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Normativa
Decreto Istitutivo della Commissione
Nazionale Italiana per l'UNESCO
Il Ministro degli Affari Esteri, di concerto con il Presidente del
Consiglio dei Ministri, con il Ministro del Tesoro, con il Ministro della
Pubblica Istruzione, con il Ministro dei Beni e le Attività Culturali, con
il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e
con il Ministro dell'Ambiente;
Visto il D.L. 29 ottobre 1947, n. 1558, che
autorizza l'adesione dell'Italia alla Convenzione di Londra del 16
novembre 1945, relativa alla costituzione dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura e, in particolare,
l'art. VII di detta Convenzione;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1949 n. 970 che
dà esecuzione alla suddetta Convenzione; Visto il Decreto
Interministeriale 11 febbraio 1950, relativo all'istituzione della
Commissione Nazionale per l'Educazione, la Scienza e la Cultura,
registrato alla Corte dei Conti il 10 agosto 1950 (registro 19/E, foglio
98) modificato con i successivi: - Decreto del 14 agosto 1952 (registrato
alla Corte dei Conti il 28 febbraio 1953, registro 41/E, foglio 269); -
Decreto del 13 novembre 1954 (registrato alla Corte dei Conti il 4 giugno
1955, registro 60/E, foglio 162); - Decreto del 25 agosto 1961 (registrato
alla Corte dei Conti il 15 novembre 1961, registro 163/E, foglio 96); -
Decreto del 22 settembre 1964 (registrato alla Corte dei Conti il 3
gennaio 1965, registro 229/E, foglio 74); - Decreto del 1 marzo 1978
(registrato alla Corte dei Conti il 28 novembre 1978, registro 458, foglio
323); - Decreto n. 5040 dell'11 luglio 1986 (registrato alla Corte dei
Conti il 7 febbraio 1987, registro 2/E, foglio 223); - Decreto n. 3299 del
5 giugno 1989, registrato alla Corte dei Conti il 2 novembre 1989,
registro 20/E, foglio 271);
Vista la legge di bilancio n. 542 del 24 dicembre 1988 in particolare per
quanto concerne la dizione modificata del Capitolo 2557 che prevede anche
spese relative alla sede, al funzionamento e alle attività della
Commissione Nazionale Italiana per l'Educazione, la Scienza e la Cultura;
Ravvisata la necessità di rafforzare le attività della Commissione
Nazionale dando piena attuazione all'art. VII dell'Atto Istitutivo
dell'UNESCO;
Ravvisata la necessità di mettere la Commissione Nazionale in grado di
attendere sempre meglio ai compiti indicati nelle Risoluzioni delle
Conferenze Generali dell'UNESCO e, in particolare, nella "Carta delle
Commissioni Nazionali dell'UNESCO, approvata con Risoluzione 20C/7/42, e
nelle Risoluzioni 24C/18.2; 25/C/15.212; 26/C/13.2; 27C/13.12; Considerato
l'impegno crescente richiesto dall'UNESCO alle Commissioni Nazionali
nell'attuazione del processo di decentralizzazione, come in particolare,
risulta dalle citate Risoluzioni 26/C/13.2, par. 4 (a) e 27C/13.12, par. 1
(b); Considerato che il rafforzamento delle attività della Commissione
Nazionale dipende: 1. dalla disponibilità delle forze intellettuali; 2. da
strutture operative dotate della flessibilità necessaria alla
utilizzazione di dette risorse intellettuali; 3. dalla competenza e
professionalità della sua struttura di segretariato; 4. dalla
partecipazione attiva della Pubblica Amministrazione alle attività
dell'UNESCO nei campi di rispettiva competenza;
Considerati i mutamenti intervenuti nell'assetto della Pubblica
Amministrazione, sia con la soppressione del Ministero del Turismo e dello
Spettacolo e l'attribuzione delle relative competenze alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri che con il passaggio delle competenze relative
