesso in via
definitiva a sostenere la prova di idoneità di cui al
comma 1-bis ed essendo poi risultato non idoneo ad
acquisire la qualifica di restauratore di beni
culturali, venga nella stessa sede giudicato idoneo ad
acquisire la qualifica di collaboratore restauratore di
beni culturali [104].
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 29,
comma 11, ed in attesa della emanazione dei decreti di
cui ai commi 8 e 9 del medesimo articolo, con decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, di concerto con il Ministro, la Fondazione
"Centro per la conservazione ed il restauro dei beni
culturali La Venaria Reale" è autorizzata ad istituire
ed attivare, in via sperimentale, per un ciclo
formativo, in convenzione con l'Università di Torino e
il Politecnico di Torino, un corso di laurea magistrale
a ciclo unico per la formazione di restauratori dei beni
culturali ai sensi del comma 6 e seguenti dello stesso
articolo 29. Il decreto predetto definisce l'ordinamento
didattico del corso, sulla base dello specifico progetto
approvato dai competenti organi della Fondazione e delle
università, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica [105].
3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del
presente codice, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali adottano le necessarie disposizioni di
adeguamento alla prescrizione di cui all'articolo 103,
comma 4. In caso di inadempienza, il Ministero procede
in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 117, quinto
comma, della Costituzione.
3-bis. In deroga al divieto di cui all'articolo 146,
comma 12, sono conclusi dall'autorità competente alla
gestione del vincolo paesaggistico i procedimenti
relativi alle domande di autorizzazione paesaggistica in
sanatoria presentate entro il 30 aprile 2004 non ancora
definiti alla data di entrata in vigore del presente
comma, ovvero definiti con determinazione di
improcedibilità della domanda per il sopravvenuto
divieto, senza pronuncia nel merito della compatibilità
paesaggistica dell'intervento. In tale ultimo caso
l'autorità competente è obbligata, su istanza della
parte interessata, a riaprire il procedimento ed a
concluderlo con atto motivato nei termini di legge. Si
applicano le sanzioni previste dall'articolo 167, comma
5 [106].
3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano
anche alle domande di sanatoria presentate nei termini
ai sensi dell'articolo 1, commi 37 e 39, della legge 15
dicembre 2004, n. 308, ferma restando la quantificazione
della sanzione pecuniaria ivi stabilita. Il parere della
soprintendenza di cui all'articolo 1, comma 39, della
legge 15 dicembre 2004, n. 308, si intende vincolante
[107].
3-quater. Agli accertamenti della compatibilità
paesaggistica effettuati, alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 181,
comma 1-quater, si applicano le sanzioni di cui
all'articolo 167, comma 5 [108].
Art. 183 - Disposizioni finali
1. I provvedimenti di cui agli articoli 13, 45, 141,
143, comma 10, e 156, comma 3, non sono soggetti a
controllo preventivo ai sensi dell'articolo 3, comma 1,
della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
2. Dall'attuazione degli articoli 5, 44 e 182, commi
1, 1-quater e 2 non derivano nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica [109].
3. La partecipazione alle commissioni previste dal
presente codice è assicurata nell'ambito dei compiti
istituzionali delle amministrazioni interessate, non dà
luogo alla corresponsione di alcun compenso e, comunque,
da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica [110].
4. Gli oneri derivanti dall'esercizio da parte del
Ministero delle facoltà previste agli articoli 34, 35 e
37 sono assunti nei limiti degli stanziamenti di
bilancio relativi agli appositi capitoli di spesa.
5. Le garanzie prestate dallo Stato in attuazione
degli articoli 44, comma 4, e dell'articolo 48, comma 5,
sono elencate in allegato allo stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi
dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. In
caso di escussione di dette garanzie il Ministero
trasmette al Parlamento apposita relazione [111].
6. Le leggi della Repubblica non possono introdurre
deroghe ai principi del presente decreto legislativo se
non mediante espressa modificazione delle sue
disposizioni.
