La presente Convenzione è redatta nelle lingue inglese, araba, spagnola, francese e russa, i cinque testi facenti parimente fede.
Art. 31
1. La presente Convenzione è sottoposta alla ratificazione o all’accettazione degli Stati membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, conformemente alle loro procedure costituzionali rispettive.
2. Gli strumenti di ratificazione o d’accettazione saranno depositati presso il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura.
Art. 32
1. La presente Convenzione è aperta all’adesione di qualsiasi Stato non membro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, invitato ad aderirvi dalla Conferenza generale dell’Organizzazione.
2. L’adesione avviene mediante il deposito di uno strumento d’adesione presso il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura.
Art. 33
La presente Convenzione entra in vigore 3 mesi dopo la data del deposito del ventesimo strumento di ratificazione, accettazione o adesione ma soltanto riguardo agli Stati che avranno depositato i propri strumenti rispettivi di ratificazione, accettazione o adesione à questa data o anteriormente. Per ogni altro Stato, essa entra in vigore 3 mesi dopo il deposito del rispettivo strumento di ratificazione, accettazione o adesione.
Art. 34
Le seguenti disposizioni si applicano agli Stati partecipi della presente Convenzione a sistema costituzionale federalistico o non unitario:
a.
per quanto concerne le disposizioni della presente Convenzione la cui attuazione spetta all’operato legislativo del potere legislativo federale o centrale, gli obblighi del governo federale o centrale sono i medesimi di quelli degli Stati partecipi della Convenzione non federalistici;
b.
per quanto concerne le disposizioni della presente Convenzione la cui applicazione spetta all’operato legislativo di ciascuno degli Stati, paesi, province o cantoni costituenti, che in virtù del sistema costituzionale della federazione, non sono tenuti a prendere misure legislative, il governo federale, con il proprio parere favorevole, rende note dette disposizioni alle autorità competenti degli Stati, paesi, province o cantoni.
Art. 35
1. Ogni Stato partecipe della presente Convenzione ha la facoltà di disdire la Convenzione.
2. La disdetta è notificata con strumento scritto depositato presso il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura.
3. La disdetta ha effetto 12 mesi dopo la ricezione dello strumento di disdetta. Essa non modifica affatto gli obblighi finanziari da assumere dallo Stato disdicitore fino al giorno in cui il ritiro avrà effetto.
Art. 36
Il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura informa gli Stati membri dell’Organizzazione, gli Stati non membri di cui all’articolo 32, come anche l’Organizzazione delle Nazioni Unite del deposito di tutti gli strumenti di ratificazione, accettazione o adesione menzionati negli articoli 31 e 32, come anche delle disdette previste nell’articolo 35.
Art. 37
1. La presente Convenzione può essere riveduta dalla Conferenza generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura. Tuttavia, la revisione vincolerà soltanto gli Stati che diverranno partecipi della Convenzione di revisione.
2. Nel caso in cui la Conferenza generale accettasse una nuova convenzione di revisione totale o parziale della presente Convenzione e salvo che la nuova convenzione non disponga altrimenti, la presente Convenzione cesserebbe d’essere aperta alla ratificazione, accettazione o adesione a contare dalla data dell’entrata in vigore della nuova convenzione di revisione.
Art. 38
Conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, la presente Convenzione sarà registrata presso la Segreteria delle Nazioni Unite a richiesta del Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura.
Fatto a Parigi, il ventitrè novembre 1972, in due esemplari autentici firmati dal Presidente della Conferenza generale, riunita in diciassettesima sessione, e dal Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, che saranno depositati negli archivi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura e le cui copie certificate conformi saranno consegnate a tutti gli Stati di cui agli articoli 31 e 32 come anche all’Organizzazione delle Nazioni Unite.