all'Università dal Ministero della Pubblica Istruzione al Ministero della
Ricerca Scientifica e Tecnologica;
Considerata anche l'opportunità di una articolazione più flessibile della
Commissione fondata su una riduzione dei suoi Membri permanenti e su una
contestuale estensione dei suoi lavori ad esperti ad hoc da individuare di
volta in volta secondo la natura delle questioni in esame;
DECRETA
Art.1 La composizione, i compiti ed il funzionamento della Commissione
Nazionale Italiana per l'UNESCO (qui di seguito denominata "La Commissione
"), di cui al D.I. 3299/5.6.1989, sono regolati dalle disposizioni
contenute nei successivi articoli;
Art.2 La Commissione, in conformità dell'art. VII della citata
Convenzione di Londra ed in armonia con le Risoluzioni della Conferenza
Generale dell'UNESCO secondo le quali spettano alle Commissioni Nazionali
funzioni di promozione, di collegamento, di informazione, di consultazione
e di esecuzione:
a. dà pareri e formula raccomandazioni al Governo ed alle Amministrazioni
Pubbliche per quanto riguarda l'elaborazione e la valutazione del
programma dell'UNESCO;
b. collabora con gli organi competenti per l'esecuzione delle decisioni
della Conferenza Generale dell'UNESCO;
c. si adopera per associare attivamente al lavoro dell'UNESCO persone ed
enti che svolgono attività nei campi educativo, culturale e scientifico,
promuovendo anche presso le istituzioni competenti la raccolta di dati e
informazioni richieste dall'UNESCO;
d. contribuisce, anche con la pubblicazione di un proprio periodico, a
diffondere informazioni e documentazione su principi, obiettivi ed
attività dell'UNESCO; rende accessibile al pubblico, mediante un servizio
di biblioteca, pubblicazioni e documenti dell'UNESCO, favorisce l'accesso
delle istituzioni più qualificate alle attività promozionali che l'UNESCO
svolge attraverso la concessione di patrocini e di contributi sul
"Programma di Partecipazione";
e. diffonde, soprattutto fra i giovani, gli ideali dell'UNESCO, sostenendo
l'attività delle Scuole Associate all'UNESCO e dei Club UNESCO e fornendo
la necessaria assistenza per l'accesso a stages e borse di studio UNESCO;
f. formula proposte sulla scelta dei membri delle delegazioni italiane
alla Conferenza Generale dell'UNESCO e ad altre riunioni o manifestazioni
in materia culturale, scientifica ed educativa promosse dall'UNESCO o ad
essa collegate;
g. produce documenti concernenti le materie che rientrano nel suo ambito
di competenza;
h. promuove riunioni e convegni, corsi ed altre attività di studio nelle
materie di competenza dell'UNESCO;
i. esprime, su richiesta del Ministero degli Affari Esteri, pareri e
suggerimenti sugli aspetti educativi, scientifici e culturali dei progetti
da realizzare nell'ambito della politica italiana di cooperazione allo
sviluppo;
l. adempie tutte le altre funzioni che le siano affidate dal Governo.
Art. 3 La Commissione si compone dei seguenti membri:
a. rappresentanti della Pubblica Amministrazione, come dal punto A della
tabella annessa al presente decreto;
b. rappresentanti degli organi consultivi nazionali della Pubblica
Amministrazione, nonché delle Accademie e degli Enti a carattere nazionale
menzionati nel punto B della tabella annessa al presente decreto;
c. rappresentanti degli Enti culturali italiani facenti capo ad
Organizzazioni internazionali non governative aventi accordi consultivi
con l'UNESCO o collegati con l'attività dell'Organizzazione ed il cui
elenco è stabilito ed aggiornato dal Consiglio direttivo della
Commissione.