7. Il presente codice entra in vigore il giorno 1°
maggio 2004.
Art. 184 - Norme abrogate
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
- legge 1 giugno 1939, n. 1089, articolo 40, nel
testo da ultimo sostituito dall'articolo 9 della legge
12 luglio 1999, n. 237;
- decreto del Presidente della Repubblica 30
settembre 1963, n. 1409, limitatamente: all'articolo 21,
commi 1 e 3, e comma 2, nel testo, rispettivamente,
modificato e sostituito dall'articolo 8 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 281; agli articoli 21-bis
e 22, comma 1, nel testo, rispettivamente, aggiunto e
modificato dall'articolo 9 del medesimo decreto
legislativo;
- decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio
1972, n. 3, limitatamente all'articolo 9;
- decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
limitatamente all'articolo 23, comma 3 e primo periodo
del comma 13-ter, aggiunto dall'articolo 30 della legge
7 dicembre 1999, n. 472;
- legge 15 maggio 1997, n. 127, limitatamente
all'articolo 12, comma 5, nel testo modificato
dall'articolo 19, comma 9, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448; e comma 6, primo periodo;
- legge 8 ottobre 1997, n. 352, limitatamente
all'articolo 7, come modificato dagli articoli 3 e 4
della legge 12 luglio 1999, n. 237 e dall'articolo 4
della legge 21 dicembre 1999, n. 513;
- decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
limitatamente agli articoli 148, 150, 152 e 153;
- legge 12 luglio 1999, n. 237, limitatamente
all'articolo 9;
- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281,
limitatamente agli articoli 8, comma 2, e 9;
- decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e
successive modificazioni e integrazioni;
- decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre
2000, n. 283;
- decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
limitatamente all'articolo 179, comma 4;
- legge 8 luglio 2003, n. 172, limitatamente
all'articolo 7.
Allegato A - Integrativo della disciplina di cui agli
artt. 63, comma 1; 74, commi 1 e 3; 75, comma 3, lettera
a) [112]
A. Categorie di beni:
1. Reperti archeologici aventi più di cento anni
provenienti da:
a) scavi e scoperte terrestri o sottomarine;
b) siti archeologici;
c) collezioni archeologiche.
2. Elementi, costituenti parte integrante di
monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti
dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di
cento anni.
3. Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti
alle categorie 4 e 5 fatti interamente a mano su
qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale*.
4. Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente
a mano su qualsiasi supporto.
5. Mosaici diversi da quelli delle categorie 1 e 2
realizzati interamente a mano con qualsiasi materiale* e
disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto.
6. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie
originali e relative matrici, nonché manifesti
originali*.
7. Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte
scultorea e copie ottenute con il medesimo procedimento
dell'originale*, diverse da quelle della categoria 1.
8. Fotografie, film e relativi negativi*.
9. Incunaboli e manoscritti, compresi le carte
geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in
collezione*.
10. Libri aventi più di cento anni, isolati o in
collezione.
11. Carte geografiche stampate aventi più di duecento
anni.
12. Archivi e supporti, comprendenti elementi di
qualsiasi natura aventi più di cinquanta anni.
13. a) Collezioni ed esemplari provenienti da
collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia.
b) Collezioni aventi interesse storico,
paleontologico, etnografico o numismatico [113].
14. Mezzi di trasporto aventi più di settantacinque
anni.
15. Altri oggetti di antiquariato non contemplati
dalle categorie da 1 a 14, aventi più di cinquanta anni.
(I beni culturali rientranti nelle categorie da 1 a
15 sono disciplinati da questo Testo Unico soltanto se
il loro valore è pari o superiore ai valori indicati
alla lettera B) [114].