d. Personalità della cultura, sino al numero massimo di 36, da designarsi
come segue: 3 dal Senato della Repubblica, 3 dalla Camera dei Deputati, 6
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, 7 dal Ministero degli Affari
Esteri, 5 dal Ministero della Pubblica Istruzione, 5 dal Ministero dei
Beni Culturali e Ambientali, 5 dal Ministero dell'Università e della
Ricerca Scientifica e tecnologica, 2 dal Ministero dell'Ambiente;
e. Personalità della cultura, sino al numero massimo di 8, ulteriormente
designate dal Ministero degli Affari Esteri su proposta del Presidente
della Commissione, sentiti i membri non elettivi del Consiglio Direttivo,
da scegliere in relazione a competenze ed esperienze culturali idonee ad
integrare e perequare le designazioni di cui alla presente lettera d); Le
spese di partecipazione dei rappresentanti debitamente accreditati, dei
quali alle lettera a), b) e c), fanno carico agli Enti o Amministrazioni
rappresentati. Quelle dei membri di cui alle lettere d) ed e) sono a
carico della Commissione. I Funzionari designati a rappresentare la
Pubblica Amministrazione, la cui funzione non sia già indicata nella
tabella acclusa, saranno scelti nell'ambito dei servizi maggiormente
interessati alle attività dell'UNESCO corrispondenti alle specifiche
competenze di ciascuna Amministrazione. I rappresentanti della Pubblica
Amministrazione fanno parte di diritto della Commissione e possono
delegare a partecipare alle riunioni altro funzionario del proprio
Ufficio. Gli altri membri sono nominato con decreto del Ministro per gli
Affari Esteri, durano in carica quattro anni e possono essere confermati.
In deroga a tale ultima disposizione ed in via transitoria, la metà dei
membri nominati a seguito del presente decreto per le lettere d) ed e),
estratti a sorte in seno alla prima riunione del Consiglio Direttivo,
dureranno in carica due anni dalla data del presente decreto. Alla
scadenza del mandato, e senza pregiudizio di eventuale conferma, si
provvederà, sulla base di nuove designazioni, alla nomina di altrettanti
nuovi membri, con mandato quadriennale. Gli eventuali membri nominati in
sostituzione di altri dimissionari, o deceduti, resteranno in carica fino
al termine del mandato dei membri sostituiti, salvo ulteriore conferma.
Art. 4 La Commissione si articola in una Assemblea, cui partecipano i
suoi componenti, e in vari Comitati, corrispondenti in linea di principio
alle diverse sfere di attività dell'UNESCO.
Essa si riunisce almeno una volta l'anno e la sua attività si svolge sotto
la guida di un Consiglio Direttivo e con l'ausilio di un Segretariato.
La Commissione ha un Presidente, tre Vice Presidenti e un Segretario
Generale; essi costituiscono l'Ufficio di Presidenza della Commissione.
La Commissione, riunita in Assemblea, elegge i Vice Presidenti tra i suoi
membri, rinnovandone o confermandone l'incarico ogni due anni, a seguito
di rinnovo parziale dei propri membri.
Art. 5 Il presidente ed il Segretario Generale sono nominati per un
quadriennio con decreto del Ministro per gli Affari Esteri, sentita la
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i Ministeri della Pubblica
Istruzione, dei beni Culturali e Ambientali e dell'Università e della
Ricerca Scientifica e tecnologica. L'incarico è gratuito e può essere
rinnovato per un ulteriore mandato. Ove il Segretario Generale sia scelto
fra i dipendenti civili dello Stato e non faccia già parte del Ministero
degli Affari Esteri, alla sua utilizzazione si provvede previo comando o
collocamento fuori ruolo presso quello stesso ministero, ovvero, per i
docenti universitari, previo nulla osta dell'autorità competente.
Art. 6 Il presidente rappresenta la Commissione, convoca e presiede le
riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e stabilisce l'ordine
del giorno delle sedute.