B. Valori applicabili alle categorie indicate nella
lettera A (in euro):
1) qualunque ne sia il valore
1. Reperti archeologici
2. Smembramento di monumenti
9. Incunaboli e manoscritti
12. Archivi
2) 13.979,50
5. Mosaici e disegni
6. Incisioni
8. Fotografie
11. Carte geografiche stampate
3) 27.959,00
4. Acquerelli, guazzi e pastelli
4) 46.598,00
7. Arte statuaria
10. Libri
13. Collezioni
14. Mezzi di trasporto
15. Altri oggetti
5) 139.794,00
3. Quadri
Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve
essere accertato al momento della presentazione della
domanda di restituzione.
*Aventi più di cinquanta anni e non appartenenti
all'autore.
Note
[1] Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a),
d.lg. 24 marzo 2006, n. 156.
[2] Comma modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a),
d.lg. 156/2006.
[3] Comma modificato dall'art. 1, d.lg. 156/2006.
[4] Comma modificato dall'art. 1, d.lg. 156/2006.
[5] Comma modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b),
d.lg. 156/2006 e dall'art. 2, d.lg. 24 marzo 2006, n.
157.
[6] Lettera modificata dall'art. 2, comma 1, lett.
a), d.lg. 156/2006.
[7] Lettera modificata dall'art. 2, comma 1, lett.
a), d.lg. 156/2006. La presente lettera era stata
modificata anche dall'art. 4, d.l. 17 agosto 2005, n.
164, non convertito in legge.
[8] Lettera modificata dall'art. 2, comma 1, lett.
a), d.lg. 156/2006. La presente lettera era stata
modificata anche dall'art. 4, d.l. 164/2005, non
convertito in legge.
[9] Lettera modificata dall'art. 2, comma 1, lett.
a), d.lg. 156/2006.
[10] Lettera modificata dall'art. 2, comma 1, lett.
b), d.lg. 156/2006.
[11] Comma modificato dall'art. 2, comma 1, lett. c),
d.lg. 156/2006.
[12] Cfr. d.m. 25 gennaio 2005.
[13] Comma modificato dall'art. 2, comma 1, lett. c),
d.lg. 156/2006.
[14] Comma sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. c),
d.lg. 156/2006.
[15] Comma modificato dall'art. 2, comma 1, lett. d),
d.lg. 156/2006.
[16] Comma modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e),
d.lg. 156/2006.
[17] Comma modificato dall'art. 2, comma 1, lett. f),
d.lg. 156/2006.
[18] Comma così modificato dall'art. 2, comma 1,
lett. g), d.lg. 156/2006
[19] Lettera modificata dall'art. 2, comma 1, lett.
h), d.lg. 156/2006.
[20] Lettera modificata dall'art. 2, comma 1, lett.
h), d.lg. 156/2006.
[21] Periodo aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. h),
d.lg. 156/2006.
[22] Periodo aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. h),
d.lg. 156/2006.
[23] Comma modificato dall'art. 2, comma 1, lett. i),
d.lg. 156/2006.
[24] Comma sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. i),
d.lg. 156/2006.
[25] Comma modificato dall'art. 2, comma 1, lett. l),
d.lg. 156/2006. Cfr. anche l'art. 2-ter, d.l. 26 aprile
2005, n. 63, nel testo integrato dalla relativa legge di
conversione.
[26] Comma modificato dall'art. 2, comma 1, lett. m),
d.lg. 156/2006.
[27] Comma modificato dall'art. 2, comma 1, lett. m),
d.lg. 156/2006.
[28] Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. m),
d.lg. 156/2006.
[29] Comma modificato dall'art. 2, comma 1, lett. m),
d.lg. 156/2006.
[30] Periodo aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. n),
d.lg. 156/2006.
[31] Comma modificato dall'art. 2, comma 1, lett. o),
d.lg. 156/2006.
[32] Rubrica modificata dall'art. 2, comma 1, lett.
p), d.lg. 156/2006.
[33] Comma modificato dall'art. 2, comma 1, lett. p),
d.lg. 156/2006.