Art. 7 Il Consiglio Direttivo della Commissione è composto dai
seguenti membri ed è integrato, subito dopo le relative elezioni, dai Vice
Presidenti della Commissione e dai Presidenti dei Comitati della
Commissione: - Il Presidente della Commissione; - Il Segretario Generale
della Commissione; - Un rappresentante del Segretariato Generale della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; - Il Capo del Dipartimento per
l'Informazione e l'Editoria; - Il Direttore Generale delle Relazioni
Culturali del Ministero degli Affari Esteri; - Il Direttore Generale della
Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri; - Il
Rappresentante Permanente d'Italia presso l'UNESCO; - Il Capo di Gabinetto
del Ministero della Pubblica Istruzione; - Il Direttore Generale degli
Scambi Culturali del Ministero della Pubblica Istruzione; - Il Capo di
Gabinetto del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali; - Il Direttore
Generale dell'Ufficio per i Beni Ambientali, architettonici, archeologici
e storici del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali; - Il Direttore
Generale per l'Autonomia Universitaria e gli studenti del Ministero
dell'Università e la Ricerca Scientifica e Tecnologica; - Il Direttore
Generale del Dipartimento per lo Sviluppo e il potenziamento dell'attività
di ricerca del Ministero dell'Università e la Ricerca Scientifica e
Tecnologica; - Il Capo di Gabinetto del Ministero dell'Ambiente; -
L'Ispettore Generale Capo dell'Ispettorato Generale degli Affari Economici
della Ragioneria Generale dello Stato; I membri non elettivi possono
delegare a partecipare alle riunioni un proprio rappresentante. Con
decreto del Ministro degli Affari Esteri può essere altresì disposta la
partecipazione per un biennio al Consiglio Direttivo della Commissione -
in considerazione della loro particolare esperienza - di personalità, in
numero non superiore a 5, che abbiano fatto parte degli organi direttivi
dell'UNESCO o di quel Segretariato o, in passato, dello stesso Consiglio
Direttivo della Commissione. L'incarico è rinnovabile. Il Consiglio
Direttivo organizza e coordina le attività di studio e di consulenza
nonché tutte le altre iniziative della Commissione.
Art. 8 Il numero e le funzioni dei Comitati sono decisi dai membri
non elettivi del Consiglio Direttivo tenuto conto dei principali settori
di attività permanenti dell'UNESCO e di specifici Programmi di particolare
rilievo approvati dalla Conferenza Generale. Il Consiglio Direttivo
provvede a stabilire anche la composizione dei predetti Comitati, sulla
base delle preferenze manifestate dai singoli membri della Commissione e
secondo un criterio di equilibrata ripartizione dei medesimi fra i vari
Comitati. Ciascun Comitato elegge i rispettivi Presidenti, Vice Presidenti
e Segretari Scientifici, rinnovandone o confermandone il mandato ogni due
anni, al rinnovo parziale dei propri membri. Il Consiglio Direttivo, al
completo delle sue componenti, convalida o modifica le determinazioni di
cui al comma precedente. I Presidenti dei Comitati ne convocano e ne
presiedono le riunioni. Essi possono invitare a partecipare ai lavori dei
rispettivi Comitati esperti esterni aventi competenza specifica nelle
materie da trattare nonché rappresentanti di singole Regioni per questioni
che abbiano speciale rilevanza per le medesime. Lo stesso potere di invito
compete al Presidente della Commissione per quanto riguarda le riunioni
del Consiglio Direttivo. L'Ufficio di Presidenza di cui al precedente art.
4, comma 2, anche su proposta del Consiglio Direttivo e dei singoli
Comitati di settore, può costituire gruppi di lavoro su singoli argomenti
e progetti di competenza della Commissione che di esperti esterni.
Art. 9 Le spese di missione degli esperti esterni, non
rappresentanti di Pubbliche Amministrazioni, invitati alle riunioni dei
gruppi di lavoro e/o a quelle del Consiglio Direttivo e dei Comitati sono
a carico della Commissione. La convocazione delle riunioni e l'invito di
esperti esterni saranno preventivamente concordati con il Segretario
Generale che dovrà tener conto della relativa compatibilità finanziaria
con il piano delle spese e delle attività di cui al successivo art. 12.
Art. 10 Il Segretario Generale assicura e
coordina il funzionamento dell'Assemblea Generale, dei Comitati e del
Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione dei loro deliberati, nei limiti
delle disponibilità di cui al successivo art. 12 Egli è a capo del
Segretariato, che è l'organo esecutivo della Commissione. Il Segretariato
si compone di dipendenti civili dello Stato e/o di personale della scuola,
su designazione del Ministero degli Affari Esteri, previo accordo delle
Amministrazioni di appartenenza. Uno dei funzionari del Segretariato,
prescelto dal Consiglio Direttivo fra quelli di livello funzionale più
elevato, coadiuva il Segretario Generale esercitando le funzioni di Vice
Segretario Generale, per un periodo corrispondente alla durata in carica
del Segretario Generale, compatibilmente con i limiti di tempo ammessi
dalla sua utilizzazione presso la Commissione. Ove detta utilizzazione
presso la Commissione cessi prima della scadenza dell'incarico, il
Consiglio Direttivo provvederà a nuova designazione per il tempo residuo.