[34] Comma aggiunto dall'art. 14-duodecies, d.l. 30
giugno 2005, n. 115, nel testo convertito.
[35] Comma modificato dall'art. 2, comma 1, lett. q),
d.lg. 156/2006.
[36] Periodo aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. q),
d.lg. 156/2006.
[37] Comma così modificato dall'art. 2, comma 1,
lett. r), d.lg. 156/2006.
[38] In attuazione di quanto disposto dal presente
comma cfr. il d.m. 9 febbraio 2005.
[39] Comma modificato dall'art. 2, comma 1, lett. s),
d.lg. 156/2006.
[40] Lettera modificata dall'art. 2, comma 1, lett.
t), d.lg. 156/2006.
[41] Lettera modificata dall'art. 2, comma 1, lett.
t), d.lg. 156/2006.
[42] Lettera sostituita dall'art. 2, comma 1, lett.
u), d.lg. 156/2006.
[43] Comma modificato dall'art. 2, comma 1, lett. v),
d.lg. 156/2006.
[44] Lettera modificata dall'art. 2, comma 1, lett.
z), d.lg. 156/2006.
[45] Comma modificato dall'art. 2, comma 1, lett.
aa), d.lg. 156/2006.
[46] Comma modificato dall'art. 2, comma 1, lett.
bb), d.lg. 156/2006, rettificato con Comunicato 24
maggio 2006.
[47] Comma modificato dall'art. 2, comma 1, lett.
bb), d.lg. 156/2006.
[48] Comma modificato dall'art. 2, comma 1, lett.
cc), d.lg. 156/2006.
[49] Comma modificato dall'art. 2, comma 1, lett.
dd), d.lg. 156/2006.
[50] Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. dd),
d.lg. 156/2006.
[51] Comma modificato dall'art. 2, comma 1, lett.
ee), d.lg. 156/2006.
[52] Articolo sostituito dall'art. 2, comma 1, lett.
ff), d.lg. 156/2006, come rettificato con Comunicato 24
maggio 2006.
[53] Comma sostituito dall'art. 2, comma 1, lett.
gg), d.lg. 156/2006.
[54] Articolo sostituito dall'art. 2, comma 1, lett.
hh), d.lg. 156/2006.
[55] Articolo sostituito dall'art. 2, comma 1, lett.
ii), d.lg. 156/2006.
[56] Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 1, lett.
ll), d.lg. 156/2006.
[57] Comma modificato dall'art. 2, comma 1, lett.
ll), d.lg. 156/2006.
[58] Comma modificato dall'art. 3, d.lg. 24 marzo
2006, n. 157.
[59] Lettera modificata dall'art. 4, d.lg. 157/2006.
[60] Articolo sostituito dall'art. 5, d.lg. 157/2006.
[61] Lettera modificata dall'art. 6, d.lg. 157/2006.
[62] Articolo sostituito dall'art. 7, d.lg. 157/2006.
[63] Articolo sostituito dall'art. 8, d.lg. 157/2006.
[64] Articolo sostituito dall'art. 9, d.lg. 157/2006.
[65] Articolo sostituito dall'art. 10, d.lg.
157/2006.
[66] Articolo sostituito dall'art. 11, d.lg.
157/2006.
[67] Articolo sostituito dall'art. 12, d.lg.
157/2006.
[68] Articolo sostituito dall'art. 13, d.lg.
157/2006.
[69] Periodo aggiunto dall'art. 14, d.lg. 157/2006.
[70] Comma sostituito dall'art. 14, d.lg. 157/2006.
[71] Comma modificato dall'art. 15, d.lg. 157/2006.
[72] Comma modificato dall'art. 15, d.lg. 157/2006.
[73] Articolo sostituito dall'art. 16, d.lg.
157/2006.
[74] Comma modificato dall'art. 17, d.lg. 157/2006.