L'Organico del Segretariato è il seguente: - 7 funzionari appartenenti
all'area della promozione culturale del Ministero degli Affari esteri o
all'VIII o IX livello funzionale dell'Amministrazione statale o al
personale ispettivo, direttivo e docente della scuola; - 1 funzionario
delegato del MAE, di livello corrispondente alla ex carriera di concetto,
per la liquidazione delle spese di missione in Italia e di funzionamento
tecnico e amministrativo della Commissione; - 1 consegnatario; - 4 unità
dei livelli corrispondenti alla ex carriera di concetto; - 5 unità dei
livelli corrispondenti alla ex carriera esecutiva; - 2 unità dei livelli
corrispondenti alla ex carriera ausiliaria. All'utilizzazione del suddetto
personale si provvede facendo ricorso al comando presso il Ministero degli
Affari Esteri (qualora esso non faccia già parte di quella stessa
Amministrazione) a norma dell'art. 34 del D.P.R. 28 dicembre 1970.
Nell'ipotesi in cui si debba far ricorso a personale appartenente ai ruoli
della scuola, questo potrà essere utilizzato presso la Commissione sulla
base dell'art. 456, comma I, lettera e), del Decreto Legislativo n. 297
del 14.4.1994. La designazione a componente del Segretariato dei
dipendenti del Ministero degli Affari Esteri e la richiesta di comando o
di utilizzazione di dipendenti di altre Amministrazioni dello Stato per la
stessa finalità sono disposte sentito il parere del Segretario Generale.
Il trattamento economico di tale personale resterà a carico delle
rispettive Amministrazioni di provenienza secondo le norme contrattuali in
vigore per ciascuna categoria. Il servizio, prestato presso la
Commissione, del personale sopra citato è valido, alle condizioni e nei
limiti previsti per le rispettive forme di utilizzazione dagli ordinamenti
di tali Amministrazioni.
Art. 11 Il Segretario Generale presenta, entro il mese di febbraio
di ogni anno, al Ministero degli Affari Esteri, e per conoscenza a tutte
le Amministrazioni dello Stato rappresentate nella Commissione e agli Enti
di cui alla lettera b) e c) dell'art. 3, un progetto di Rapporto sulle
attività svolte dalla Commissione nell'anno precedente. Detto documento
verrà esaminato ed approvato in occasione della prima Assemblea annuale
della Commissione.
Art. 12 Alle spese inerenti il funzionamento amministrativo e la
sede della Commissione Nazionale, nonché le attività della medesima
connesse all'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 2,
si fa fronte con lo stanziamento iscritto al Cap. 2557 dello stato di
previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri. Alla fine di
ogni anno la Commissione prepara e presenta al Ministero degli Affari
Esteri il piano generale delle attività e delle spese previste per l'anno
successivo, articolato secondo criteri di priorità. Entro il mese di
febbraio il Ministero degli Affari Esteri provvede all'approvazione di
massima del piano di spesa nei limiti consentiti dalle disponibilità
finanziarie e tenendo presenti le priorità indicate dalla Commissione.