[75] Articolo sostituito dall'art. 18, d.lg.
157/2006.
[76] Alinea modificato dall'art. 19, d.lg. 157/2006.
[77] Alinea modificato dall'art. 20, d.lg. 157/2006.
[78] Lettera modificata dall'art. 20, d.lg. 157/2006.
[79] Comma modificato dall'art. 20, d.lg. 157/2006.
[80] Comma modificato dall'art. 20, d.lg. 157/2006.
[81] Comma sostituito dall'art. 21, d.lg. 157/2006.
[82] Comma modificato dall'art. 21, d.lg. 157/2006.
[83] Comma modificato dall'art. 22, d.lg. 157/2006.
[84] Comma modificato dall'art. 23, d.lg. 157/2006.
[85] Articolo sostituito dall'art. 24, d.lg.
157/2006.
[86] Lettera modificata dall'art. 25, d.lg. 157/2006.
[87] Lettera modificata dall'art. 25, d.lg. 157/2006.
[88] Lettera aggiunta dall'art. 25, d.lg. 157/2006.
[89] Articolo sostituito dall'art. 26, d.lg.
157/2006.
[90] Comma modificato dall'art. 3, comma 1, lett. a),
d.lg. 156/2006.
[91] Articolo prima modificato dall'art. 1, comma 36,
l. 308/2004, poi sostituito dall'art. 27, d.lg.
157/2006.
[92] Lettera modificata dall'art. 3, comma 1, lett.
b), d.lg. 156/2006.
[93] Comma modificato dall'art. 3, comma 1, lett. c),
d.lg. 156/2006.
[94] Lettera così modificata dall'art. 28, d.lg.
157/2006.
[95] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 36, l.
308/2004.
[96] Alinea così modificato dall'art. 28, d.lg.
157/2006.
[97] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 36, l.
308/2004.
[98] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 36, l.
308/2004.
[99] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 36, l.
308/2004.
[100] Gli attuali commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater e
1-quinquies sostituiscono l'originario comma 1 secondo
quanto disposto dall'art. 4, comma 1, lett. a), d.lg.
156/2006.
[101] Gli attuali commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater e
1-quinquies sostituiscono l'originario comma 1 secondo
quanto disposto dall'art. 4, comma 1, lett. a), d.lg.
156/2006.
[102] Gli attuali commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater e
1-quinquies sostituiscono l'originario comma 1 secondo
quanto disposto dall'art. 4, comma 1, lett. a), d.lg.
156/2006.
[103] Gli attuali commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater e
1-quinquies sostituiscono l'originario comma 1 secondo
quanto disposto dall'art. 4, comma 1, lett. a), d.lg.
156/2006.
[104] Gli attuali commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater e
1-quinquies sostituiscono l'originario comma 1 secondo
quanto disposto dall'art. 4, comma 1, lett. a), d.lg.
156/2006.
[105] Comma sostituito dall'art. 4, comma 1, lett.
a), d.lg. 156/2006.
[106] Comma aggiunto dall'art. 29, d.lg. 157/2006.
[107] Comma aggiunto dall'art. 29, d.lg. 157/2006.
[108] Comma aggiunto dall'art. 29, d.lg. 157/2006.
[109] Comma modificato dall'art. 4, comma 1, lett.
b), d.lg. 156/2006.
[110] Comma sostituito dall'art. 30, d.lg. 157/2006.
[111] Comma modificato dall'art. 4, comma 1, lett.
b), d.lg. 156/2006.
[112] Rubrica modificata dall'art. 5, comma 1, lett.
a), d.lg. 156/2006.
[113] Lettera sostituita prima dall'art. 2-decies,
d.l. 63/2005, aggiunto dalla legge di conversione, e poi
dall'art. 5, comma 1, lett. b), d.lg. 156/2006.
[114] Periodo soppresso dall'art. 5, comma 1, lett.
c), d.lg. 156/2006. |