Roma, 8 maggio 1995 Il Ministro degli Affari Esteri Di concerto Il
Presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro del Tesoro Il Ministro
della Pubblica Istruzione Il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali Il
Ministro dell'Università e la Ricerca Scientifica e Tecnologica Il
Ministro per l'Ambiente Registrato dalla Corte dei Conti il 31 gennaio
1996 (segue Tabella ex-Art. 3, commi a e b) Tabella dei membri della
Commissione di cui all'art. 3, commi a e b del Decreto Istitutivo
a) In rappresentanza della Pubblica Amministrazione: Presidenza del
Consiglio dei Ministri - il Capo del Dipartimento per l'Informazione e
l'Editoria; - il Capo Dipartimento dello Spettacolo; - un Rappresentante
del Dipartimento degli Affari Sociali. Ministero degli Affari Esteri - il
Direttore Generale delle Relazioni Culturali; - il Direttore Generale
della Cooperazione allo Sviluppo; - il Capo Ufficio II della Direzione
Generale delle Relazioni Culturali; - il Capo dell'Ufficio VIII (ONU)
della Direzione Generale degli Affari Politici Ministero della Pubblica
Istruzione - due Rappresentanti Ministero per i Beni e le Attività
Culturali - Due Rappresentanti Ministero dell'Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica - Due Rappresentanti Ministero per l'Ambiente -
1 Rappresentante Ministero del Tesoro - L'Ispettore Generale Capo per gli
Affari Economici della Ragioneria Generale dello Stato
b) In rappresentanza degli organi consultivi nazionali della Pubblica
Amministrazione, nonché di Accademie ed Enti Culturali a carattere
nazionale, i seguenti membri: - 1 Consiglio Nazionale della Pubblica
Istruzione - 1 Consiglio Nazionale Universitario - 1 Consiglio Nazionale
per i Beni Culturali e Ambientali - 1 Accademia Nazionale dei Lincei - 1
Consiglio Nazionale delle Ricerche - 1 Accademia Nazionale di San Luca - 1
Accademia Nazionale di Santa Cecilia - 1 Accademia Nazionale delle Scienze
detta dei XL - 1 RAI - Radiotelevisione italiana - 1 Centro Europeo di
Educazione (CEDE) - 1 Biblioteca di Documentazione Pedagogica (BDP) -
Unione Accademica Nazionale Tabella dei membri della Commissione di cui
all'art. 3, comma c) del Decreto Istitutivo
Per la lettera c) (Rappresentanti degli Enti Culturali Italiani facenti
capo a Organizzazioni Internazionali non governative aventi accordi
consultivi con l'UNESCO o collegate con la sua attività):
1 Società Geografica Italiana - 1Cineteca Italiana - 1Museo del Cinema di
Torino - 1 ETI (Ente Teatrale Italiano) - 1 ANCI (Ass. Naz.le Comuni
d'Italia) - 1 UPI (Unione Province Italiane) - 1 Conferenza Permanente dei
Presidenti delle Regioni - 1 ICON (Italian Culture On the Net) - 1 AIE
(Associazione Italiana Editori) - 1 ICOMOS (Consiglio Int.le Monumenti e
Siti) - 1 ICOM (Consiglio Int.le Musei) - 1 Casa delle Letterature - Roma
-1 ANFLOS (Ass. Naz. Fond. Liriche e Sinfoniche)- 1 Touring Club Italiano-
1 WWF-1 Italia Nostra- 1 Lega Ambiente- 1 Laboratorio sui Diritti Umani
Istituto Gramsci Bologna - 1 Amnesty International -1 ARCI- 1 Centro Studi
Emigrazione- 1 Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale - 1 Ass.
Mondiale per gli Studi sul Futuro - 1 Federazione Italiana dei Club UNESCO
- 1Forum delle Donne - 1 Conferenza dei Rettori - 1 Associazione italiana
di Educazione degli Adulti - 1 Conferenza Presidi Facoltà Scienze della
Formazione - 1 Fondazione IG Students - 1 Comunità di S. Egidio - 1
Conferenza Perm.te Presidenti Ass. e Fed. Volontariato - 1 Fondazione Cini
-
1 Fondazione CARIPLO - 1 Fondazione Banca di Roma- 1 Compagnia di San
Paolo - (Fondazione Istituto Bancario San Paolo di Torino)-1 Fondazione
Banco di Sicilia - 1 Istituo Banco di Napoli - Fondazione - 1 Fondazione
CASSAMARCA - 1 Fondazione Monte dei Paschi di Siena - 1 CUSI - 1
Associazione della Stampa Parlamentare |